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Regolamento STEP, “riesame intermedio” dei Programmi e “quadro logico” dell’Obiettivo di Policy 1 dei Programmi FESR 2021-2027

 

1. Il «Regolamento STEP» sulla “Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa” (Strategic Technologies for Europe Platform – “STEP”), come già ampiamente discusso su questo blog, inciderà soprattutto sul “riesame intermedio” dei Programmi FESR, segnatamente degli Obiettivi di Policy (OP):
OP 1 – Un’Europa più competitiva e intelligente;
OP 2 – Un’Europa più verde.
2. Il «Regolamento STEP» inciderà sul “riesame intermedio” dei Programmi FESR, in particolare dei Programmi Regionali FESR (PR FESR), principalmente in forza della possibilità di inserire due nuovi Obiettivi Specifici (OS) nell’ambito di separate Priorità dedicate (OS 1.6 inerente all’intero novero delle “tecnologie strategiche critiche STEP” e OS 2.9 inerente alle “tecnologie pulite ed efficienti nell’uso delle risorse”).
Il focus di questo post è sugli effetti dell’inserimento del nuovo OS 1.6 sul “quadro logico” dell’Obiettivo di Policy 1 “Un’Europa più competitiva e intelligente” (OP 1) dei Programmi Regionali FESR 2021-2027.
3. Come avevo illustrato nei post dei primi mesi del 2022, il disegno strategico dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali nel periodo 2021-2027 è strutturato su due livelli di obiettivi di politica economica logicamente collegati:
• quello dei cinque Obiettivi di Policy (o Obiettivi Strategici) fissati dal Reg. (UE) 2021/1060;
• quello degli Obiettivi Specifici (OS). [1]
4. I cinque OS inziali dell’OP 1, specialmente quando si esaminano i Programmi Regionali, si possono raggruppare in due grandi ambiti di politica economica:
la politica industriale 2021-2027 di una data regione, che include l’OS 1.1 Ricerca e Innovazione; l’OS 1.3 Crescita sostenibile e competitività delle PMI e l’OS 1.4 Competenze per la RIS3, la transizione industriale e l’imprenditorialità. Essa, nell’intero periodo 2021-2027, dovrà essere perseguita coerentemente con la Strategia di Specializzazione Intelligente (Research and Innovation Smart Specialisation Strategy – RIS3);
• l’agenda digitale regionale, che include l’OS 1.2 Digitalizzazione dell’economia e della società e l’OS 1.5 Connettività digitale.
Come evidenzia la Figura 1, per quanto concerne il blocco strategico della politica industriale regionale 2021-2027 mi pare che le questioni di fondo a cui devono dare risposta i decisori pubblici sono:
• come ampliare la base produttiva (in altri termini si tratta di dare delle risposte a quesiti inerenti alla creazione di nuove imprese, ai modi migliori per favorire la nascita di imprese innovative, o anche a come sostenerle nell’acquisizione di capitale di rischio e/o di capitale di credito);
• come sostenere la resilienza e la competitività della base produttiva pre-esistente (sostenendo la crescita dimensionale delle Micro Imprese e anche delle PMI; favorendo il riposizionamento competitivo delle imprese su settori produttivi e segmenti delle catene del valore a maggiore valore aggiunto e, non ultimo, intervenendo per evitare la chiusura definitiva delle unità produttive più deboli e la conseguente emorragia di posti di lavoro).

Fig. 1 – Gli ambiti di policy alla base della formulazione dell’OP 1 nei PR FESR

5. Più nello specifico, il “quadro logico” dell’OP 1 dei PR FESR, fondamentalmente è imperniato su tre rilevanti obiettivi di politica economica, rispetto ai quali le azioni inserite negli OS fungono da strumenti di politica economica, come illustra la figura che segue. [2]

Fig. 2 – Il “quadro logico” dell’OP 1 nei PR FESR

L’eventuale scelta delle Autorità di Programma di inserire un nuovo OS 1.6 Sviluppo e/o fabbricazione di «tecnologie strategiche critiche STEP», da un lato modifica il “quadro logico” dell’OP 1, dato che inserisce un quarto obiettivo di politica economica in linea con gli obiettivi del «Regolamento STEP», (si veda la figura 3), ma dall’altro rende ancora più evidente l’esigenza di un “riesame intermedio” ex «Regolamento STEP» anche della Strategia di Specializzazione Intelligente (RIS3), concomitante a quello dei Programmi.

Fig. 3 – Il mutamento del “quadro logico” dell’OP 1 nei PR FESR a seguito dell’inserimento
di un OS 1.6 in linea con il «Regolamento STEP»

6. Il mio umile parere, infatti, è che lo stesso «Regolamento STEP», come enfatizzato nel precedente post del 25 Luglio scorso, avrebbe dovuto disporre di modificare anche le RIS3 regionali. Inoltre, la revisione della RIS3, quantunque questa sia condizione abilitante solo per l’Obiettivo di Policy 1, dovrebbe prendere in considerazione l’intero novero di tecnologie strategiche della “piattaforma STEP” (la RIS3 è condizione abilitante “verticale” per l’OS 1.1 Ricerca e Innovazione e l’OS 1.4 Competenze per la RIS3, la transizione industriale e l’imprenditorialità). Questo vale anche per le c.d. “tecnologie pulite ed efficienti nell’uso delle risorse”, sebbene esse vengano “associate” all’Obiettivo di Policy 2 (si fa riferimento al nuovo OS 2.9).
7. In merito preme aggiungere che:
• le RIS3 sono una sorta di programma di indirizzo strategico delle vere leve di spesa pubblica che sono costituite dagli OS 1.1. Ricerca e Innovazione e 1.4 Competenze per la RIS3, la transizione industriale e l’imprenditorialità dei PR FESR. Anch’esse dovrebbero essere oggetto, pertanto, di attività specifiche di monitoraggio e valutazione. Non a caso, il rispetto della condizione abilitante 1.1. Buona governance della RIS3 (“specializzazione intelligente”) è stato verificato dalla Commissione Europea sulla base di sette criteri, fra cui l’adozione di strumenti di sorveglianza e valutazione volti a misurare la performance rispetto agli obiettivi della strategia;
• diversamente dal periodo di programmazione 2014-2020, il rispetto delle condizioni abilitanti non va verificato solo nella fase iniziale di negoziazione dei Programmi, bensì va garantito fino al termine del periodo di programmazione. Si tratta di una ragione in più, pertanto, di procedere al “riesame intermedio” dei Programmi, effettuando anche, contestualmente, quello delle RIS3 regionali. [3]

****

[1] Come stabilito dall’art. 5 del Regolamento sulle Disposizioni Comuni – RDC – sui Fondi 2021-2027 (Reg. (UE) 2021/1060), la formulazione dei Programmi nel periodo 2021-2027 è imperniata sui 5 seguenti Obiettivi di Policy (OP):
• Un’Europa più competitiva e intelligente, attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC (A smarter Europe);
• Un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio (A greener Europe);
• Un’Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità (A more connected Europe);
• Un’Europa più sociale e inclusiva attraverso l’attuazione del Pilastro Europeo dei diritti sociali (A more social and inclusive Europe);
• Un’Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali (A Europe closer to citizens).
Gli Obiettivi di Policy (indicati anche come Obiettivi Strategici) sono a loro volta articolati in più Obiettivi Specifici (OS), che sono stabiliti a livello di Regolamenti “verticali”. Gli OS per il FESR, inizialmente, erano 23, 5 dei quali associati all’OP 1.
Dopo l’entrata in vigore del “Regolamento STEP”, sono 25, 6 dei quali associati all’OP 1. Come ricordato in vari post del blog, i contenuti dei Programmi 2021-2027, nel dettaglio, sono delineati da:
• art. 22 del RDC (Reg. (UE) 2021/1060);
• Allegato V al RDC.

[2] Non va mai dimenticato che i Programmi pluriennali cofinanziati dai Fondi Strutturali sono dei particolari Programmi di politica economica, per cui valgono principi e definizioni ampiamente usati in politica economica. Cfr.: Caffè F. (1990); Lezioni di Politica Economica. Bollati Boringhieri, Torino, V Edizione, Acocella N. (2011); Fondamenti di politica economica; V edizione; Carocci, Roma.
[3] Nel precedente post del 25 Luglio scorso ho parimenti enfatizzato che i progetti, coerentemente con la Comunicazione C/2024/3209 della Commissione pubblicata sulla GUUE lo scorso 13 Maggio – recante “Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del Regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP)” – non dovranno contemplare solo attività di ricerca di base e dovranno collocarsi al vertice della scala di misurazione dei contenuti innovativi di tecnologie e prodotti denominata Technology Readiness Level (TRL). Essi, quindi, dovranno parimenti prevedere un “time-to-market” alquanto ristretto.
Technology Readiness Level (TRL) si può pragmaticamente tradurre con Livello di Maturità Tecnologica. Si tratta, in sostanza, di una scala di misurazione del grado di maturità di un determinato prototipo/prodotto finale e/o di una determinata tecnologia.

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