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Regolamento STEP sulle “tecnologie strategiche critiche” e “riesame intermedio” dei Programmi cofinanziati dal FESR. Ieri, oggi, domani

 

«Una buona testa ed un buon cuore sono sempre una formidabile combinazione»
Nelson “Madiba” Mandela [1]

«Regolamento STEP», DL Coesione e “riesame intermedio” dei Programmi cofinanziati dal FESR

1. Avviso ai naviganti che si occupano di Fondi Strutturali: vacanze agostane 2024 annullate, a causa di “riesame intermedio” accelerato dei Programmi ex «Regolamento STEP».
2. Il sotto-titolo del post è “effetti collaterali – ampiamente prevedibili, ma trascurati – del «Regolamento STEP»” (Reg. (UE) 2024/795 pubblicato sulla GUUE il 29 Febbraio scorso). [2]
3. Tutto ciò in quanto i decisori politici, improvvisamente, hanno scoperto che è meglio fare “oggi” (entro il 31 Agosto p.v.) – secondo regole nuove, diverse da quelle di “ieri”, stabilite dal «Regolamento STEP» – quello che si potrebbe fare anche “domani” (entro il 31 Marzo 2025).
4. Provando ad essere un po’ serio e usando meno metafore, vorrei ricordare che in diversi post, negli ultimi mesi, ho posto in luce che il «Regolamento STEP» sulla “Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa” (Strategic Technologies for Europe Platform – “STEP”) avrebbe inciso ampiamente sul “riesame intermedio” dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali previsto dall’art. 18 del Reg. (UE) 2021/1060. [2]
Francamente cominciavo a temere di aver formulato, una volta di più, una previsione sbagliata.
Fino all’inizio di Luglio mi è capitato di sentire a più riprese che molte Autorità di Gestione (AdG) dei Programmi stavano valutando di rivedere i Programmi secondo il nuovo percorso di “riesame intermedio” delineato dal «Regolamento STEP», ma erano indecise o dubbiose.
5. Poi, alquanto repentinamente, negli ultimi giorni il refrain è cambiato. Decisori politici e dirigenti delle PA italiane con responsabilità rilevanti nella gestione dei Programmi stanno decisamente orientandosi verso un “riesame intermedio” accelerato come da «Regolamento STEP». La mia impressione è che il catalizzatore di questo cambio di rotta sia stata la conversione in legge del DL Coesione (DL 60/2024 che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 30 Aprile 2024 ed è stato pubblicato sulla GURI, Serie Generale n. 105/2024 del 7.05.2024, convertito con L. 95/2024 pubblicata sulla il GURI – Serie Generale n. 157/2024 – il 6 Luglio scorso).
6. Il DL Coesione – attuativo della Riforma 1.9.1 (Riforma finalizzata ad accelerare l’attuazione della politica di coesione) inserita nel PNRR a seguito della sua revisione approvata l’8 Dicembre 2023 dal Consiglio ECOFIN – è inteso a rivedere ampiamente l’attuazione degli interventi della politica di coesione (sia quella cofinanziata dai Fondi Strutturali, sia quella “nazionale” finanziata dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – FSC), al fine non solo di rafforzarne l’efficacia, ma anche di garantire un maggior coordinamento fra:
• interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali nell’ambito dei Programmi 2021-2027, interventi inclusi negli Accordi per la Coesione finanziati dal FSC e interventi del PNRR;
• attuazione dei vari Fondi e degli interventi a livello regionale e a livello centrale.
7. Il DL Coesione focalizza l’attenzione su due ambiti di policy:
• i “settori strategici della riforma” di cui all’art. 2, segnatamente il settore idrico, quello dei rifiuti e quello di trasporti e della mobilità;
• i settori delle “tecnologie strategiche critiche” delineate dal «Regolamento STEP», estremamente rilevanti per la competitività e, soprattutto, per l’autonomia strategica dell’UE (si veda l’art. 8).

I rilevanti vantaggi di un “riesame intermedio” dei Programmi informato alle nuove disposizioni del «Regolamento STEP»

8. Considerando che il «Regolamento STEP» sulla “Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa”, di fatto, è l’atto normativo inteso a finanziare la nuova politica industriale verde dell’UE, esso inciderà soprattutto sulla revisione intermedia dei Programmi FESR, segnatamente degli Obiettivi di Policy (OP):
OP 1 – Un’Europa più competitiva e intelligente;
OP 2 – Un’Europa più verde.
9. Il «Regolamento STEP» inciderà sul “riesame intermedio” dei Programmi FESR, in particolare dei Programmi Regionali FESR (PR FESR), soprattutto grazie alla possibilità di inserire due nuovi Obiettivi Specifici (OS) nell’ambito di separate Priorità dedicate (OS 1.6 inerente all’intero novero delle “tecnologie strategiche critiche STEP” e OS 2.9 inerente alle “tecnologie pulite ed efficienti nell’uso delle risorse”), come illustrato nei post di Marzo e nel post del 25 Giugno scorso.
Dall’inserimento di nuovi OS 1.6 e 2.9 scaturiscono rilevanti vantaggi, che si possono distribuire in tre blocchi come illustra lo schema che segue. [3]
I vantaggi sono legati soprattutto alla possibilità di semplificare moltissimo il processo di “riesame intermedio” (si vedano i post di Marzo 2024), qualora le AdG applichino le modifiche al Reg. (UE) 2021/1060 (Regolamento sulle Disposizioni Comuni – RDC – sui Fondi “per la coesione” 2021-2027) del «Regolamento STEP» e procedano alla richiesta di riprogrammazione entro il prossimo 31 Agosto al fine di inserire gli OS 1.6 e 2.9 (o meglio, per essere precisi, le Priorità dedicate a questi due OS). [4]
L’aspetto che mi ha sorpreso molto è che in molti ritengono che le migliori condizioni di finanziamento siano associate alla richiesta di “riesame intermedio” entro il 31 Agosto. Così non è. [5]
Esse non sono legate alla scadenza del 31 Agosto, ma solamente all’inserimento nei Programmi dei due nuovi OS.

Fig. 1 – I rilevanti vantaggi dell’inserimento degli Obiettivi Specifici per la
produzione di “tecnologie strategiche critiche STEP” nei PR FESR (OS 1.6 e OS 2.9)

10. Pertanto, si potrebbe anche decidere di effettuare il “riesame intermedio” secondo le indicazioni del RDC – con scadenza fissata al 31 Marzo 2025 – e, quindi, procedere all’inserimento dei due nuovi OS 1.6 e 2.9 nel 2025. Le migliori condizioni di finanziamento sarebbero comunque assicurate. [5]
Cerco di spiegare più semplicemente questa posizione nello schema che segue.

Fig. 2 – Vantaggi di una richiesta di riprogrammazione orientata a
obiettivi e tecnologie strategiche del «Regolamento STEP» entro il 31 Agosto 2024

11. A mio avviso la scelta di effettuare o meno una riprogrammazione entro il 31 Agosto va effettuata sulla scorta di due domande:
è effettivamente opportuno inserire i due nuovi OS 1.6 e 2.9? (a tale riguardo, preme evidenziare che non è assolutamente obbligatorio inserire nei Programmi i due nuovi OS – ciascuno inserito all’interno di una Priorità dedicata – ma solamente consigliato dalla Commissione); [6]
se è opportuno, le risorse del c.d. “importo di flessibilità” vengono allocate integralmente sui due nuovi OS 1.6 e 2.9, oppure vengono allocate solo in parte?
Il prospetto che segue dovrebbe aiutare a capire meglio perché la scelta di richiedere la riprogrammazione entro il 31 Agosto per inserire i due nuovi OS non è tanto importante per accedere alle migliori condizioni di finanziamento delle due Priorità che includeranno tali OS – di cui le AdG potrebbero beneficiare anche seguendo il percorso di “riesame intermedio” ex RDC – quanto per puntare a by-passare tout-court il “riesame intermedio” ex RDC nel caso estremo in cui l’intero “importo di flessibilità” venisse allocato sulle due Priorità inserite ex novo. [7]
La tavola sinottica riportata nella figura 3, infatti, evidenzia che:
• le Priorità dedicate agli OS 16. e 2.9. si possono inserire nei Programmi anche nell’ambito del “riesame intermedio” ordinario ex art. 18 del RDC (per il quale la richiesta di riprogrammazione deve essere inviata entro il 31 Marzo 2025);
• stante il fatto che ha senso parlare di “riesame intermedio” semplificato dei Programmi solo se si adotta la procedura del «Regolamento STEP» e si avanza la richiesta di revisione entro il 31 Agosto, ciò che fa veramente la differenza non è tanto la scelta di anticipare al 2024 la richiesta di riprogrammazione, quanto quella di farlo andando ad allocare sulle due nuove Priorità il c.d. “importo di flessibilità” (tale scelta farebbe completamente decadere il percorso di “riesame intermedio” delineato dall’art. 18 del RDC);
• le migliori condizioni di finanziamento legate all’inserimento delle Priorità dedicate valgono anche nel caso in cui esse vengano inserite dopo la scadenza del 31 Agosto 2024 nell’ambito del “riesame intermedio” delineato dall’art. 18 del RDC. In termini molto pragmatici cambia solo il timing dei connessi vantaggi finanziari (per questo nella tavola sinottica si fa riferimento a vantaggi finanziari “differiti”).

Fig. 3 – Matrice di scelta sul “riesame intermedio” dei Programmi orientato a
obiettivi e tecnologie strategiche del «Regolamento STEP»

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[1] Il 18 Luglio 1918, in un piccolo villaggio del Sud-Africa nasceva Nelson “Madiba” Mandela, uno dei più grandi personaggi della storia.
[2] Il 29 Febbraio scorso è stata pubblicato il Reg. (UE) 2024/795 sulla “Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa” per sostenere lo sviluppo delle tecnologie strategiche critiche, estremamente rilevanti per la competitività e, soprattutto, per l’autonomia strategica dell’UE.
Il «Regolamento STEP» rappresenta, di fatto, l’atto normativo più avanzato dell’Iniziativa “Green Deal industrial plan, lanciata dalla Commissione il 1° Febbraio 2023 per “rendere più verde” l’industria europea.
La strategia europea per una politica industriale verde era già stata avviata nella seconda decade del nuovo secolo e, ovviamente, è stata ulteriormente rafforzata dall’Iniziativa “Green Deal industrial plan” e, indirettamente, dall’Iniziativa REPowerEU.
[3] Nel post dello scorso 25 Giugno evidenziavo che, comunque, vi sono anche dei fattori critici conseguenti all’inserimento degli OS 1.6 e 2.9 di cui tenere conto.
[4] L’art. 13 del «Regolamento STEP», infatti, prevede una radicale rivisitazione del c.d. “riesame intermedio” di cui all’art. 18 del Reg. (UE) 2021/1060 e, di riflesso, delle condizioni di assegnazione del c.d. “importo di flessibilità” e questo elemento, di per sé, è un forte incentivo per tutte le Autorità di Gestione (AdG) dei Programmi a recepire le indicazioni del «Regolamento STEP». Nel caso in cui, infatti, si modificassero i Programmi per sintonizzarli con gli obiettivi della “STEP” il processo di “riesame intermedio” risulterebbe fortemente semplificato, come illustrato nel dettaglio nei post del 20 e del 25 Marzo 2024.
[5] L’inserimento dei nuovi OS 1.6 e 2.9, certamente fa gola per le migliori condizioni di finanziamento (cofinanziamento al 100% delle azioni inserite nei due OS e pre-finanziamento del 30% una tantum sulle risorse allocate sui due nuovi OS), che sono destinate ad essere potenziate dal recente emendamento della Commissione agli Orientamenti sugli Aiuti di Stato a finalità regionale, approvati nel 2021 (si veda la Comunicazione COM(2024) 3570 del 31 Maggio scorso).
Particolarmente rilevante è la possibilità di accedere a un pre-finanziamento una tantum del 30% delle risorse allocate sui nuovi OS 1.6 e 2.9, come disciplinato dall’art. 10 del «Regolamento STEP».
L’art. 10 evidenzia che:
• la Commissione versa il 30% della dotazione delle Priorità dedicate alle “tecnologie strategiche critiche STEP” come stabilito dalla Decisione che approva la modifica del Programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum (in aggiunta al pre-finanziamento annuale ordinario);
• tale prefinanziamento eccezionale è versato entro 60 giorni dall’adozione della Decisione che approva la modifica del Programma;
• per l’importo versato a titolo di pre-finanziamento eccezionale la Commissione effettua la liquidazione contabile non oltre il periodo contabile finale;
• eventuali interessi generati dal pre-finanziamento eccezionale sono utilizzati nell’ambito del Programma e sono registrati nei conti del periodo contabile finale;
• il pre-finanziamento eccezionale non può essere sospeso;
• in osservanza dell’art. 105(1) del RDC il pre-finanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il pre-finanziamento eccezionale versato.
Anche in relazione alle migliori condizioni di finanziamento di operazioni intese a sostenere la produzione e lo sviluppo di “tecnologie strategiche critiche STEP”, tuttavia, vi sono degli elementi di criticità di cui tenere conto, come sintetizza la figura che segue.

Fig. 4 – Modifiche nelle condizioni di finanziamento delle operazioni cofinanziate dai PR FESR volte a sostenere le «tecnologie strategiche critiche STEP»: le possibili criticità da considerare

[6] A titolo di completezza si segnala che fra i vantaggi dell’inserimento delle due nuove Priorità dedicate alle “tecnologie strategiche critiche” vi è anche la riduzione dei tempi di approvazione da parte della Commissione della proposta di Programmi rivisti (da 4 mesi a 2 mesi), a condizione che la richiesta di riprogrammazione:
• sia avanzata entro il 31 Agosto 2024;
• riguardi esclusivamente le Priorità dedicate agli OS 1.6 e 2.9.
[7] L’aspetto preoccupante è che tutti i decisori politici e tutti i dirigenti apicali delle Autorità di Programma sono fortemente interessati alle migliori condizioni di finanziamento.
Sul piano strategico non è detto che l’inserimento dei due OS 1.6 e 2.9 sia una scelta ottimale.
Il «Regolamento STEP», infatti, è inteso a sostenere la fabbricazione e lo sviluppo di prodotti fortemente avanzati e/o idiosincratici. Non è detto che tutte le economie regionali siano “al passo” con certe tecnologie e con certi prodotti così avanzati.
In questa luce è disarmante che nel «Regolamento STEP» non sia stata richiesta una rivisitazione di medio termine della Research and Innovation Smart Specialisation Strategy (RIS3) che, detto in termini molto semplice, è una “condizione abilitante” associata all’Obiettivo di Policy 1. Anche se la RIS3 è associata precisamente agli OS 1.1 e OS 1.4, sarebbe stato importante che si fosse richiesta una sua estensione anche all’OS 1.6.
Sul piano operativo il “riesame intermedio” orientato a obiettivi e settori tecnologici del «Regolamento STEP» richiederà una lettura aggiornata della morfologia industriale delle regioni, una riflessione sulla politica industriale a livello regionale (tenendo conto di quella europea e di quella nazionale) e, non meno importante, una attenta applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato per la Ricerca e per l’Innovazione – in particolare delle disposizioni del Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii. (Global Block Exemption Regulation – GBER) – ed anche di un importante strumento di misurazione dell’innovazione scientifica e tecnologica denominato “Technology Readiness Level”. Peraltro, “a cascata” le stese imprese produttive potrebbero effettuare delle scelte di investimento un po’ avventate solo per accedere a dei finanziamenti agevolati aggiuntivi.

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