I Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR), come richiesto dal Reg. (UE) 2021/241 sul Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza che li finanzia – e dalle Guidelines della Commissione sulla loro formulazione, fondamentalmente vertono su due grandi azioni di policy:
• le riforme;
• gli investimenti.
Anche il PNRR italiano, pertanto, prevede molteplici riforme, che si dovranno attuare secondo un cronoprogramma molto serrato, il quale è parte della Decisione di approvazione del PNRR da parte del Consiglio ECOFIN (si veda la Figura 1).
Fra le riforme centrali dell’intero Piano vi è quella degli appalti pubblici, sulla quale è intervenuto il DL 77/2021 – convertito poi in L. 108/2021 – che si configura come una autentica pietra angolare del processo di attuazione dell’intero PNRR. [1]
Come anticipavo nel precedente post del 20 Novembre, per inquadrare più compiutamente gli effetti del PNRR sulle c.d. “semplificazioni amministrative” vanno considerati tre aspetti:
1. il DL 77/2021, in realtà, si innesta in un percorso già ben definito di semplificazione degli appalti pubblici, percorso che ha già subito una forte accelerazione sull’abbrivio del DL 76/2020, convertito poi in L. 120/2020 (si veda la Figura 2);
Fig. 2 – D. Lgs. 50/2016 e percorso delle semplificazioni amministrative degli appalti
2. gli obiettivi condivisibili di queste riforme amministrative sono quelli di ridurre i tempi che intercorrono fra emanazione dei bandi ed aggiudicazione e quelli di completamento degli interventi, per cui vi è una costante attenzione a delle semplificazioni delle procedure di appalto. Ad essere più precisi, il focus è segnatamente sull’aumento dell’importo limite degli appalti al di sotto della quale si può fare ricorso a procedure di “affidamento diretto” (si veda la Figura 3);
3. il processo di riforma insito nel PNRR sottostima l’importanza che avrebbe anche un deciso intervento di miglioramento del Titolo III “Pianificazione, programmazione e progettazione” del Codice degli Appalti (Artt. 21-27 del D. Lgs. 50/2016).
Fig. 3 – Semplificazioni degli appalti: il crescente spazio riservato agli affidamenti diretti
In estrema sintesi, il mio modesto parere è che le “semplificazioni amministrative” sono importanti, ma sarebbe parimenti importante intervenire rapidamente per rafforzare anche la capacità dei soggetti attuatori del PNRR – fra i quali l’art. 9 del DL 77/2021 annovera anche gli Enti Locali – di formulare progetti qualitativamente validi e, auspicabilmente, rapidamente cantierabili.
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[1] Nel percorso di riforma degli appalti pubblici è assolutamente centrale il DL 76/2020 che era stato varato per sostenere gli investimenti pubblici ed alimentare la spesa pubblica nel periodo successivo alla prima drammatica ondata del Coronavirus.
Per una presentazione del DL 76/2020 e del DL 77/2021 si vedano i seguenti vademecum:
• ANCI; Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture a seguito del D.L. Semplificazioni n. 76/2020 (L. N. 120/2020); Roma, Ottobre 2021.
• ANCI; FONDAZIONE IFEL; Il D.L. n. 77 del 2021 “semplificazioni” dopo la conversione con Legge n. 108 del 2021. Indicazioni operative per l’applicazione; Roma, Ottobre 2021.