Il post propone una riflessione sull’utilità della valutazione per un riesame intermedio dei Programmi davvero pertinente.
La Commissione ha rimarcato in diversi incontri pubblici che gli elementi di analisi disposti dall’art. 18 del Reg. (UE) 2021/1060 sul riesame intermedio non implicano l’esigenza di una autentica valutazione intermedia dei Programmi e che non è neanche richiesto di contrattualizzare dei valutatori indipendenti. Tuttavia, esaminando con cura l’art. 18 emerge chiaramente che, di fatto, una valutazione di medio termine dei Programmi (anche se “leggera” come raccomandato dalla Commissione), sarebbe senz’altro auspicabile.
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Il 2025 sarà ricordato come “un anno vissuto pericolosamente” dalle Autorità di Gestione dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali
Il post illustra le principali scadenze strategiche del 2025 per i Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali. Due di queste – la presentazione da parte dell’Autorità di Gestione della valutazione sul riesame intermedio dei Programmi entro il 31 marzo e la verifica del rispetto della clausola di disimpegno automatico (“N+3”) entro il 31 dicembre – sono ampiamente attenzionate da tempo (anche per il fatto che sono previste dalla base regolamentare dei Fondi Strutturali).
La terza scadenza – che si dovrebbe collocare nel periodo maggio – giugno 2025 – riguarda la Commissione e concerne la presentazione delle proposte ufficiali sul Quadro Finanziario Pluriennale post 2027 e sui nuovi strumenti di finanziamento dell’UE.
I Programmi di capacity building della politica di coesione per migliorare le strategie di sviluppo urbano sostenibile
Il post illustra il possibile ruolo del Programma URBACT IV quale catalizzatore dell’attuazione dell’Agenda Urbana Europea
2021-2027, da intendersi come agenda politica dell’UE intesa a potenziare il c.d. “acquis urban” (acquis communitaire in materia di politiche urbane).
Il Programma di Cooperazione interregionale URBACT IV, non a caso è informato alle tre dimensioni strategiche e ai cinque principi della Nuova Carta di Lipsia sul “potere trasformativo delle città per il bene comune (politiche urbane orientate al bene comune; approccio integrato; approccio partecipativo e co-design delle politiche urbane; Multi-Level Governance e approccio “place-based”).
URBACT IV concorre anche a raggiungere gli obiettivi dell’Iniziativa Urbana Europea (IUE) di cui all’art. 12 del Reg. (UE) 2021/1058 su FESR e Fondo di Coesione.
Programmazione FESR 2021-2027 e politiche per le città
Le Istituzioni dell’UE hanno disposto per la politica di coesione 2021-2027 un ulteriore rafforzamento della dimensione urbana. Gli articoli 11 e 12 del Reg. (UE) 2021/1058 su FESR e Fondo di Coesione forniscono la base operativa per migliorare le politiche urbane, ma bisogna prestare bene attenzione al fatto che questi due articoli definiscono due differenti modalità di sostegno al miglioramento delle politiche per la città. L’art. 11 del definisce gli obiettivi degli investimenti materiali e immateriali intesi a rafforzare le strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS).
L’art. 12, invece, non concerne il finanziamento di investimenti, bensì di attività di capacitazione istituzionale dei decisori pubblici responsabili delle politiche urbane e di consolidamento dell’Agenda Urbana Europea (AUE) nell’ambito dell’Iniziativa Urbana Europea (IUE)
Sviluppo territoriale integrato 2021-2027, agenda urbana e Strategia Nazionale per le Aree Interne
Le aree urbane, in Italia, soprattutto a valere dei Fondi Strutturali, sono collettori di rilevanti risorse pubbliche (pensiamo solamente alle strategie di sviluppo delle “aree urbane funzionali” a valere sull’OS 5.1 dei PR FESR o al Programma Nazionale – PN – Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, che capitalizza l’esperienza del PON Città Metropolitane 14-20). Il post evidenzia come al notevole montante di risorse pubbliche destinato alle città, tuttavia, in Italia non corrispondi una vera agenda urbana
Le attività di formazione a favore degli occupati e il Fondo Nuove Competenze
Il Fondo Nuove Competenze (FNC), nella fase attuale, si configura come il principale strumento pubblico di sostegno alla formazione permanente degli addetti.
Esso, tuttavia, non finanzia direttamente i costi della formazione (aule, strumenti per la didattica e remunerazione dei formatori). Il FNC, infatti, copre tutti gli oneri retributivi, contributivi e previdenziali delle ore di lavoro degli addetti dedicate alle attività formative (fino a un massimo di 250 ore). I costi diretti della formazione possono essere coperti dalle aziende con risorse proprie, altri contributi pubblici (in primo luogo quelli del Fondo Sociale Europeo Plus) e quelli dei Fondi Paritetici Interprofessionali e del Fondo per la formazione e il sostegno del reddito dei lavoratori.
Finanza pubblica europea e Fondo Nuove Competenze
Il Fondo Nuove Competenze era stato varato in via sperimentale dall’art. 88 del DL 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio” del 19 maggio 2020) e, dopo l’approvazione del PNRR, è stato rafforzato e consolidato nell’ambito della Componente M5C1 Politiche per il lavoro del PNRR, segnatamente del Piano nazionale Nuove Competenze (PNC).
Il Fondo Nuove Competenze (FNC) è una volta di più una plastica dimostrazione di come i Fondi dell’UE (in particolare i Fondi Strutturali) abbiano ampiamente concorso a varare e finanziare strumenti di investimento e/o di riforma che, altrimenti, si sarebbe faticato non poco a finanziare solo con finanza pubblica nazionale.
Tale strumento, dopo l’avvio sperimentale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (PON SPAO) del periodo 2014-2020 (cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo) è stato poi finanziato ulteriormente con le risorse dell’Iniziativa REACT-EU che sono state allocate sul PON SPAO 2014-2020 dopo una sua riprogrammazione.
Nella fase attuale, il Fondo Nuove Competenze/Piano Nuove Competenze è finanziato a valere della Componente M5C1 Politiche per il lavoro del PNRR e Amministrazioni centrali e Regioni possono anche mobilizzare risorse di FSE+ a valere dei Programmi 2021-2027. In merito si rammenta che il FNC è stato qualificato come Operazione di Importanza Strategica nell’ambito del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro).
Il PNRR e il Fondo Nuove Competenze
Entro fine novembre dovrebbe essere rilasciato l’Avviso 2024 del Fondo Nuove Competenze.
Il Fondo Nuove Competenze era stato varato in via sperimentale dall’art. 88 del DL 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio” del 19 maggio 2020) allo scopo di sostenere le imprese nella difficilissima fase più drammatica della pandemia e, soprattutto, rilanciare le attività di rafforzamento delle competenze degli addetti quale leva strategica per la competitività.
Tale strumento, dopo l’avvio sperimentale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (PON SPAO) del periodo 2014-2020 (cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo), è stato poi inserito nel Piano nazionale Nuove Competenze (PNC), che è uno dei pilastri della Componente M5C1 Politiche per il lavoro del PNRR. In particolare, il PNC è una delle due pietre angolari della Riforma 1.1. Politiche attive del lavoro e formazione, inserita nella Sub-componente M5C1.1 Politiche Attive del Lavoro e sostegno all’occupazione del PNRR. Tale Sub-componente, nella fase attuale, è il vero motore del percorso di progressivo rafforzamento delle Politiche Attive del Lavoro (PAL) e, quindi, il nuovo Avviso a valere sul FNC dovrebbe essere informato non solo a logiche di supporto indiretto alla competitività delle imprese, ma anche a logiche di tutela dell’occupabilità degli addetti, in particolare di quelli più avanti nell’età, a maggior rischio di dispersione delle competenze formali e informali.
Gli ITS Academy sempre più al centro di autentiche reti formative fortemente ancorate ai territori
La L. 99/2022 di riforma del sistema degli Istituti Tecnici Superiori – ridenominati Istituti Tecnologici Superiori o ITS Academy – prevede, inter alia, un forte rafforzamento della loro centralità nell’ambito di autentiche reti formative ancorate ai territori e che assicurino un forte coinvolgimento delle parti sociali.
In primo luogo va rimarcato che vengono rafforzati i legami con il sistema produttivo, sia in termini di peso che viene dato alla voce delle imprese nel sistema di governance, che in termini rafforzamento della componente “work-based” dei percorsi formativi (la quota delle ore sul totale che deve essere svolto obbligatoriamente come stage aziendali o tirocini formativi è passato dal 30% previgente alla L. 99/2022 al 35% e ameno il 60% delle attività formative deve essere svolto da docenti, ricercatori e professionisti reclutati nel mondo del lavoro). Inoltre, la legge di riforma prevede un sistema di governance delle Fondazioni ITS Academy in cui hanno un ruolo particolarmente rilevante le imprese (in forma singola o associata) che, di norma, esprimono il presidente.
Missione e tratti caratterizzanti dell’offerta formativa degli ITS Academy
Il post illustra missione e tratti caratterizzanti dell’offerta formativa degli ITS Academy dopo la loro riforma ex L. 99/2022.
L’art. 2(1) della L. 99/2022 definisce la missione degli ITS Academy nei seguenti termini: (i) potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico professionali; (ii) sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l’orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l’informazione delle loro famiglie.
Gli ITS Academy possono strutturare i percorsi formativi su due livelli: (i) percorsi di V livello del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European Qualification Framework – EQF), che devono avere una durata di 4 semestri per almeno 1.800 ore di formazione (i discenti, al termine, conseguiranno il Diploma di specializzazione per le tecnologie applicate); (ii) percorsi di VI livello EQF che devono avere una durata di almeno 6 semestri per 3.000 ore di formazione (i discenti, al termine, conseguiranno il Diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate).
L’aspetto più rilevante dei percorsi formativi articolati in semestri è che almeno il 35% del monte orario complessivo di ciascun semestre deve essere svolto obbligatoriamente tramite stage aziendale o tirocini formativi.