Questo articolo è in italiano / This post is in italian language Questo articolo è in italiano / This post is in italian language

Indicatori per l’attribuzione della riserva di efficacia dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali

Come ricordato nel precedente post del 10 giugno, gli articoli 20-22 e l’Allegato II del Regolamento sulle Disposizioni Comuni (RDC) per i Fondi Strutturali e di Investimento Europeo (Fondi SIE) prevedono che nel corso di quest’anno la Commissione effettui la valutazione sugli indicatori individuati dalle Autorità di Gestione – AdG – dei Programmi per l’attribuzione della riserva di efficacia (riserva premiale).

Sulla base di questi articoli e dell’Allegato II del RDC e sulla base delle disposizioni del Regolamento di Esecuzione N 215/2014 nell’Accordo di Partenariato e nei Programmi Operativi (PO) sono stati impostati il c.d. “performance framework” e gli indicatori per la sua valutazione (a livello di Assi nel caso dei PO cofinanziati dai Fondi Strutturali).

I regolamenti di cui sopra hanno stabilito che le AdG potessero individuare nei PO fino a quattro diversi tipi di indicatori:

  • indicatori finanziari (i Regolamenti di cui sopra dispongono che si possa individuare un solo indicatore per Asse);
  • indicatori di realizzazione (indicatori di output);
  • indicatori di risultato;
  • indicatori di attuazione (indicati anche ‘key implementation steps’); si tratta di indicatori qualitativi che consentono di rilevare se si possa considerare o meno conclusa una determinata fase del processo attuativo. Questi indicatori non si sostituiscono a quegli di output, ma vanno considerati complementari rispetto a questi. Sono particolarmente rilevanti nel caso in cui per una determinata azione non è certo che si realizzino output al termine del 2018.

La stessa Commissione, tuttavia, ha sconsigliato l’uso di indicatori di risultato. Essi, infatti, sono legati a Obiettivi Tematici/priorità della strategia “Europe 2020” e, quindi, hanno un orizzonte temporale che non è in linea con la valutazione nel 2019 del grado di raggiungimento dei target al 31.12.2018 (come rilevati dal sistema di monitoraggio).

L’Accordo di Partenariato, pertanto, al fine di uniformare le modalità di scelta degli indicatori e, quindi, le condizioni competitive fra tutte le AdG, ha disposto quanto segue:

  • quale indicatore finanziario, come previsto dall’art. 5 del Regolamento di Esecuzione n. 215/2014, si deve scegliere il totale della spesa ammissibile certificata per l’Asse;
  • quali indicatori di output si possono scegliere quelli più pertinenti all’interno della lista di indicatori associati alle azioni dei Programmi Operativi;
  • quale indicatore di attuazione si utilizza un solo indicatore – numero di operazioni avviate – rilevabile in modo univoco alla fase di avvio delle attività di un dato progetto (operazione). [1]

Una volta definito in questi termini il “menu di scelta” dei possibili indicatori da utilizzare, le AdG hanno potuto stabilire dei target intermedi al 2018 (valori quantificati per gli indicatori scelti) e dei target cumulati finali al 2023 che devono essere riportati come nella Tabella 1 (ripresa integralmente dall’Allegato II al RDC). [2]

I target intermedi e finali, ai sensi del paragrafo 2 dell’Allegato II al RDC, devono essere:

  • realistici, raggiungibili, pertinenti, recanti informazioni essenziali sui progressi di una priorità (n.d.r. Asse dei PO cofinanziati dai Fondi Strutturali);
  • coerenti con la natura e il carattere degli obiettivi specifici delle priorità;
  • trasparenti, con obiettivi verificabili oggettivamente e fonti di dati identificate e, ove possibile, disponibili al pubblico;
  • verificabili, senza imporre oneri amministrativi eccessivi;
  • coerenti tra i vari programmi, se del caso. [3]

******

[1] Gli indicatori di realizzazione (output) sono riportati nell’Allegato I del Regolamento specifico sul FESR – Reg. (UE) N. 1301/2013 – e del Regolamento specifico sul FSE (Reg. (UE) N. 1304/2013). A fianco degli indicatori “comuni” stabiliti a livello unionale, si possono riportare nei PO degli indicatori aggiuntivi (“specifici” del Programma).

Immagine ex Pixabay

Immagine ex Pixabay

I Regolamenti sul FESR e sul FSE stabiliscono che gli indicatori di risultato sono rilevati a livello di priorità di investimento.

L’Accordo di Partenariato nazionale ha affinato questa indicazione riportando per tutti gli 11 Obiettivi Tematici uno o più indicatori di risultato associati a ciascun Risultato Atteso (RA). Per ciascun RA dell’Accordo, quindi, vengono indicati (v. Figura 1 riportata sopra):

  • la denominazione, la fonte informativa e la periodicità di rilevazione/pubblicazione del valore aggiornato di questo indicatore;
  • la definizione.

A titolo di completezza si ricorda che tutti gli indicatori riportati nell’Accordo di Partenariato e nei Programmi Operativi (anche alcuni indicatori di contesto) sono costantemente aggiornati nell’ambito della Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo che è gestita dall’ISTAT a seguito di una convenzione con il Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) Presidenza del Consiglio dei Ministri e con l’Agenzia per la Coesione Territoriale.

Gli Indicatori dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 sono resi disponibili suddivisi per Obiettivo tematico e per Risultato atteso.

[2] Va ricordato che ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Esecuzione N. 215/2014, le AdG “registrano le informazioni sulle metodologie e sui criteri applicati alla selezione degli indicatori per il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, al fine di garantire che i corrispondenti target intermedi e target finali soddisfino le condizioni di cui all’allegato II, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013” (nd.r.) il regolamento citato è il Regolamento sulle Disposizioni Comuni).

Queste informazioni, sempre citando il Regolamento di Esecuzione N. 215/2014, comprendono:

  • dati o elementi di prova utilizzati per stimare il valore dei target intermedi e dei target finali e il metodo di calcolo;
  • informazioni sulla quota della dotazione finanziaria rappresentata dalle operazioni, alla quale corrispondono gli indicatori di output e le fasi di attuazione principali di cui al quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione nonché la spiegazione del metodo adottato per il calcolo di tale quota;
  • una spiegazione relativa alla selezione degli indicatori di risultato o delle fasi di attuazione principali, laddove questi siano stati inclusi nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione;
  • informazioni sulle modalità di applicazione della metodologia e dei meccanismi atti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione”.

[3] La determinazione dei target intermedi al 2018 deve essere effettuata senza tener conto della quota di riserva di efficacia stanziata per gli Assi, in quanto non sarà disponibile fino a tutto il 2019. Invece se ne deve tenere conto ai fini della quantificazione dei target finali.

I criteri per stabilire se i target siano stati raggiunti o meno sono puntualmente descritti dall’art. 6 del Regolamento di Esecuzione N. 215/2014.

 

Contact me!

If you have any question or you'd like to have more information about this post, you can write me using this form!

[bestwebsoft_contact_form]