Questo articolo è in italiano / This post is in italian language Questo articolo è in italiano / This post is in italian language

L’inserimento di nuove Priorità per produrre “tecnologie strategiche critiche STEP” nei Programmi cofinanziati dal FESR. Opportunità e rischi

 

«Industrial policy is an attempt by a government to encourage resources
to move into particular sectors that the government views as important to future economci growth»
Krugman P.; Obstfeld M. (1991); International Economics: Theory and Policy [1]

1. Il «Regolamento STEP» sulla “Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa” (Strategic Technologies for Europe Platform – “STEP”), come evidenziato in più post negli ultimi mesi, inciderà ampiamente sul “riesame intermedio” dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali previsto dall’art. 18 del Reg. (UE) 2021/1060. [2]
Considerando che, di fatto, è il Regolamento inteso a finanziare la nuova politica industriale verde dell’UE, esso inciderà soprattutto sulla revisione intermedia dei Programmi FESR, segnatamente degli Obiettivi di Policy (OP):
OP 1 – Un’Europa più competitiva e intelligente;
OP 2 – Un’Europa più verde. [3]

2. Il «Regolamento STEP» inciderà sul “riesame intermedio” dei Programmi FESR, in particolare dei Programmi Regionali FESR (PR FESR), soprattutto grazie alla possibilità di inserire dei nuovi Obiettivi Specifici (OS) nell’ambito di separate Priorità dedicate (OS 1.6 inerente all’intero novero delle “tecnologie strategiche critiche STEP” e OS 2.9 inerente alle “tecnologie pulite ed efficienti nell’uso delle risorse”), come illustrato nel post del 20 Giugno scorso.
Dall’inserimento di nuovi OS 1.6 e 2.9 scaturiscono rilevanti vantaggi, legati in primo luogo alla possibilità di semplificare moltissimo il processo di “riesame intermedio” (si vedano i post di Marzo 2024). [4]
Tuttavia, vi sono anche dei fattori critici di cui tenere conto come illustra la figura che segue.

Fig. 1 – Inserimento degli Obiettivi Specifici per la produzione di “tecnologie strategiche critiche STEP” nei PR FESR: le possibili criticità da considerare

3. L’inserimento dei nuovi OS 1.6 e 2.9, peraltro, prevede dei consistenti vantaggi anche in termini di migliori condizioni di finanziamento, che sono destinati ad essere potenziati ulteriormente dal recente emendamento della Commissione agli Orientamenti sugli Aiuti di Stato a finalità regionale, approvati nel 2021 (si veda la Comunicazione COM(2024) 3570 del 31 Maggio scorso). [5]
Anche in relazione alle migliori condizioni di finanziamento di operazioni intese a sostenere la produzione e lo sviluppo di “tecnologie strategiche critiche STEP”, tuttavia, vi sono degli elementi di criticità di cui tenere conto, come sintetizza la figura che segue.

Fig. 2 – Modifiche nelle condizioni di finanziamento delle operazioni cofinanziate dai PR FESR volte a sostenere le «tecnologie strategiche critiche STEP»: le possibili criticità da considerare

4. In particolare, va ricordato che, nella fase attuale, va sempre tenuto in debita considerazione il possibile effetto di cannibalizzazione di incentivi analoghi finanziati a valere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Si consideri, a titolo di esempio, il Decreto Direttoriale (DD) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) dello scorso 14 Giugno, volto a «incentivare gli investimenti privati e a migliorare l’accesso ai finanziamenti nei settori dell’efficienza energetica, della produzione rinnovabile per l’autoconsumo e della trasformazione sostenibile del processo produttivo, nella parte in cui è sostenuto il rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica» nell’ambito dell’Investimento 7 “Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche” » della Componente M1C2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo” del PNRR.
Il DD del MIMIT del 14 Giugno, in estrema sintesi, finanzia i c.d. Contratti di sviluppo “net zero, rinnovabili e batterie”. Pertanto, si tratta di opportunità di finanziamento che, di fatto, perseguono gli stessi obiettivi di politica industriale di un eventuale nuovo OS 2.9 inserito nei Programmi FESR, dal momento che il nuovo OS 2.9 è inteso a sostenere la produzione di tecnologie “net zero”, ex “Net Zero Industry Act” (NZIA) e di tecnologie “efficienti sotto il profilo delle risorse”. [6]

5. Avrò il piacere di illustrare più diffusamente questi temi nel corso del webinar livestreamingPolitica di coesione, PNRR e nuovo regolamento STEP”, che si tiene in mattinata (a partire dalle 11.30), organizzato dalla Fondazione IFEL, che ringrazio per avermi invitato quale relatore.

*************

[1] Cfr.: Krugman P.; Obstfeld M. (1991); International Economics: Theory and Policy; Addison Wesley, New York.
[2] Il 29 Febbraio scorso è stata pubblicato il Reg. (UE) 2024/795 sulla “Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa” (Strategic Technologies for Europe Platform – “STEP”) per sostenere lo sviluppo delle tecnologie strategiche critiche, estremamente rilevanti per la competitività e, soprattutto, per l’autonomia strategica dell’UE.
Il «Regolamento STEP» rappresenta, di fatto, l’atto normativo più avanzato dell’Iniziativa “Green Deal industrial plan”, lanciata dalla Commissione il 1° Febbraio 2023 per “rendere più verde” l’industria europea.
La strategia europea per una politica industriale verde era già stata avviata nella seconda decade del nuovo secolo e, ovviamente, è stata ulteriormente rafforzata dall’Iniziativa “Green Deal industrial plan” e, indirettamente, dall’Iniziativa REPowerEU.
[3] Alla luce della forte rilevanza del DL Coesione per la riforma delle politiche di coesione in Italia (DL 60/2024 che prevede 38 articoli, di cui 3 dedicati ad “ulteriori disposizioni in materia di PNRR”), anch’esso inciderà ampiamente sul “riesame intermedio” dei Programmi in Italia. Questo anche semplicemente per il fatto che all’art. 8 disciplina l’implementazione in Italia del «Regolamento STEP».
Il DL Coesione, proprio sull’abbrivio dell’art. 8 attuativo del «Regolamento STEP», prevede, non a caso, due rilevanti modifiche al Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività (PN RIC 21-27), che interessa solo le Regioni Meno Sviluppate (RMS) della programmazione 21-27 ed è cofinanziato solo dal FESR. L’AdG è il MIMIT, ma hanno rilevanti responsabilità attuative anche il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).
Queste modifiche, riportate in termini sintetici nella figura che segue, saranno discusse più diffusamente nel nuovo post del 10 Luglio p.v.

Fig. 3 – Modifiche nella struttura del PN Ricerca, Innovazione e Competitività 21-27 ex DL Coesione

[4] L’art. 13 del «Regolamento STEP», infatti, prevede una radicale rivisitazione del c.d. “riesame intermedio” di cui all’art. 18 del Reg. (UE) 2021/1060 e, di riflesso, delle condizioni di assegnazione del c.d. “importo di flessibilità” e questo elemento, di per sé, è un forte incentivo per tutte le Autorità di Gestione (AdG) dei Programmi a recepire le indicazioni del «Regolamento STEP». Nel caso in cui, infatti, si modificassero i Programmi per sintonizzarli con gli obiettivi della “STEP” il processo di “riesame intermedio” risulterebbe fortemente semplificato, come illustrato nei post del 20 e del 25 Marzo 2024.
[5] Per valorizzare l’emendamento agli Orientamenti sugli Aiuti a finalità regionale gli Stati Membri dovranno presentare una proposta di revisione della loro Carta degli Aiuti a finalità regionale non oltre il 16 Settembre 2024.
[6] Le risorse stanziate dal DD del MIMIT verranno impiegate tramite lo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo (il MIMIT parla espressamente di Contratti di sviluppo “net zero, rinnovabili, batterie”). Verranno finanziati programmi di sviluppo industriale o programmi di sviluppo per la tutela dell’ambiente intesi a rafforzare:
• la produzione di «dispositivi utili per la transizione energetica» (batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori, dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio);
• la produzione di componenti chiave (riportate nell’Allegato 1 al DD), macchinari e attrezzature coinvolte nella produzione di «dispositivi utili per la transizione energetica»;
• il recupero di “materie prime critiche” (riportate nell’Allegato 2 al DD).

Contact me!

If you have any question or you'd like to have more information about this post, you can write me using this form!

[bestwebsoft_contact_form]