Il post discute il particolare meccanismo di rimborso dei progetti finanziati dal PNRR che prevede che il saldo finale non venga rimborsato se i progetti non concorrono al raggiungimento di milestone e target, come da DM dell’11 Ottobre 2021 rilasciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per favorire l’applicazione ai progetti finanziati dal PNRR del meccanismo generale di rimborso agli Stati Membri informato a logiche “pay-by-result” (gli Stati vengono rimborsati dall’UE solo se completano le riforme – milestone – e raggiungono i target quantitativi associati agli investimenti stabiliti negli Atti comunitari di approvazione dei Recovery Plan nazionali).
Per i finanziamenti erogati a valere dei Fondi Strutturali, la regolare generale è che il riconoscimento del saldo finale è condizionato alla conclusione degli interventi ed all’esito positivo dei controlli di primo livello (logica “compliance based”). Il meccanismo delineato dal comma 2 dell’art. 2 del DM dell’11 Ottobre 2021, invece, prevede che il saldo finale del 10% ai progetti finanziati dal PNRR non venga riconosciuto se questi non concorrono al raggiungimento di milestone e target. Peri progetti finanziati dal PNRR, quindi, conclusione degli interventi ed esito positivo dei controlli sono condizioni necessarie, ma non sufficienti per l’erogazione del saldo finale.
Month: September 2022
Il sistema di governance del PNRR e le limitate responsabilità di indirizzo strategico delle Regioni
Il post discute la natura particolare del PNRR che, diversamente dai Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali, si caratterizza per un sistema di governance fortemente accentrato.
Un sistema così fortemente incentrato a livello di Governo centrale – segnatamente nella PCM e nella Ragioneria Generale dello Stato del MEF – è da ricondurre al fatto che il RRF è uno strumento “a gestione diretta” marcatamente “top down” e, invece, i Fondi Strutturali sono caratterizzati da un sistema di governo multi-livello per cui: (i) per il primo la titolarità delle operazioni e anche dei finanziamenti è riservato solo alle Amministrazioni Centrali; (ii) l’attuazione dei Fondi Strutturali è fondata su un sistema di gestione “concorrente”, in quanto più livelli di governo concorrono al finanziamento e alla programmazione e gestione dei Programmi Regionali, che sono i documenti programmatici peculiari della politica di coesione. Per i Fondi Strutturali, inoltre, la titolarità delle operazioni è attribuita al Governo centrale – includendovi anche l’Agenzia per la Coesione Territoriale – alle Regioni e finanche a “contracting authority” sub-regionali, quali sono gli Organismi Intermedi.
Alcune considerazioni su efficacia degli incentivi alle imprese dei PR FESR 2021-2027 e sulla scelta fra sovvenzioni e strumenti finanziari
Il post propone una bussola orientativa di ordine generale per individuare le imprese (gruppi di imprese) su cui concentrare gli incentivi pubblici per rilanciare solidità e competitività di un dato sistema produttivo. Se si considerano i due parametri dimensione di impresa (distinguendo le Micro Imprese dalle altre PMI) e innovatività – bassa e alta – dei progetti di investimento che sono in grado di proporre (innovatività che si presume dovrebbe essere, in genere, più elevata per quelle attive in settori high-tech) si possono individuare quattro quadranti di una tabella a doppia entrata (“zone”) utili per mappare cluster di imprese rispetto ai quali stimare a priori la potenziale efficacia degli aiuti alle imprese. Nel quadrante che include Micro Imprese che operano in settori tradizionali e/o non sono in grado di proporre progetti innovativi (“kill zone”) eventuali interventi di sostegno, di fatto, non sono motivati dalla volontà di rilanciare la competitività del sistema produttivo, dato che è inevitabile che qualsiasi forma di sostegno a quel tipo di imprese difficilmente produrrà impatti rilevanti. L’intervento pubblico di sostegno sarebbe giustificabile o con la volontà di evitare l’uscita dal mercato di quelle Micro Imprese e la conseguente perdita di posti di lavoro o con la volontà del decisore pubblico di alimentare la propria costituency e il consenso politico-elettorale.