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Il DL Coesione e la revisione intermedia del Programma Nazionale Ricerca Innovazione e Competitività

 

1. Il “riesame intermedio” dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali, come ampiamente argomentato nei post degli ultimi mesi, sarà fortemente influenzato da:
• il «Regolamento STEP» sulla “Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa” (Strategic Technologies for Europe Platform – “STEP”), approvato a fine Febbraio (Reg. (UE) 2024/795);
• il DL Coesione – DL 60/2024, che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri (CdM) del 30 Aprile 2024 ed è stato pubblicato sulla GURI, Serie Generale n. 105/2024 del 7.05.2024 – convertito con L. 95/2024 (pubblicata sulla il GURI – Serie Generale n. 157/2024 – il 6 Luglio scorso).

2. Il DL Coesione, che consta di 38 articoli, di cui 3 dedicati ad “ulteriori disposizioni in materia di PNRR”, inciderà anch’esso ampiamente sul “riesame intermedio” dei Programmi in Italia, in quanto:
• è approvato in attuazione della Riforma 1.9.1 del PNRR e “definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l’attuazione e ad incrementare l’efficienza della politica di coesione europea” (si veda l’art. 1)
• l’art. 8 disciplina l’implementazione in Italia del «Regolamento STEP»;
• gli articoli 8 e 31 prevedono rilevanti modifiche al Programma Nazionale (PN) Ricerca, Innovazione e Competitività (PN RIC 21-27);
• gli articoli 29, 34 e 35 dispongono rilevanti modifiche anche ai PN Scuola e competenze, Cultura e Sicurezza per la legalità.

3. Il DL Coesione, proprio sull’abbrivio dell’art. 8 attuativo del «Regolamento STEP», prevede due rilevanti modifiche al Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività (PN RIC 21-27), che interessa solo le Regioni Meno Sviluppate (RMS) della programmazione in corso. [1]
Come si evince dalla figura 1, la prima modifica è intesa a creare una riserva finanziaria per attivare dei regimi di aiuto volti a promuovere la produzione e lo sviluppo delle “tecnologie strategiche STEP”. [2]
L’altra modifica, invece, attiene a scelte di policy interne ed è focalizzata sull’esigenza – nel DL Coesione non motivata nel dettaglio – di coordinare meglio gli interventi del PN RIC con la strategia della ZES Unica Mezzogiorno (il cui Piano Strategico dovrebbe essere rilasciato entro fine Luglio). A tal fine l’art. 31 dispone che il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) elabori di concerto con il Ministro per gli Affari Europei un Piano di azione denominato «Ricerca Sud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 21-27» coerente con il Piano strategico della ZES Unica. Al Piano di azione «Ricerca Sud» viene riservato un montante di risorse pari a 1.065.600.000 Euro del PN.

Fig. 1 – Le direttrici di modifica del PN RIC 21-27 previste dal DL Coesione

4. Le modifiche di cui sopra e, più nello specifico, il Piano «Ricerca Sud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 21-27», anche se focalizzate sul nuovo grande strumento di rilancio del Mezzogiorno individuato nella ZES Unica, dovranno essere coerenti anche con diversi altri strumenti di programmazione economica di medio-lungo termine (si veda la figura 2), in primis il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), alla luce sia della rilevanza nella strategia complessiva del PN RIC degli interventi a sostegno dello sviluppo delle energie rinnovabili, che dell’obiettivo di rendere sempre più “verdi” e orientati all’economia circolare i processi produttivi delle imprese, che si può ormai considerare un obiettivo trasversale delle politiche europee per la competitività, sull’abbrivio dell’Iniziativa Green Deal industrial plan varata il 1° Febbraio 2023. [3]

Fig. 2 – La coerenza esterna del Piano «Ricerca Sud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 21-27»

5. La formulazione del Piano di azione «Ricerca Sud» non solo dovrà tenere debitamente conto dei vincoli di coerenza “esterna” generali di cui sopra, ma soprattutto dovrà tenere conto del fatto che interventi rilevanti di sostegno alle imprese sono già stati attuati o sono in corso di attuazione a valere del PNRR.
Sarebbe opportuno, quindi, sia approfondire l’analisi della coerenza “esterna” del PN RIC (e, più nello specifico, del Piano di azione «Ricerca Sud») con il PNRR, che alimentare un serio dibattito sugli effetti sull’economia italiana del PNRR (fin qui solo la Banca d’Italia ha elaborato delle valutazioni metodologicamente fondate, anche se parziali) e, soprattutto, sugli impatti sul tessuto produttivo dei tanti regimi di aiuto attivati a valere del PNRR. [4]
Ma questa è una storia buona da raccontare nel prossimo post del 20 Luglio. [5]

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[1] «Il Programma Nazionale (PN) Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, incide sui principali driver di competitività del sistema produttivo italiano – ricerca e innovazione, digitalizzazione, transizione ecologica, competenze – in particolare delle sette regioni meno sviluppate del Mezzogiorno con l’obiettivo di favorire la convergenza Sud/Centro-Nord in un periodo storico caratterizzato da un prolungato periodo di crisi» (v. p. 8).
Esso si articola in due Priorità – gli Obiettivi di Policy (OP) 1 “Europa più competitiva e intelligente” e “Europa più verde” della programmazione 21-27, sei Obiettivi Specifici e 15 Azioni, come illustra la figura che segue.

Fig. 3 – Presentazione sintetica degli elementi fondamentali del PN RIC 21-27

L’Autorità di Gestione del PN RIC 21-27, che è cofinanziato solo dal FESR, è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), attraverso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI).
Il Programma stesso individua il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) quali Organismi Intermedi con responsabilità attuative molto rilevanti (il MUR gestisce diverse Azioni della Priorità 1 e il MASE gestisce tutte le Azioni della Priorità 2).
[2] L’art. 8 dispone che 300 milioni di Euro vengano allocati su programmi di investimento delle imprese – anche grandi imprese – focalizzati sulle “tecnologie strategiche STEP” che verranno gestiti dal MIMIT, ma non specifica quali saranno le Azioni del Programma interessate.
Il MIMIT, con un proprio Decreto, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del DL Coesione (7 Maggio 2024) dovrà disporre le modalità attuative per erogare le risorse di cui sopra.
[3] A titolo di completezza si ricorda che il 28 Giugno scorso è stato pubblicato sulla GUUE il Regolamento sulle industrie “a zero emissioni nette” (Reg. (UE) 2024/1735 del 13 Giugno, che si può considerare un tassello fondamentale della base normativa della politica industriale “verde” dell’UE).
[4] Riflettendo sulle modifiche del DL Coesione al PN RIC, emerge come esso trascuri due rilevanti novità nel panorama della politica industriale europea:
• la modifica delle soglie dei parametri per la classificazione dimensionale delle imprese – in Micro Imprese, Piccole Imprese, Medio Imprese e Grandi Imprese – di cui alla Direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione (tale Direttiva dovrà essere recepita in tutti gli ordinamenti nazionali entro il 24.12.2024);
• la recente modifica degli Orientamenti sugli Aiuti di Stato a finalità regionale – ex Comunicazione della Commissione COM(2024) 3570 del 31 Maggio scorso – che, in estrema sintesi, offre la possibilità di elevare di 10 punti percentuali l’intensità massima di sostegno di questi aiuti nelle Regioni Meno Sviluppate per quegli investimenti intesi a sostenere produzione e sviluppo di “tecnologie strategiche critiche”. A tal fine, tutti gli Stati Membri dovranno richiedere la revisione della Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale entro il 16 Settembre p.v.
[5] Ho avuto il piacere di illustrare «Regolamento STEP», DL Coesione e loro possibili effetti sul “riesame intermedio” dei Programmi nel corso del webinar “Politica di coesione, PNRR e nuovo Regolamento STEP” della Fondazione IFEL, lo scorso 25 Giugno. La registrazione è disponibile al link:

https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/98-fondi-europei-e-coesione/3681-politica-di-coesione-pnrr-e-nuovo-regolamento-step

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