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L’Associazione Centro Studi Funds for Reforms Lab si accinge a cambiare il Consiglio Direttivo: un post-it sulle procedure di rinnovo del Consiglio Direttivo delle associazioni

“L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute
sono regolati dagli accordi degli associati” (Art. 36 Codice Civile)

Il rinnovo del Consiglio Direttivo delle associazioni

L’Associazione Centro Studi Funds for Reforms Lab, che ho avuto il piacere di contribuire a fondare nel febbraio 2017, si trova ad affrontare da qui a un mese alcuni cambiamenti importanti dettati dalla necessità di procedere al rinnovo delle cariche (lo Statuto, infatti, prevede che Presidente, vice-presidente e Consiglio Direttivo restino in carica tre anni).
Stante il fatto che, per motivi di tempo, non ho modo di seguire con la dovuta attenzione l’interessante dibattito sulla riforma del Terzo Settore, il confronto interno in corso sul rinnovo delle cariche è una buona occasione per richiamare alcuni elementi basilari che concernono la gestione di decisioni così importanti per la vita di un’associazione, ma che, al tempo stesso, posso creare facilmente dei dubbi, non essendo particolarmente frequenti (rinnovo delle cariche e della composizione del Consiglio Direttivo).

In attesa che si completi l’iter legislativo della riforma, si ricorda che:
• tutte le associazioni non riconosciute prendono vita da un contratto “aperto” (contratto “plurilaterale con comunione di scopo”) e il loro operato, non a caso, si fonda in primo luogo sull’art. 36 del Codice Civile (Cod. Civ.). Ciò detto, per la loro gestione è prudente rifarsi alle disposizioni riguardanti le associazioni riconosciute ex artt. 14-35 del Cod. Civ.;
• dal momento che “l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi degli associati” (art. 36 Cod. Civ.) per tutti i passi particolarmente rilevanti della vita di un’associazione bisogna sempre tenere a mente quanto disposto dallo Statuto e, se del caso, da eventuali Regolamenti attuativi approvati dall’Assemblea dei soci.

Immagine ex Pixabay

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In merito al rinnovo delle cariche, quindi, andrà pedissequamente seguito quanto disposto dallo Statuto (oltre alle disposizioni generali del Cod.Civ.), sia in merito alla scelta dei nuovi consiglieri, sia in merito alla nomina del Presidente (e di altre cariche elettive). Nel caso dell’Associazione non riconosciuta Centro Studi Funds for Reforms Lab, pertanto, sarà opportuno ricordare che lo Statuto dispone che:
• l’art. 12 dello Statuto dispone che l’Assemblea nomina i membri del Consiglio Direttivo (composto di tre associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale o che abbiano dato contributi rilevanti al perseguimento della missione dell’Associazione);
• il Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 15, elegge tra i propri membri il Presidente e un vice-presidente e nomina un Segretario.

A titolo di completezza, si segnala che lo Statuto non prevede particolare modalità di voto in sede assembleare o in sede di Consiglio per il rinnovo dei membri del Consiglio Direttivo e/o delle cariche.
Pertanto si seguiranno le disposizioni generali previste dallo Statuto per le deliberazioni di Assemblea e Consiglio. Ciò detto, tutte le associazioni in sede di assemblea devono tenere bene a mente quanto dispone lo Statuto sulle modalità di voto.
Nel mese di febbraio, quindi, si terrà l’Assemblea ordinaria che eleggerà i membri del nuovo Consiglio Direttivo. Questo, a stretto giro, si riunirà per rinnovare le cariche elettive.

Alcuni suggerimenti nel caso il rinnovo del Consiglio Direttivo sia contestuale al rinnovo della carica di Presidente

Un’ultima notazione di ordine generale in merito alla nomina dei Presidenti. Se l’organo assembleare o il Consiglio Direttivo (a seconda di quale sia l’organo intitolato a nominare il Presidente) confermano il Presidente uscente non vi sono particolari questioni di buona amministrazione da tenere a mente. Se, invece, si opta per la nomina di un nuovo Presidente si deve rammentare che:
• bisogna comunicare la nomina di un nuovo Presidente a tutti i fornitori e a tutti gli Enti terzi con cui una associazione intrattiene delle relazioni commerciali e/o partenariali (dalla banca agli Enti Locali con cui si collabora);
• bisogna comunicare la nomina del nuovo Presidente (rappresentante legale) anche all’Agenzia delle Entrate (tramite Modello AA5) e, se del caso, a organizzazioni sovraordinate o federazioni a cui è iscritta l’associazione);
• bisogna aggiornare il Certificato di attribuzione del Codice Fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate al momento della registrazione (e se del caso quello di attribuzione della P.IVA).

Quanto sopra discende dal fatto che il Presidente è il rappresentante legale delle associazioni.
Dal momento che il Presidente, in genere, è anche il Responsabile del Trattamento dei dati personali di soci (e di enti terzi che intrattengono relazioni formali con un’associazione), la nomina di un nuovo Presidente impone parimenti alle associazioni di rivedere Dichiarazioni ufficiali e documenti interni elaborati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, anche denominato General Data Protection Regulation (il ben noto “GDPR“, in vigore dal 25 maggio 2018).

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