“Non si mente mai così tanto
come prima delle elezioni,
durante la guerra e dopo la caccia.”
Otto von Bismarck
1. Il 29 Febbraio scorso è stata pubblicato sulla GUUE il Reg. (UE) 2024/795 sulla “Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa” (Strategic Technologies for Europe Platform – “STEP”), intesa a sostenere lo sviluppo delle tecnologie strategiche critiche, che sono sempre di più estremamente rilevanti per la competitività e, soprattutto, per l’autonomia strategica dell’UE. [1]
Tale Regolamento – “Regolamento STEP” – segna di fatto l’atto normativo più avanzato dell’Iniziativa “Green Deal industrial plan”, lanciata dalla Commissione il 1° Febbraio 2023 (si veda la figura che segue). [2]
Fig. 1 – Il Green Deal industrial plan e il percorso di revisione della politica industriale europea
per rendere l’Europa più verde e più “autonoma”
2. Nel mese di Maggio vi sono stati quattro ulteriori passi del processo di rafforzamento della politica industriale “verde” dell’UE (politica già avviata nella seconda decade del nuovo secolo, consolidata dall’Iniziativa “Green Deal industrial plan”):
• il 13 Maggio è stata pubblicata sulla GUUE la Comunicazione della Commissione C/2024/3209 “Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del Reg. (UE) 2024/795 che istituisce la Piattaforma per le Tecnologie Strategiche per l’Europa –“ STEP”. Tale Nota puntualizza quali siano i “settori tecnologici STEP” che, com’è noto, nel Regolamento del 29.02.2024 erano delineati in generale; [3]
• il 23 Maggio è entrato in vigore il Reg. (UE) 2024/1252 sulle Materie Prime Critiche (atto normativo che disciplina la c.d. Iniziativa sulle Materie Prime Critiche varata a Marzo 2023 nell’ambito del Green Deal industrial plan);
• il 27 Maggio il Consiglio ha dato il via libera definitivo al Regolamento sull’Iniziativa Net Zero Industry sulle tecnologie “a zero emissioni nette” (anch’essa varata a Marzo 2023 nell’ambito del Green Deal industrial plan); [4]
• il 31 Maggio la Commissione ha approvato un rilevante emendamento agli Orientamenti sugli Aiuti di Stato a finalità regionale per la programmazione 21-27 (si veda la Comunicazione COM(2024) 3570). In estrema sintesi, l’emendamento prevede la possibilità di elevare il massimale di intensità degli aiuti a finalità regionale per quei regimi di aiuto intesi a sostenere la produzione e lo sviluppo di tecnologie strategiche critiche coperte dal “Regolamento STEP”, tecnologie raggruppate in tre cluster e più puntualmente definite dalla “Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del Reg. (UE) 2024/795” poc’anzi citata. Più specificamente, i massimali di aiuto potranno essere elevati di: (i) 10 punti percentuali per gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione ex art. 107(3) (a) del Trattato sul Funzionamento dell’UE (in Italia Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ossia le 7 Regioni Meno Sviluppate della programmazione 2021-2027 dei Fondi Strutturali), a condizione, ovviamente, che sostengano le tecnologie strategiche della “STEP”; (ii) 5 punti percentuali per gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di talune regioni (zone) ex art. 107(3) (c) del Trattato sul Funzionamento dell’UE (regioni anch’esse in ritardo di sviluppo, ma in misura minore rispetto a quelle di cui alla lettera (a) dell’art. 107(3)). A tal fine gli Stati Membri potranno presentare una proposta di revisione della loro Carta degli Aiuti a finalità regionale fino al 16 Settembre 2024.
3. Tale emendamento è particolarmente importante in quanto:
• costituisce un ulteriore tassello di un articolato mosaico di interventi intesi a rivedere il sistema degli incentivi, con la finalità di accelerare la transizione verde in Europa, coerentemente con obiettivi e quadro regolatorio del Green Deal industrial plan (sintetizzato nella figura che chiude il post);
• rafforza ancora di più il legame fra “Regolamento STEP” e revisione dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali, segnatamente quelli cofinanziati dal FESR. Va ricordato, infatti, che il “Regolamento STEP” prevede un cofinanziamento integrale da parte dell’UE di quegli interventi che, nell’ambito dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali, saranno inseriti per sostenere produzione e sviluppo e delle tecnologie strategiche critiche della “STEP”. Ma questo aspetto verrà approfondito meglio nel prossimo post del 20 Giugno. [5]
Fig. 2 – Pilastri e strategia di finanziamento del Green Deal industrial plan
Avrò il piacere di esaminare e presentare meglio questi temi nel corso del Seminario online “Politica di coesione, PNRR e nuovo regolamento STEP” del prossimo 25 Giugno, organizzato dalla Fondazione IFEL, che ringrazio per l’invito.
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[1] La ratio di fondo della “STEP” e del nuovo corso della politica industriale dell’UE è ben riassunta dal Considerando n. 4 del Reg. (UE) 2024/795: «la diffusione e l’espansione nell’Unione delle tecnologie digitali e delle innovazioni delle tecnologie deep tech, delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e delle biotecnologie saranno essenziali per ridurre le dipendenze strategiche dell’Unione, cogliere le opportunità e conseguire gli obiettivi delle transizioni verde e digitale, garantendo così la sovranità e l’autonomia strategica dell’Unione, nonché promuovendo la competitività e la sostenibilità dell’industria dell’Unione. È pertanto necessaria un’azione immediata per sostenere lo sviluppo e la fabbricazione nell’Unione di tecnologie critiche, che costituiscono le principali carenze strategiche dell’Unione. Lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche si basano sulle catene del valore composte da attori economici interconnessi, che operano a livello intersettoriale, transfrontaliero e nell’ambito di imprese di diverse dimensioni, comprese le piccole e medie imprese (PMI). Pertanto, l’Unione dovrebbe anche salvaguardare e rafforzare le catene del valore di tali tecnologie critiche e dei relativi servizi essenziali e specifici per le attività di sviluppo o fabbricazione di tali tecnologie critiche, in modo da ridurre le dipendenze strategiche dell’Unione e preservando l’integrità del mercato interno, e dovrebbe affrontare le attuali carenze di manodopera e di competenze in tali settori, grazie a progetti di apprendimento permanente, istruzione, formazione e apprendistati e alla creazione di posti di lavoro attraenti e di qualità accessibili a tutti».
L’Obiettivo Generale della “STEP” è così espresso dall’art. 2 del Reg. (UE) 2024/795: «garantire la sovranità e la sicurezza dell’Unione, ridurre le dipendenze strategiche dell’Unione in settori strategici, potenziare la competitività dell’Unione rafforzando la sua resilienza e produttività attraverso la mobilitazione di finanziamenti, favorire condizioni di parità nel mercato interno, promuovere la partecipazione transfrontaliera, anche delle PMI, rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri e le regioni, nonché promuovere un accesso inclusivo a posti di lavoro attraenti e di qualità investendo nelle competenze del futuro e adattando la sua base economica, industriale e tecnologica alle transizioni verde e digitale».
A titolo di completezza si ricorda che già il 6 Marzo scorso è stato pubblicato sulla GUUE il Reg. (UE) 2024/90154, di una sola pagina, inteso a rettificare il “Regolamento STEP” per correggere delle sviste.
[2] La strategia europea per una politica industriale verde era già stata avviata nella seconda decade del nuovo secolo e, ovviamente, è stata ulteriormente rafforzata dall’Iniziativa Green Deal industrial plan e, indirettamente, dall’Iniziativa RePowerEU. Sull’evoluzione della politica industriale dell’UE nello scorso decennio e in quello in corso, si veda: Vazquez Rivera J.A.; Weber M. (2024); Industrial policy: an EU policy in the making; in: European Court of Auditors (2024); EU industrial policy: a solution to various dilemmas; ECA Journal N. 2/2024, pp. 34-41.
[3] Le tecnologie strategiche critiche vengono raggruppate in tre cluster (si vedano il Considerando 6 e l’art. 2 del “Regolamento STEP”):
• tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deep tech (microelettronica, intelligenza artificiale, quantum computing, edge computing e altre molto avanzate);
• tecnologie pulite ed efficienti nell’uso delle risorse (segnatamente tecnologie “a zero emissioni nette”);
• biotecnologie, incluse i medicinali critici.
La “Nota di orientamento” della Commissione su tali tecnologie, oltre a delinearle più puntualmente, ha il merito di evidenziare che, trattandosi di settori a forte dinamica innovativa, «il campo di applicazione del “Regolamento STEP” non è fisso, ma può evolversi in funzione dei cambiamenti tecnologici e/o degli sviluppi geopolitici e del commercio internazionale e la presente nota di orientamento non preclude sviluppi futuri dell’ambito di applicazione» (p. 4).
I settori del primo cluster sono ripresi, di fatto, dall’Allegato alla Raccomandazione della Commissione relativa ai settori tecnologici critici per la sicurezza economica dell’UE (Raccomandazione C(2023) 6689 del 3 Ottobre 2023).
La Nota ricorda anche che il «considerando 6 del “Regolamento STEP” indica che con innovazioni delle tecnologie deep tech si dovrebbe intendere le innovazioni che hanno il potenziale di offrire soluzioni trasformative, radicate nella scienza, nella tecnologia e nell’ingegneria d’avanguardia, comprese le innovazioni che uniscono i progressi nella sfera della fisica, della biologia e del digitale. Le innovazioni delle tecnologie deep tech possono essere trasversali e collocarsi all’intersezione tra le tecnologie digitali, le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e le biotecnologie. Il potenziale di trasformazione può emergere anche dalla combinazione delle tecnologie nei tre settori STEP, ad esempio negli ambiti della nanobiotecnologia o della bioinformatica, delle tecnologie avanzate di stoccaggio dell’energia, come le batterie e i supercondensatori di prossima generazione, e delle reti intelligenti».
[4] Sull’abbrivio della Comunicazione COM(2023) 62 sul Green Deal industrial plan, poi il 16 Marzo 2023 la Commissione aveva avanzato:
• una proposta di regolamento per rendere più sicuro e sostenibile l’approvvigionamento di materie prime critiche (in primo luogo le c.d. “terre rare”), denominata Critical Raw Material Act (si veda la Comunicazione COM(2023) 160);
• una proposta di regolamento – COM(2023) 161 – per rafforzare ulteriormente la produzione in Europa di otto tecnologie “net zero” cruciali per il raggiungimento della neutralità climatica nel 2050 e per l’indipendenza strategica dell’UE (il c.d. Net Zero Industry Act).
Il Net Zero Industry Act è inteso a sostenere, specificamente, otto tecnologie strategiche “net zero”:
• tecnologie solari fotovoltaiche e solari termiche;
• energia eolica onshore e energia rinnovabile offshore;
• batterie e stoccaggio;
• pompe di calore ed energia geotermica;
• elettrolizzatori e celle a combustibile;
• biogas/biometano;
• tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del carbonio;
• tecnologie grid.
[5] Questo contributo è un “work in progress” elaborato nell’ambito del progetto di ricerca dell’Associazione Centro Studi Funds for Reforms Lab “Le politiche e i fondi dell’UE (nella programmazione 2021-2027)”, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione del 20 Marzo 2023.