Author: Antonio Bonetti

Independent advisor on strategic planning, project management and fundraising, with 18 years of professional experience.

Appunti 30.11.2024 – Il principio di sana gestione finanziaria e il Sistema di Gestione e Controllo dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali

Gli Appunti di oggi illustrano molto brevemente la ratio del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali.
I Si.Ge.Co. (documenti più formali, fortemente incentrati sull’esigenza di dimostrare l’indipendenza funzionale delle Autorità di programma e al loro interno) e le piste di controllo (documenti più operativi, intesi a descrivere più nel dettaglio organigramma e processi attuativi e di controllo) sono due elementi fondamentali per efficacia ed efficienza dei Programmi e per garantire la corretta esecuzione dei controlli di legittimità e di regolarità delle spese (“verifiche di gestione” eseguite dalle Autorità di Gestione) e degli audit eseguiti dalle Autorità di Audit.
I principi alla base del Si.Ge.Co. e delle piste di controllo, ancor prima che nel Reg. (UE) 2021/1060, trovano fondamento nel Titolo II Principi del Regolamento finanziario dell’UE (Reg. UE; Euratom) 2024/2509).

Le attività di formazione a favore degli occupati e il Fondo Nuove Competenze

Il Fondo Nuove Competenze (FNC), nella fase attuale, si configura come il principale strumento pubblico di sostegno alla formazione permanente degli addetti.
Esso, tuttavia, non finanzia direttamente i costi della formazione (aule, strumenti per la didattica e remunerazione dei formatori). Il FNC, infatti, copre tutti gli oneri retributivi, contributivi e previdenziali delle ore di lavoro degli addetti dedicate alle attività formative (fino a un massimo di 250 ore). I costi diretti della formazione possono essere coperti dalle aziende con risorse proprie, altri contributi pubblici (in primo luogo quelli del Fondo Sociale Europeo Plus) e quelli dei Fondi Paritetici Interprofessionali e del Fondo per la formazione e il sostegno del reddito dei lavoratori.

Finanza pubblica europea e Fondo Nuove Competenze

Il Fondo Nuove Competenze era stato varato in via sperimentale dall’art. 88 del DL 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio” del 19 maggio 2020) e, dopo l’approvazione del PNRR, è stato rafforzato e consolidato nell’ambito della Componente M5C1 Politiche per il lavoro del PNRR, segnatamente del Piano nazionale Nuove Competenze (PNC).
Il Fondo Nuove Competenze (FNC) è una volta di più una plastica dimostrazione di come i Fondi dell’UE (in particolare i Fondi Strutturali) abbiano ampiamente concorso a varare e finanziare strumenti di investimento e/o di riforma che, altrimenti, si sarebbe faticato non poco a finanziare solo con finanza pubblica nazionale.
Tale strumento, dopo l’avvio sperimentale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (PON SPAO) del periodo 2014-2020 (cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo) è stato poi finanziato ulteriormente con le risorse dell’Iniziativa REACT-EU che sono state allocate sul PON SPAO 2014-2020 dopo una sua riprogrammazione.
Nella fase attuale, il Fondo Nuove Competenze/Piano Nuove Competenze è finanziato a valere della Componente M5C1 Politiche per il lavoro del PNRR e Amministrazioni centrali e Regioni possono anche mobilizzare risorse di FSE+ a valere dei Programmi 2021-2027. In merito si rammenta che il FNC è stato qualificato come Operazione di Importanza Strategica nell’ambito del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro).

Il PNRR e il Fondo Nuove Competenze

Entro fine novembre dovrebbe essere rilasciato l’Avviso 2024 del Fondo Nuove Competenze.
Il Fondo Nuove Competenze era stato varato in via sperimentale dall’art. 88 del DL 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio” del 19 maggio 2020) allo scopo di sostenere le imprese nella difficilissima fase più drammatica della pandemia e, soprattutto, rilanciare le attività di rafforzamento delle competenze degli addetti quale leva strategica per la competitività.
Tale strumento, dopo l’avvio sperimentale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (PON SPAO) del periodo 2014-2020 (cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo), è stato poi inserito nel Piano nazionale Nuove Competenze (PNC), che è uno dei pilastri della Componente M5C1 Politiche per il lavoro del PNRR. In particolare, il PNC è una delle due pietre angolari della Riforma 1.1. Politiche attive del lavoro e formazione, inserita nella Sub-componente M5C1.1 Politiche Attive del Lavoro e sostegno all’occupazione del PNRR. Tale Sub-componente, nella fase attuale, è il vero motore del percorso di progressivo rafforzamento delle Politiche Attive del Lavoro (PAL) e, quindi, il nuovo Avviso a valere sul FNC dovrebbe essere informato non solo a logiche di supporto indiretto alla competitività delle imprese, ma anche a logiche di tutela dell’occupabilità degli addetti, in particolare di quelli più avanti nell’età, a maggior rischio di dispersione delle competenze formali e informali.

Appunti 30.10.2024 – FSE+ 21-27, Politiche Attive del Lavoro e politiche strutturali dell’occupazione

Gli Appunti di oggi illustrano molto brevemente la differenza sostanziale fra Politiche Attive del Lavoro e politiche strutturali dell’occupazione.
I Programmi cofinanziati da FSE+ – segnatamente la Priorità Occupazione – includono le azioni di Politica Attiva del Lavoro (PAL), ma non le politiche strutturali dell’occupazione.
Il nodo della questione è che non è possibile sostenere la creazione di nuovi posti di lavoro solo con interventi che rendano più flessibili i mercati del lavoro e facilitino il matching fra domanda e offerta di lavoro (è anche per questo motivo che sarebbe preferibile, come accaduto in altri periodi di programmazione, fare riferimento a obiettivi di occupabilità o di “migliore accesso all’occupazione”).
L’analisi del disegno strategico di questi Programmi e la valutazione dei loro effetti, pertanto, vanno sempre sviluppate partendo dalla premessa che gli interventi della Priorità Occupazione possono effettivamente concorrere a migliorare la situazione occupazionale se vi sono politiche strutturali dell’occupazione che sostengono – sul piano quantitativo (più posti di lavoro) e anche su quello qualitativo (migliori profili professionali e migliori condizioni di trattamento degli occupati) – la domanda di lavoro.

Gli ITS Academy sempre più al centro di autentiche reti formative fortemente ancorate ai territori

La L. 99/2022 di riforma del sistema degli Istituti Tecnici Superiori – ridenominati Istituti Tecnologici Superiori o ITS Academy – prevede, inter alia, un forte rafforzamento della loro centralità nell’ambito di autentiche reti formative ancorate ai territori e che assicurino un forte coinvolgimento delle parti sociali.
In primo luogo va rimarcato che vengono rafforzati i legami con il sistema produttivo, sia in termini di peso che viene dato alla voce delle imprese nel sistema di governance, che in termini rafforzamento della componente “work-based” dei percorsi formativi (la quota delle ore sul totale che deve essere svolto obbligatoriamente come stage aziendali o tirocini formativi è passato dal 30% previgente alla L. 99/2022 al 35% e ameno il 60% delle attività formative deve essere svolto da docenti, ricercatori e professionisti reclutati nel mondo del lavoro). Inoltre, la legge di riforma prevede un sistema di governance delle Fondazioni ITS Academy in cui hanno un ruolo particolarmente rilevante le imprese (in forma singola o associata) che, di norma, esprimono il presidente.

Missione e tratti caratterizzanti dell’offerta formativa degli ITS Academy

Il post illustra missione e tratti caratterizzanti dell’offerta formativa degli ITS Academy dopo la loro riforma ex L. 99/2022.
L’art. 2(1) della L. 99/2022 definisce la missione degli ITS Academy nei seguenti termini: (i) potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico professionali; (ii) sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l’orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l’informazione delle loro famiglie.
Gli ITS Academy possono strutturare i percorsi formativi su due livelli: (i) percorsi di V livello del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European Qualification Framework – EQF), che devono avere una durata di 4 semestri per almeno 1.800 ore di formazione (i discenti, al termine, conseguiranno il Diploma di specializzazione per le tecnologie applicate); (ii) percorsi di VI livello EQF che devono avere una durata di almeno 6 semestri per 3.000 ore di formazione (i discenti, al termine, conseguiranno il Diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate).
L’aspetto più rilevante dei percorsi formativi articolati in semestri è che almeno il 35% del monte orario complessivo di ciascun semestre deve essere svolto obbligatoriamente tramite stage aziendale o tirocini formativi.

PNRR: un efficace catalizzatore del consolidamento degli ITS Academy

Le incessanti innovazioni tecnologiche di questi anni comportano anche un continuo cambiamento dei sistemi produttivi e organizzativi delle imprese e della loro domanda di lavoro. Si profila l’esigenza, pertanto, di migliorare costantemente la capacità del sistema formativo, inteso in senso lato, di corrispondere ai mutamenti nella domanda di lavoro con lo sviluppo di nuovi profili professionali.
In questa prospettiva sono sicuramente da valutare positivamente il costante aumento sia dei corsi attivati dagli Istituti Tecnologici Superiori (ex Istituti Tecnici Superiori), che degli iscritti a questi corsi (si veda ISTAT, Annuario Statistico Italiano 2023, Capitolo 7).
Queste tendenze sono destinate a rafforzarsi ulteriormente negli anni a venire grazie al contributo davvero rilevante del PNRR, segnatamente della Sub-componente M4.C1.1 Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei sistemi di Istruzione e formazione. Nell’ambito di questa Sub-componente, infatti, sono state inserite due Misure, ambedue a titolarità del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), volte a rafforzare il sistema di istruzione terziaria professionalizzante: (i) l’Investimento 1.5 Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria – ITS, articolato in due linee di investimento; (ii) la Riforma 1.2 (Riforma del sistema ITS), che è alla base dell’iter di approvazione della L. 99/2022, che è la legge di riforma del comparto del sistema di istruzione tecnica terziaria.

Appunti 30.09.2024 – L’evoluzione del corpus normativo che disciplina gli ITS Academy

Gli Appunti di oggi sintetizzano l’evoluzione della normativa sul sistema degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) fino alla legge organica di riforma (L. 99/2022), che ha mutato la loro denominazione in Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) e disposto le direttrici del loro ulteriore sviluppo. Gli aspetti da attenzionare sulla L. 99/2022 sono i seguenti: (i) è stata già emendata dal DL 19/2024 (DL PNRR-quater) al fine di facilitare il raggiungimento dei target previsti per gli interventi del PNRR volti a sostenere riforma ed efficacia del sistema degli ITS; (ii) è stata successivamente rafforzata ulteriormente dalla L. 121/2024 “Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale”, che introduce dei nuovi percorsi professionalizzanti – percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado – a fianco di quelli già previsti dal sistema di istruzione e formazione. Anche la L. 121/2024, indirettamente, concorre a rafforzare il sistema degli ITS Academy.

La “filiera lunga della formazione tecnico-professionale”: la crescente rilevanza degli ITS Academy

Il post illustra la costante crescita degli ITS Academy (canale formativo professionalizzate post-secondario), crescita che, fortunatamente, coinvolge anche le regioni del Mezzogiorno storico (regioni che registrano, invece, dei gap preoccupanti sia per quanto concerne l’Istruzione e Formazione Professionale, sia per quanto concerne l’IFTS). Le ragioni principali del costante aumento delle Fondazioni ITS Academy, dei corsi attivati e dei partecipanti e della buona performance in termini di occupazione dei “diplomati” sono le seguenti: (i) la capacità degli ITS Academy di corrispondere ad esigenze espresse sia dal lato della domanda di lavoro, sia dal lato dell’offerta (esigenze di corsisti che intendono acquisire specializzazioni tecnico-professionali più elevate, ma con cicli post-secondari brevi); (ii) la loro utilità per superare il mismatch fra domanda e offerta di lavoro che, in genere, penalizza soprattutto i giovani e (iii) il loro particolare sistema di governance (sotto il profilo giuridico sono Fondazioni “di partecipazione” aperte a più stakeholder ai sensi dell’art. 4(2) della L. 99/2022, fra cui una o più imprese che esprimono il presidente) che garantisce un costante e tempestivo monitoraggio dei nuovi fabbisogni professionali espressi dalle imprese su scala locale.