Author: Antonio Bonetti

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Il riesame intermedio dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali e la valutazione delle politiche pubbliche

Il post propone una riflessione sull’utilità della valutazione per un riesame intermedio dei Programmi davvero pertinente.
La Commissione ha rimarcato in diversi incontri pubblici che gli elementi di analisi disposti dall’art. 18 del Reg. (UE) 2021/1060 sul riesame intermedio non implicano l’esigenza di una autentica valutazione intermedia dei Programmi e che non è neanche richiesto di contrattualizzare dei valutatori indipendenti. Tuttavia, esaminando con cura l’art. 18 emerge chiaramente che, di fatto, una valutazione di medio termine dei Programmi (anche se “leggera” come raccomandato dalla Commissione), sarebbe senz’altro auspicabile.

Il 2025 sarà ricordato come “un anno vissuto pericolosamente” dalle Autorità di Gestione dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali

Il post illustra le principali scadenze strategiche del 2025 per i Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali. Due di queste – la presentazione da parte dell’Autorità di Gestione della valutazione sul riesame intermedio dei Programmi entro il 31 marzo e la verifica del rispetto della clausola di disimpegno automatico (“N+3”) entro il 31 dicembre – sono ampiamente attenzionate da tempo (anche per il fatto che sono previste dalla base regolamentare dei Fondi Strutturali).
La terza scadenza – che si dovrebbe collocare nel periodo maggio – giugno 2025 – riguarda la Commissione e concerne la presentazione delle proposte ufficiali sul Quadro Finanziario Pluriennale post 2027 e sui nuovi strumenti di finanziamento dell’UE.

Appunti 30.12.2024 – La dimensione urbana della politica di coesione 2021-2027

Il post illustra la dimensione urbana nella politica di coesione 2021-2027, tenendo conto dell’evoluzione del dibattito a livello UE su politiche per la città e Agenda Urbana Europea.
Nel gergo dell’UE, l’Agenda Urbana Europea concerne il consolidamento del c.d. “acquis urban”, da intendersi come il quadro di conoscenze e di buone pratiche in materia di politiche urbane, ossia il substrato su cui elaborare migliori strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (nella programmazione FESR 2021-2027 è sostenuta dall’Iniziativa Urbana Europea (IUE) di cui all’art. 12 del Regolamento su FESR e Fondo di Coesione). Essa è anche sostenuta dal Programma di Cooperazione interregionale URBACT nell’ambito della Cooperazione Territoriale Europea.

I Programmi di capacity building della politica di coesione per migliorare le strategie di sviluppo urbano sostenibile

Il post illustra il possibile ruolo del Programma URBACT IV quale catalizzatore dell’attuazione dell’Agenda Urbana Europea
2021-2027, da intendersi come agenda politica dell’UE intesa a potenziare il c.d. “acquis urban” (acquis communitaire in materia di politiche urbane).
Il Programma di Cooperazione interregionale URBACT IV, non a caso è informato alle tre dimensioni strategiche e ai cinque principi della Nuova Carta di Lipsia sul “potere trasformativo delle città per il bene comune (politiche urbane orientate al bene comune; approccio integrato; approccio partecipativo e co-design delle politiche urbane; Multi-Level Governance e approccio “place-based”).
URBACT IV concorre anche a raggiungere gli obiettivi dell’Iniziativa Urbana Europea (IUE) di cui all’art. 12 del Reg. (UE) 2021/1058 su FESR e Fondo di Coesione.

Programmazione FESR 2021-2027 e politiche per le città

Le Istituzioni dell’UE hanno disposto per la politica di coesione 2021-2027 un ulteriore rafforzamento della dimensione urbana. Gli articoli 11 e 12 del Reg. (UE) 2021/1058 su FESR e Fondo di Coesione forniscono la base operativa per migliorare le politiche urbane, ma bisogna prestare bene attenzione al fatto che questi due articoli definiscono due differenti modalità di sostegno al miglioramento delle politiche per la città. L’art. 11 del definisce gli obiettivi degli investimenti materiali e immateriali intesi a rafforzare le strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS).
L’art. 12, invece, non concerne il finanziamento di investimenti, bensì di attività di capacitazione istituzionale dei decisori pubblici responsabili delle politiche urbane e di consolidamento dell’Agenda Urbana Europea (AUE) nell’ambito dell’Iniziativa Urbana Europea (IUE)

Sviluppo territoriale integrato 2021-2027, agenda urbana e Strategia Nazionale per le Aree Interne

Le aree urbane, in Italia, soprattutto a valere dei Fondi Strutturali, sono collettori di rilevanti risorse pubbliche (pensiamo solamente alle strategie di sviluppo delle “aree urbane funzionali” a valere sull’OS 5.1 dei PR FESR o al Programma Nazionale – PN – Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, che capitalizza l’esperienza del PON Città Metropolitane 14-20). Il post evidenzia come al notevole montante di risorse pubbliche destinato alle città, tuttavia, in Italia non corrispondi una vera agenda urbana

Appunti 30.11.2024 – Il principio di sana gestione finanziaria e il Sistema di Gestione e Controllo dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali

Gli Appunti di oggi illustrano molto brevemente la ratio del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali.
I Si.Ge.Co. (documenti più formali, fortemente incentrati sull’esigenza di dimostrare l’indipendenza funzionale delle Autorità di programma e al loro interno) e le piste di controllo (documenti più operativi, intesi a descrivere più nel dettaglio organigramma e processi attuativi e di controllo) sono due elementi fondamentali per efficacia ed efficienza dei Programmi e per garantire la corretta esecuzione dei controlli di legittimità e di regolarità delle spese (“verifiche di gestione” eseguite dalle Autorità di Gestione) e degli audit eseguiti dalle Autorità di Audit.
I principi alla base del Si.Ge.Co. e delle piste di controllo, ancor prima che nel Reg. (UE) 2021/1060, trovano fondamento nel Titolo II Principi del Regolamento finanziario dell’UE (Reg. UE; Euratom) 2024/2509).

Le attività di formazione a favore degli occupati e il Fondo Nuove Competenze

Il Fondo Nuove Competenze (FNC), nella fase attuale, si configura come il principale strumento pubblico di sostegno alla formazione permanente degli addetti.
Esso, tuttavia, non finanzia direttamente i costi della formazione (aule, strumenti per la didattica e remunerazione dei formatori). Il FNC, infatti, copre tutti gli oneri retributivi, contributivi e previdenziali delle ore di lavoro degli addetti dedicate alle attività formative (fino a un massimo di 250 ore). I costi diretti della formazione possono essere coperti dalle aziende con risorse proprie, altri contributi pubblici (in primo luogo quelli del Fondo Sociale Europeo Plus) e quelli dei Fondi Paritetici Interprofessionali e del Fondo per la formazione e il sostegno del reddito dei lavoratori.

Finanza pubblica europea e Fondo Nuove Competenze

Il Fondo Nuove Competenze era stato varato in via sperimentale dall’art. 88 del DL 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio” del 19 maggio 2020) e, dopo l’approvazione del PNRR, è stato rafforzato e consolidato nell’ambito della Componente M5C1 Politiche per il lavoro del PNRR, segnatamente del Piano nazionale Nuove Competenze (PNC).
Il Fondo Nuove Competenze (FNC) è una volta di più una plastica dimostrazione di come i Fondi dell’UE (in particolare i Fondi Strutturali) abbiano ampiamente concorso a varare e finanziare strumenti di investimento e/o di riforma che, altrimenti, si sarebbe faticato non poco a finanziare solo con finanza pubblica nazionale.
Tale strumento, dopo l’avvio sperimentale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (PON SPAO) del periodo 2014-2020 (cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo) è stato poi finanziato ulteriormente con le risorse dell’Iniziativa REACT-EU che sono state allocate sul PON SPAO 2014-2020 dopo una sua riprogrammazione.
Nella fase attuale, il Fondo Nuove Competenze/Piano Nuove Competenze è finanziato a valere della Componente M5C1 Politiche per il lavoro del PNRR e Amministrazioni centrali e Regioni possono anche mobilizzare risorse di FSE+ a valere dei Programmi 2021-2027. In merito si rammenta che il FNC è stato qualificato come Operazione di Importanza Strategica nell’ambito del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro).

Il PNRR e il Fondo Nuove Competenze

Entro fine novembre dovrebbe essere rilasciato l’Avviso 2024 del Fondo Nuove Competenze.
Il Fondo Nuove Competenze era stato varato in via sperimentale dall’art. 88 del DL 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio” del 19 maggio 2020) allo scopo di sostenere le imprese nella difficilissima fase più drammatica della pandemia e, soprattutto, rilanciare le attività di rafforzamento delle competenze degli addetti quale leva strategica per la competitività.
Tale strumento, dopo l’avvio sperimentale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (PON SPAO) del periodo 2014-2020 (cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo), è stato poi inserito nel Piano nazionale Nuove Competenze (PNC), che è uno dei pilastri della Componente M5C1 Politiche per il lavoro del PNRR. In particolare, il PNC è una delle due pietre angolari della Riforma 1.1. Politiche attive del lavoro e formazione, inserita nella Sub-componente M5C1.1 Politiche Attive del Lavoro e sostegno all’occupazione del PNRR. Tale Sub-componente, nella fase attuale, è il vero motore del percorso di progressivo rafforzamento delle Politiche Attive del Lavoro (PAL) e, quindi, il nuovo Avviso a valere sul FNC dovrebbe essere informato non solo a logiche di supporto indiretto alla competitività delle imprese, ma anche a logiche di tutela dell’occupabilità degli addetti, in particolare di quelli più avanti nell’età, a maggior rischio di dispersione delle competenze formali e informali.