1. Nel precedente post del 20 Gennaio, esaminando la questione delle azioni di capacity building per migliorare efficacia ed efficienza delle Istituzioni pubbliche nella gestione dei Fondi Strutturali ho richiamato l’esigenza di differenziare queste azioni sulla scorta dei fabbisogni formativi e di aggiornamento professionale di quattro gruppi target: (i) dirigenti apicali; (ii) posizioni organizzative (quadri intermedi); (iii) funzionari; (iv) soggetti attuatori (entri terzi rispetto alle Istituzioni incaricate della gestione dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali).
2. Le azioni informative e formative a favore dei soggetti attuatori sono molto rilevanti, sia per il fatto che migliorando la loro capacità amministrativa, si migliora anche quella complessiva, sia per il fatto che essi hanno un margine di discrezionalità nell’indirizzare l’azione pubblica sovente trascurata. Si pensi ai margini di discrezionalità di progettisti e RUP per quanto concerne la formulazione e l’esecuzione del progetto esecutivo per realizzare un’opera pubblica cofinanziata dal FESR, oppure alla discrezionalità degli operatori socio-assistenziali nell’implementare un dato protocollo di intervento previsto nell’ambito di un’azione a sostegno dell’inclusione sociale cofinanziata da FSE Plus. [1]
3. Alla luce di quanto appena evidenziato, risulta evidente come sia fuori luogo concentrare il dibattito sulle azioni di capacity building a favore di soggetti attuatori terzi solo sulle Amministrazioni comunali impegnate nella realizzazione di opere pubbliche. Se, da un lato, quest’attenzione si può considerare un elemento congiunturale quasi ovvio alla luce dell’approvazione del nuovo Codice dei Contratti (di cui al D.Lgs. 36/2023), dall’altro è assolutamente necessario considerare tutte le tipologie di azioni che possono essere realizzate dai soggetti attuatori (beneficiari) e l’intero novero di potenziali soggetti attuatori (dai piccoli Comuni alle grandi agenzie municipalizzate che gestiscono dei servizi di pubblica utilità, dalla piccola organizzazione senza scopo di lucro ad Enti del Terzo Settore molto strutturati che operano in convenzione con la PA).
4. Per essere concreti sulle azioni informative a favore dei soggetti attuatori (beneficiari), si ricorda che essi sono, di fatto, il primo anello del sistema di monitoraggio. Infatti, una volta che i Responsabili delle Azioni all’interno delle Autorità di Gestione (ADG) o gli Organismi Intermedi hanno definito, nell’ambito del sistema informativo regionale, l’iter di attivazione delle azioni (operazioni) che sono chiamati a implementare e le relative anagrafiche, i soggetti attuatori sono investiti della responsabilità della registrazione dei dati di monitoraggio e del caricamento di altri documenti rilevanti ai fini della sana gestione delle risorse finanziarie e della realizzazione dei controlli. Il principale riferimento concreto delle operazioni di monitoraggio è costituito dall’Allegato XVII al Regolamento sulle Disposizioni Comuni (RDC) per il periodo 2021-2027 sulle modalità di registrazione e conservazione elettronica, per ciascuna operazione, dei dati. Si tratta di un Allegato molto articolato e che presuppone una conoscenza alquanto approfondita sui meccanismi di gestione, monitoraggio e controllo dei Fondi Strutturali.
Ancor prima che delle specifiche attività di formazione, pertanto, sarebbe opportuna una adeguata campagna informativa sui principi di fondo alla base dell’Allegato XVII del RDC e dell’intero sistema di monitoraggio.
Le attività di monitoraggio sono parimenti descritte nella Sezione specifica del documento sul Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) che, congiuntamente al Manuale delle procedure, fornisce indicazioni operative molto rilevanti anche sui controlli, sulle piste di controllo e sulle stesse check list di controllo (in genere, allegate ai Manuali delle procedure). Anche in relazione a questi aspetti così rilevanti per la sana gestione dei Fondi Strutturali si profila l’esigenza di dare corso a delle campagne informative su: (i) le piste di controllo; (ii) la concreta esecuzione dei controlli (specialmente nel caso di quelli in loco); (iii) la ragione dell’inserimento di certi item di controllo nelle check list e (iv) gli errori che i controllori riscontrano più frequentemente.
5. A titolo di completezza si ricorda anche che l’art. 73 par. 3 del RDC dispone che «l’Autorità di Gestione garantisce che il beneficiario riceva un documento che specifica tutte le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi delle operazioni e le condizioni di erogazione del sostegno». [2]
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[1] In merito si ricordano i contributi di Michael Lipsky sui c.d. “street-level bureaucrats”. Cfr.: Lipsky M. (1969); Toward a Theory of Street-Level Bureaucracy; Institute for Research on Policy Discussion Paper, No. 48-69; Lipsky M. (1980); Street-level bureaucracy. Dilemmas of the individual in public services, Russel Sage Foundation, New York.
Va assolutamente aggiunto che in questo post si fa riferimento al concetto di Street-Level-Bureaucracy (SLB) in termini alquanto ampi, visto che Lipsky faceva riferimento a operatori della PA a stretto contatto con i cittadini (agenti di polizia, vigili del fuoco, operatori socio-assistenziali, operatori delle Corti di giustizia, insegnati scolastici), mentre qui si fa riferimento a questo concetto per considerare tutti i possibili soggetti attuatori e agli operatori che vi lavorano). Il concetto di SLB viene usato, fondamentalmente per evidenziare che: (i) per inquadrare l’efficienza amministrativa dell’azione pubblica non si deve considerare solo una prospettiva top-down che non va molto oltre la disamina dell’azione dei decisori politici e quella di dirigenti e di “burocrati” che affiancano da vicino i dirigenti, ma bisogna considerare parimenti l’azione dei funzionari a stretto contatto con i destinatari finali degli interventi (prospettiva bottom-up); (ii) non va trascurata quanto siano rilevanti per gli effetti sui destinatari finali le scelte discrezionali dei “street-level bureaucrats”.
[2] Come ricordavo nel precedente post del 20 Gennaio, l’art. 8 par. 2 del RDC – sull’abbrivo delle disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2014/240 sul Codice di condotta europeo sul partenariato -prevede inoltre l’opzione che le ADG riservino una percentuale delle risorse provenienti dai Fondi per lo sviluppo delle capacità amministrative delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile.