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Regolamento STEP, RIS3 regionali e “riesame intermedio” dei Programmi FESR 21-27

 

1. Il «Regolamento STEP» sulla “Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa” (Strategic Technologies for Europe Platform – “STEP”), come già ampiamente discusso su questo blog, prevede rilevanti emendamenti alla base normativa della politica di coesione 2021-2027. Fra questi si segnalano in primo luogo l’introduzione di nuovi “campi di intervento” (6 per il FESR e 2 per il FSE+) e la possibilità per le Autorità di Programma di inserire nuovi Obiettivi Specifici (OS).
Tale Regolamento, di fatto, è l’atto normativo inteso a finanziare la nuova politica industriale verde dell’UE. Pertanto, come ricordato anche nell’ultimo post, esso inciderà soprattutto sul “riesame intermedio” dei Programmi FESR, segnatamente degli Obiettivi di Policy (OP):
OP 1 – Un’Europa più competitiva e intelligente;
OP 2 – Un’Europa più verde.
2. Il «Regolamento STEP» inciderà sul “riesame intermedio” dei Programmi FESR, in particolare dei Programmi Regionali FESR (PR FESR), soprattutto grazie alla possibilità di inserire due nuovi Obiettivi Specifici (OS) nell’ambito di separate Priorità dedicate (OS 1.6 inerente all’intero novero delle “tecnologie strategiche critiche STEP” e OS 2.9 inerente alle “tecnologie pulite ed efficienti nell’uso delle risorse”), come già illustrato nei post di Marzo.
L’inserimento dei due nuovi OS 1.6 e 2.9 sarà premiato con delle condizioni di finanziamento particolarmente vantaggiose:
• l’integrale co-finanziamento da parte dell’UE delle due nuove Priorità;
• la possibilità di accedere a un pre-finanziamento una tantum del 30% delle risorse allocate sui nuovi OS 1.6 e 2.9, come disciplinato dall’art. 10 del «Regolamento STEP». [1]
3. L’aspetto più contraddittorio del «Regolamento STEP» è che dischiude interessanti prospettive di revisione strategica e finanziaria dei Programmi, ma non richiama minimamente l’opportunità di rivedere le “Strategie di Specializzazione Intelligente” delle Regioni (in Inglese, Research and Innovation Smart Specialisation Strategy, da cui l’acronimo RIS3).
4. La volontà delle Istituzioni europee e dei decisori politici che presiedono l’attuazione dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di limitarsi a revisionare il processo di “riesame intermedio” dei Programmi solo per assicurarsi le migliori condizioni di finanziamento previste per le due nuove Priorità dedicate agli OS 1.6 e 2.9, senza approfondire i pro e i contro di una siffatta scelta, sono dimostrati in modo plastico da due elementi:
• tutte le “tecnologie strategiche critiche STEP” sono indubbiamente delle tecnologie ad elevato contenuto di conoscenza scientifica e tecnologica. Sarebbe opportuno, quindi, non solo rivedere i Programmi FESR “per fare cassa” grazie al cofinanziamento al 100% degli interventi nell’ambito dei nuovi OS 1.6 e 2.9, ma anche tenendo conto dell’esigenza di rivedere il disegno strategico degli interventi a sostegno delle attività di R&S e delle attività innovative delle imprese. In altri termini, lo stesso «Regolamento STEP» avrebbe dovuto richiedere di modificare anche le RIS3. Inoltre, la revisione della RIS3, quantunque questa sia condizione abilitante solo per l’Obiettivo di Policy 1, dovrebbe prendere in considerazione l’intero novero di tecnologie strategiche della “piattaforma STEP” (la RIS3 è condizione abilitante “verticale” per l’OS 1.1 Ricerca e Innovazione e l’OS 1.4 Competenze per la RIS3, la transizione industriale e l’imprenditorialità). Questo vale anche per le c.d. “tecnologie pulite ed efficienti nell’uso delle risorse”, sebbene esse vengano “associate” all’Obiettivo di Policy 2 (si fa riferimento al nuovo OS 2.9);
• il sostegno allo sviluppo delle tecnologie strategiche critiche è certamente importante per l’intera UE, ma è parimenti vero che le attività di R&S e le attività di produzione di tecnologie di questo tipo quasi certamente sono molto meno diffuse nelle regioni meno sviluppate. Pertanto, appare quasi come una contraddizione in termine che si incentivi l’utilizzo dei Fondi Strutturali per sviluppare domini scientifico-tecnologici poco diffusi nelle regioni più arretrate dell’UE per le quali, sin dall’istituzione del FESR nel 1975 (ex Regolamento 724/1975) e dalla riforma del bilancio UE del 1988, è stata plasmata la politica di coesione dell’UE.
5. Va anche aggiunto che il «Regolamento STEP» e, soprattutto, la Comunicazione C/2024/3209 della Commissione, pubblicata sulla GUUE lo scorso 13 Maggio – recante “Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del Regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP)” – pongono in luce in modo molto chiaro che:
• i progetti che si ammetteranno a beneficio devono concernere attività di sviluppo o fabbricazione di tecnologie critiche. Come chiarisce la Nota di orientamento a pagina 2, «lo sviluppo o la fabbricazione riguardano il passaggio delle tecnologie dalla fase in cui ne è stata dimostrata la fattibilità fono alla loro produzione su scala commerciale. Ciò comprende il perfezionamento dei prototipi e/o la garanzia che le tecnologie soddisfino norme rigorose in materia di prestazione e scalabilità»;
• i progetti, pertanto, non dovranno contemplare solo attività di ricerca di base e dovranno collocarsi al vertice della scala di misurazione dei contenuti innovativi di tecnologie e prodotti denominata Technology Readiness Level (TRL). Essi, quindi, dovranno parimenti prevedere un “time-to-market” alquanto ristretto. [2]
6. Prima di procedere ad un “riesame intermedio” dei Programmi orientato a obiettivi e tecnologie strategiche critiche del «Regolamento STEP», pertanto, sarebbe opportuno:
• mettere in cantiere anche un “riesame intermedio” delle RIS3 regionali (aspetto che discuterò più diffusamente nel prossimo post del 10 Agosto);
• fare uno scouting molto prudente – presso imprese high tech regionali e Organismi di Ricerca – di possibili progetti che abbiano le caratteristiche di cui sopra (tenendo conto con molta attenzione delle disposizioni della Nota di orientamento della Commissione);
• considerare con attenziona la circostanza che il futuro “parco progetti” per gli OS 1.6 e 2.9 potrebbe anche essere alimentato da: (i) progetti dotati di un “marchio di eccellenza” convenzionale (“Seal of Excellence”); (ii) progetti dotati di un “marchio di sovranità” ai sensi dell’art. 4 del «Regolamento STEP»; (iii) progetti di sviluppo e fabbricazione di tecnologie strategiche critiche già finanziati da altre fonti di finanziamento e rendicontabili anche a valere delle due nuove Priorità dedicate dei PR FESR (denominati, in gergo, “progetti coerenti”, o anche “progetti inseriti”).

Immagine ex Pixabay

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[1] L’art. 10 del «Regolamento STEP» evidenzia che:
• la Commissione versa il 30% della dotazione delle Priorità dedicate alle “tecnologie strategiche critiche STEP” come stabilito dalla Decisione che approva la modifica del Programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum (in aggiunta al pre-finanziamento annuale ordinario);
• tale prefinanziamento eccezionale è versato entro 60 giorni dall’adozione della Decisione che approva la modifica del Programma;
• per l’importo versato a titolo di pre-finanziamento eccezionale la Commissione effettua la liquidazione contabile non oltre il periodo contabile finale;
• eventuali interessi generati dal pre-finanziamento eccezionale sono utilizzati nell’ambito del Programma e sono registrati nei conti del periodo contabile finale;
• il pre-finanziamento eccezionale non può essere sospeso;
• in osservanza dell’art. 105(1) del RDC il pre-finanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il pre-finanziamento eccezionale versato.
[2] Technology Readiness Level (TRL) si può pragmaticamente tradurre con Livello di Maturità Tecnologica. Si tratta, in sostanza, di una scala di misurazione del grado di maturità di un determinato prototipo/prodotto finale e/o di una determinata tecnologia.
Qui si riporta la scala di TRL come definita dalla Commissione Europea nel documento HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2018-2020 General Annexes, Extract from Part 19 – EC Decision C(2017)7124. In base a questa definizione la TRL contempla 9 “livelli di maturità tecnologica” che procedono in crescendo dal primo (principi fisici osservati) all’ultimo che si riferisce alla prima produzione (il livello TRL 9 identifica una prova funzionale con tecnologie abilitanti ed applicazione al settore specifico):
1. Principi di base osservati (ricerca di base).
2. Concetto della tecnologia formulato.
3. Prova sperimentale del concetto.
4. Validazione in laboratorio del concetto.
5. Validazione della tecnologia nell’ambiente rilevante.
6. Dimostrazione nell’ambiente rilevante.
7. Dimostrazione nell’ambiente operativo.
8. Sistema completo e qualificato.
9. Sistema ormai finito e perfettamente funzionante in ambiente reale (prima produzione).

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