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Le attività di formazione a favore degli occupati e il Fondo Nuove Competenze

 

1. Il Fondo Nuove Competenze (FNC) eroga dei contributi alle aziende per la riqualificazione delle capacità professionali degli addetti. Esso, tuttavia, non finanzia direttamente i costi della formazione (aule, strumenti per la didattica e remunerazione dei formatori).
2. Il FNC, infatti, copre tutti gli oneri retributivi, contributivi e previdenziali delle ore di lavoro degli addetti dedicate alle attività formative (fino a un massimo di 250 ore).
3. Le attività formative, il loro obiettivi di miglioramento delle competenze e il coinvolgimento degli addetti sono disciplinati da accordi preliminari stipulati da organizzazioni datoriali e organizzazioni sindacali. Tali accordi stabiliscono chiaramente i termini della rimodulazione degli orari di lavoro da destinare ai corsi di aggiornamento; il numero di lavoratori coinvolti nell’intervento formativo e il numero di ore rimodulate a tal fine; il quadro/livello delle competenze degli addetti coinvolti e gli obiettivi di up-skilling ed anche i soggetti erogatori della formazione.
Per i primi due avvisi, che sono stati gestiti dall’agenzia ANPAL, ora soppressa, i principali attori sono stati:
• l’ANPAL che rilasciava gli avvisi, svolgeva la selezione delle proposte di progetto finanziabili ed anche i controlli;
• l’INPS che svolgeva la funzione di ente pagatore (l’INPS, su mandato di ANPAL, era deputato ad erogare i contributi ai datori di lavoro; l’erogazione finora era modulata su due tranche: (i) 70% dell’importo massimo concedibile al momento dell’approvazione della domanda di contributo; (ii) il resto del contributo a saldo);
• le Regioni e le PA. Esse, sulla base delle loro prerogative costituzionalmente riconosciute in materia di istruzione, formazione professionale e politiche per il lavoro, hanno potuto esprimere un parere vincolante, su richiesta dell’ANPAL, sui progetti formativi allegati alle richieste di contributo. [1]
4. Come sintetizza la figura che chiude il post, i costi diretti della formazione, come già evidenziato, sono in capo delle aziende, che potranno finanziarli con:
• risorse proprie;
• altri contributi pubblici (in particolare ex FSE+);
• contributi di organismi associativi a cui aderiscono le aziende per finanziare le attività di formazione continua (Fondi Paritetici Interprofessionali e Fondo per la formazione e il sostegno del reddito dei lavoratori).

Fig.1 – Il Fondo Nazionale Competenze e il finanziamento dei costi diretti
delle attività di formazione continua degli addetti

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[1] Prima della sua soppressione, i due precedenti Avvisi del FNC sono stati gestiti dall’ANPAL:
• Avviso 2020 del 4.11.2020;
• Avviso 2022 del 10.112022.
A seguire il FNC sarà non solo coordinato dal Ministero del Lavoro, ma anche gestito a livello operativo.
[2] Preme evidenziare che nel periodo 2021-2027 anche il FESR può finanziare attività di formazione degli addetti nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 1.4 “Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità”.
A titolo di completezza, va anche ricordato che il Reg. (UE) 2024/795 sulla piattaforma per le “tecnologie strategiche critiche” per l’Europa (Strategic Technologies for Europe Platform – STEP), prevedendo che i Programmi del periodo 2021-2027 possano essere rivisti per finanziare la produzione di “tecnologie strategiche critiche” e l’aggiornamento delle competenze per favorire lo sviluppo di tali tecnologie, ha disposto che il FESR possa finanziare direttamente questo tipo di aggiornamento delle competenze (si veda l’art. 10).

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