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Il PON Inclusione sociale. Focus sull’azione-pilota “Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale nel settore dell’economia sociale”

 

Il PON Inclusione sociale, già presentato nel post del 20 novembre 2016, prevede diversi interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di organizzazioni senza scopo di lucro e imprese “a vocazione sociale” nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 9.7 “Rafforzamento dell’economia sociale”.
Una delle Azioni più interessanti è l’Azione-pilota 9.7.5 – Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale nel settore dell’economia sociale, che si articola a sua volta in due sotto-azioni:
• interventi pilota per la sperimentazione di nuovi settori di intervento dell’imprenditoria sociale ad alta produzione di innovazione sociale (es. nel settore sanitario, dell’assistenza domiciliare (badanti), dei beni culturali, housing sociale, ecc.;
• studi e analisi, diffusione buone prassi di progetti di impresa sociale nel settore sanitario, dell’assistenza domiciliare (badanti), dei beni culturali, housing sociale, ecc. (v. PON Inclusione sociale, p. 59).

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Immagine ex Pixabay

Questa Azione è particolarmente interessante per almeno tre ordini di motivi:
• presenta delle rilevanti sinergie con le Azioni di sostegno all’inclusione sociale molto innovative del PON Città Metropolitane (PON Metro) che, direttamente o indirettamente, sostengono organizzazioni non profit e imprese “a vocazione sociale” disponibili a farsi carico dell’erogazione di “nuovi servizi in aree degradate” delle città nell’ambito di innovativi partenariati con la Pubblica Amministrazione. Si fa riferimento alle Azioni 3.1.1 “Azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa” (FSE) e 3.3.1 “Sostegno all’attivazione di nuovi servizi in aree degradate” (FSE)  del PON Metro; [1]
• può costituire la base operativa e finanziaria dell’implementazione di progetti volti a dare corso ai decreti attuativi della Legge Delega per la riforma del Terzo Settore, approvata in via definitiva alla Camera il 25 maggio 2016;
• la seconda sub-azione potrebbe finanziare, tra l’altro, delle indagine empiriche volte a fare maggiore luce su nati-mortalità, condizioni di successo ed impatto delle Start-up Innovative A Vocazione Sociale (SIAVS). Molto si scrive, infatti, sulle start-up innovative, mentre sembrano ampiamente fuori dei radar del dibattito questa particolare forma giuridica, anch’essa introdotta nell’ordinamento giuridico italiano dal Decreto Crescita 2.0 del Governo Monti (si veda art. 25 comma 4 del Decreto Legge 179/20012). Le SIAVS, infatti, possiedono i requisiti generali di tutte le start-up innovative, ma a differenza delle altre sono vincolate ad operare negli stessi settori già previsti per le imprese sociali “ex lege” dall’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 155/2006 (assistenza sociale, assistenza sanitaria ed altri).

L’attenzione per le dinamiche di sviluppo di questa particolare figura giuridica muove in primo luogo da due elementi che fanno intersecare le SIAVS con l’attuazione della Legge Delega per la riforma del Terzo Settore:
• le SIAVS, a mio avviso più delle Benefit Corporation, definiscono una nuova forma di impresa “a vocazione sociale” che anticipa e incarna la volontà della Legge Delega di superare i limiti del D.Lgs. 155/2006 sulle imprese sociali “ex lege”; [2]
• la Circolare N. 3677/C del MISE (20 gennaio 2015) e la Guida del MISE per le SIAVS alla redazione del “Documento di Descrizione dell’Impatto Sociale” (datata 21 gennaio 2015 e curata dalla Segreteria Tecnica del Ministero) introducono una ulteriore “condizionalità” affinchè le SIAVS possano accedere agli incentivi fiscali maggiorati di cui all’art. 29 del Decreto Crescita 2.0. Le SIAVS devono dimostrare il loro “impatto sociale” sulla base di metodiche e indicatori esplicitati nella suddetta Guida. Questo aspetto anticipa una delle maggiori innovazioni della Legge Delega che, all’art. 7 comma 3, prevede l’introduzione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale degli enti non profit e “a vocazione sociale”.

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[1] Il PON Città Metropolitane, in merito, richiama espressamente il concetto di “insurgent city” da intendere come «capacità di auto-organizzarsi per rispondere a una propria esigenza non colmata o non sufficientemente presa in carico dall’azione pubblica». (v. PON Metro, p. 16).
[2] La Legge Delega, peraltro, prevede all’art. 3 una revisione organica dell’intero Titolo II del Libro Primo del Codice Civile.

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