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La coerenza della strategia a sostegno di ricerca e innovazione del PNRR, dopo la revisione, con i nuovi Obiettivi Specifici ex Regolamento STEP dei Programmi FESR

 

1. A partire dall’approvazione definitiva del «Regolamento STEP» – Reg. (UE) 2024/795 del 29 Febbraio 2024 – ho evidenziato nel blog, a più riprese, come tale Regolamento sulle “tecnologie strategiche critiche per l’Europa” (tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deep tech; tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e biotecnologie) avrebbe potuto incidere fortemente sul “riesame intermedio” dei Programmi FESR. Questo, in particolare, per la possibilità di introdurre due nuovi Obiettivi Specifici (OS), nell’ambito di singole Priorità dedicate, intesi a promuovere la fabbricazione delle “tecnologie strategiche critiche per l’Europa”:
OS 1.6 “Sviluppo e/o fabbricazione di tecnologie strategiche critiche STEP”;
OS 2.9 “Sviluppo e/o fabbricazione di tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse”.
2. Negli ultimi post di Luglio e Agosto ho rimarcato come sarebbe assolutamente opportuno che le Autorità di Gestione (AdG) dei Programmi FESR, nell’ambito del “riesame intermedio”, specialmente laddove questo fosse incentrato sulle nuove opportunità dischiuse dal «Regolamento STEP», tengano conto di:
• l’esigenza di rivedere le Strategie di Specializzazione Intelligente regionali (Research and Innovation Smart Specialisation Strategy – RIS3), che costituiscono lo strumento inteso da un lato a rispettare la condizione abilitante 1.1. dei Programmi FESR (Buona governance delle Strategie di Specializzazione Intelligente) e, dall’altro, a dare un indirizzo strategico alle politiche delle Amministrazioni regionali per sostenere ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;
• i cambiamenti nella strategia di sostegno a ricerca, innovazione e competitività produttiva del PNRR italiano, a seguito della sua revisione, approvata nel Dicembre 2023 dal Consiglio ECOFIN, finalizzata ad introdurre un capitolo dedicato all’Iniziativa REPowerEU (la nuova Missione 7), sull’abbrivio del Reg. (UE) 2023/435. [1]
3. La nuova versione del PNRR inclusiva della Missione 7 Componente REPowerEU si caratterizza, inter alia, per la modifica del quadro iniziale delle Misure del PNRR a sostegno di R&S, innovazione e competitività del sistema produttivo. Tale quadro si modifica in primo luogo per effetto dell’introduzione dell’Investimento 15 “Transizione 5.0 Green della nuova Missione 7, su cui sono stati allocati 6.300 Milioni di Euro (come illustra schematicamente la figura che segue).

Fig. 1 – Le Componenti del PNRR a sostegno di R&S, innovazione e competitività del sistema produttivo dopo l’approvazione della nuova versione (8 Dicembre 2023)

4. Qualora le AdG dei Programmi FESR 2021-2027 inserissero ambedue gli OS 1.6 e 2.9, potrebbe essere utile ragionare sulla coerenza di tali OS con la “nuova strategia” del PNRR a sostegno di R&S, innovazione e competitività del sistema produttivo (sintetizzata nella figura 1), dopo il suo “riesame intermedio” approvato l’8 Dicembre 2023, secondo uno schema di riferimento riportato nella figura che segue.

Fig. 2 – La coerenza logica dei nuovi OS 1.6 e 2.9 dei Programmi FESR con le Componenti del PNRR
a sostegno di R&S, innovazione e competitività dopo il suo “riesame intermedio”

5. La coerenza logica dei nuovi OS 1.6 e 2.9 nello schema è definita, di fatto, con riferimento alla coerenza degli ambiti di ricerca e/o delle traiettorie tecnologiche di sviluppo del sistema produttivo, muovendo dalla considerazione quasi triviale che l’OS 1.6, potenzialmente, abbraccia tutte le “tecnologie strategiche critiche per l’Europa”, mentre l’OS 2.9, di fatto, concerne le “tecnologie strategiche critiche” di cui all’Iniziativa “Net Zero Industry (si veda il Reg. (UE) 2024/1375 del 13 Giugno 2024).
6. Lo schema riportato nella figura 2, anche per motivi di spazio, non rende conto di un altro aspetto assolutamente rilevante. In generale per gli Investimenti del PNRR a sostegno di R&S, innovazione e competitività non sono previsti dei vincoli per quanto concerne i “contenuti tecnologici” di nuovi dispositivi, nuovi input produttivi e nuovi output (eventualmente questo aspetto va verificato nei singoli avvisi di finanziamento). E’ per questo motivo, ad esempio, che nello schema la Componente M4C2 Dalla ricerca all’impresa, che, come si evince dal titolo stesso, è quella specificamente finalizzata a creare un ponte fra ricerca di base (nelle università e non solo) e commercializzazione di nuovi dispositivi tecnologici e nuovi prodotti che sono stati sviluppati a partire da progetti di ricerca di base, è stata associata ad ambedue gli OS 1.6 e 2.9.
Invece, il «Regolamento STEP», la Comunicazione C/2024/3209 della Commissione pubblicata sulla GUUE lo scorso 13 Maggio – recante “Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del Regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP)” – ed anche delle indicazioni più o meno informali di rappresentanti della Commissione Europea pongono chiaramente in luce che gli interventi che si potranno finanziare con i nuovi OS:
• dovranno essere finalizzati alla fabbricazione e/allo sviluppo di “tecnologie strategiche critiche” e non dovranno consistere nella semplice acquisizione ed applicazione di tali tecnologie; [2]
• non dovranno concernere attività di ricerca di base, bensì attività di prototipizzazione e di successivo sviluppo per la commercializzazione;
• dovranno collocarsi al vertice della scala di misurazione dei contenuti innovativi di tecnologie e prodotti denominata Technology Readiness Level (TRL); [3]
• dovranno parimenti prevedere un “time-to-market” alquanto contenuto.
7. Questi vincoli sui progetti ammissibili a beneficio nell’ambito degli OS 1.6 e 2.9, da un lato riducono ampiamente, di per sé, il rischio di possibili duplicazioni di interventi di Programmi FESR e di PNRR e/o di possibili effetti di cannibalizzazione, ma dall’altro dovrebbero parimenti sollecitare una riflessione sulle responsabilità davvero rilevanti che, implicitamente, vengono attribuite alle AdG dei Programmi FESR. Sono esse, infatti, che con le loro scelte programmatiche e con la puntuale definizione degli schemi di incentivazione negli avvisi di finanziamento a valere sugli OS 1.6 e 2.9, potrebbero, ben più dei Soggetti Attuatori degli Investimenti del PNRR intesi a sostenere R&S, innovazione e competitività, contribuire a dare un forte impulso a un cambio di passo del sistema produttivo italiano, proprio alla luce dei vincoli su natura e grado di innovatività dei progetti ammissibili a beneficio. [4]

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[1] Tale Regolamento ha consentito a tutti gli Stati dell’UE di richiedere di inserire nei Piani nazionali intesi a dare corso all’Iniziativa per la ripresa post-pandemica NextGenerationEU (PNRR) degli interventi coerenti con obiettivi e quadro strategico dell’Iniziativa REPowerEU intesa a diversificare gli approvvigionamenti di combustibili fossili dell’UE e a valorizzare di più le fonti energetiche rinnovabili (è stata varata dalla Commissione nel Marzo 2022).
Non va dimenticato che alla luce dell’esigenza di affrontare in modo sempre più determinato gli effetti dei cambiamenti climatici l’intero corpus normativo sulla tutela dell’ambiente e sulla lotta al cambiamento climatico è in continua evoluzione. A tale riguardo si rammenta l’importanza di:
• la Direttiva (UE) 2023/2413 del 18 Ottobre 2023 sulla valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili (la c.d. RED III, dove l’acronimo RED sta per Renewable Energy Directive);
• la legge europea sul “ripristino della natura”, approvata dal Consiglio dell’UE Ambiente il 17 Giugno 2024.
[2] Come chiarisce la Nota di orientamento della Commissione a pagina 2, «lo sviluppo o la fabbricazione riguardano il passaggio delle tecnologie dalla fase in cui ne è stata dimostrata la fattibilità fono alla loro produzione su scala commerciale. Ciò comprende il perfezionamento dei prototipi e/o la garanzia che le tecnologie soddisfino norme rigorose in materia di prestazione e scalabilità».
[3] Technology Readiness Level (TRL) si può pragmaticamente tradurre con Livello di Maturità Tecnologica. Si tratta, in sostanza, di una scala di misurazione del grado di maturità di un determinato prototipo/prodotto finale e/o di una determinata tecnologia. Qui si riporta la scala di TRL come definita dalla Commissione Europea nel documento HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2018-2020 General Annexes, Extract from Part 19 – EC Decision C(2017) 7124. In base a questa definizione la TRL contempla i seguenti 9 “livelli di maturità tecnologica”, che procedono in crescendo dal primo (principi fisici osservati) all’ultimo che si riferisce alla prima produzione (il livello TRL 9 identifica una prova funzionale con tecnologie abilitanti ed applicazione al settore specifico):
1. Principi di base osservati (ricerca di base).
2. Concetto della tecnologia formulato.
3. Prova sperimentale del concetto.
4. Validazione in laboratorio del concetto.
5. Validazione della tecnologia nell’ambiente rilevante.
6. Dimostrazione nell’ambiente rilevante.
7. Dimostrazione nell’ambiente operativo.
8. Sistema completo e qualificato.
9. Sistema ormai finito e perfettamente funzionante in ambiente reale (prima produzione).
[4] Per una valutazione critica della revisione del PNRR e soprattutto della strategia di politica industriale alla base di scelte programmatiche generali e dello stesso Investimento 15 “Transizione 5.0 Green” si veda: Bianchi L.; Ferrara F.; Petraglia C.; La coesione nel nuovo PNRR; Collana Informazioni SVIMEZ N. 2/2024; Roma, Febbraio 2024.

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