Il post evidenzia che, quantunque quello del Lazio è il “racconto di due regioni” – con, da un lato, Roma Capitale che, malgrado tanti problemi, è una “città globale” – e, dall’altra, il resto del territorio fatto di varie aree periferiche (i Comuni del versante appenninico della Città Metropolitana di Roma e le quattro Province laziali), il PR FESR Lazio 2021-2027 si caratterizza per una marcata concentrazione degli interventi della “progettazione integrata territoriale” nelle aree urbane (Roma Capitale e le quattro città medie capoluogo di Provincia). L’aspetto più eclatante è la mancata attivazione dell’Obiettivo Specifico 5.2 dei PR FESR che dovrebbe sostenere lo sviluppo locale in aree diverse da quelle urbane.
Questo significa che gli altri Comuni – specialmente quelli più fragili e/o a rischio di spopolamento – dovranno fare lobbying per un più sagace utilizzo da parte della Regione di altri Fondi che possono sostenere lo sviluppo di arre territoriali più fragili, in primis i molteplici finanziamenti a sostegno della Strategia Nazionale per le Aree Interne, ma anche il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), alcune linee di intervento del PNRR più orientate ai territori e altri Fondi “a sostegno della coesione” finanziati dalla fiscalità generale, gestiti direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Andranno verificate con attenzione, nei prossimi mesi, anche le scelte strategiche della Regione in merito agli interventi di sviluppo rurale del Complemento regionale al Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027, in particolare quelli inerenti all’approccio LEADER e all’iniziativa “Piccoli Comuni intelligenti”.
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Lo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo nella programmazione 2021-2027 dei Fondi Strutturali
Il post ricorda che nel periodo di programmazione 2021-2027 dei Fondi Strutturali vengono confermate le due principali forme di interventi territorialmente integrati, ossia gli Investimenti Territoriali Integrati (ITI) e lo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP): Lo SLTP può essere applicato in qualsiasi tipo di territorio (aree urbane, aree rurali e zone costiere), ma non è obbligatorio per i Fondi Strutturali, per il Just Transition Fund (JTF) e per il FEAMPA. Per l’attuazione degli interventi territorialmente integrati finanziati nell’ambito della PAC 2023-2027, invece, va applicato lo SLTP, in quanto esso è, da sempre, praticato nelle aree rurali attraverso l’approccio LEADER. Si noti che l’approccio LEADER, sebbene trovi applicazione nell’ambito della PAC, viene di fatto disciplinato dal Regolamento generale su Fondi Strutturali, JTF e FEAMPA (articoli 31-34 del Reg. (UE) 2021/1060).
Alcune considerazioni critiche sulla valutazione dell’approccio LEADER
Il post propone delle critiche all’approccio alla valutazione del LEADER della Commissione Europea. Tali critiche, peraltro si possono applicare anche all’audit sul LEADER della Corte dei Conti Europea i cui risultati sono riportati nella Relazione Speciale N. 10/2022. L’analisi della Corte, infatti, non sembra sorretta da un robusto approccio valutativo. L’approccio alla valutazione del LEADER della Commissione, di fatto, è focalizzato sul c.d. “valore aggiunto LEADER” – riassumibile con tre presunti grandi vantaggi, ossia il miglioramento dei processi di governance locale; il rafforzamento del capitale sociale delle aree geografiche interessate dai PSL e una maggiore qualità dei progetti – che scaturirebbe dai sette principi chiave del LEADER, ossia: (i) approccio place-based; (ii) gestione affidata a dei Partenariati Pubblico Privato formalmente costituiti, denominati Gruppi di Azione Locale (GAL); (iii) approccio bottom-up per la formulazione della strategia di sviluppo; (iv) strategia integrata multi-settoriale; (v) innovazione; (vi) networking; (vii) cooperazione. Il principale aspetto critico dell’approccio valutativo convenzionale del LEADER è che esso manca di una solida “theory of change” che spieghi come i sette principi chiave del LEADER si traducano nel suo specifico “valore aggiunto”. Inoltre, non sembrano sufficientemente fondati i “criteri di giudizio” associati alla Domanda Valutativa centrale dell’approccio alla valutazione del LEADER della Commissione e, non ultimo, almeno due dei tre indicatori di risultato associati alla Domanda Valutativa non si configurano propriamente come degli indicatori di risultato.
Le recenti critiche della Corte dei Conti Europea all’approccio LEADER
Il post discute le recenti critiche della Corte dei Conti Europea all’approccio Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (approccio CLLD/LEADER) presentate nella Relazione Speciale N. 10/2022. Tali critiche, quantunque in ampia parte condivisibili, non appaiono particolarmente solide per i seguenti motivi: (i) l’analisi non sembra sorretta da un robusto approccio valutativo; (ii) l’analisi, di conseguenza, fornisce delle giustificazioni un po’ vaghe in merito al limitato valore aggiunto dell’approccio CLLD/LEADER. A tale riguardo si evidenzia che la valutazione dell’approccio CLLD/LEADER è alquanto complessa per molteplici motivi, fra cui spiccano la sua natura complessa e il fatto che l’efficacia degli interventi implementati seguendo tale approccio viene a dipendere dal comportamento di molteplici attori. Inoltre, l’approccio alla valutazione del LEADER suggerito dalla Commissione e da altri Enti istituzionali di ricerca non è sufficientemente ancorato a una solida e circostanziata “theory of change” (“teoria del cambiamento”).
Il meccanismo di rimborso “performance oriented” dei progetti finanziati dal PNRR
Il post discute il particolare meccanismo di rimborso dei progetti finanziati dal PNRR che prevede che il saldo finale non venga rimborsato se i progetti non concorrono al raggiungimento di milestone e target, come da DM dell’11 Ottobre 2021 rilasciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per favorire l’applicazione ai progetti finanziati dal PNRR del meccanismo generale di rimborso agli Stati Membri informato a logiche “pay-by-result” (gli Stati vengono rimborsati dall’UE solo se completano le riforme – milestone – e raggiungono i target quantitativi associati agli investimenti stabiliti negli Atti comunitari di approvazione dei Recovery Plan nazionali).
Per i finanziamenti erogati a valere dei Fondi Strutturali, la regolare generale è che il riconoscimento del saldo finale è condizionato alla conclusione degli interventi ed all’esito positivo dei controlli di primo livello (logica “compliance based”). Il meccanismo delineato dal comma 2 dell’art. 2 del DM dell’11 Ottobre 2021, invece, prevede che il saldo finale del 10% ai progetti finanziati dal PNRR non venga riconosciuto se questi non concorrono al raggiungimento di milestone e target. Peri progetti finanziati dal PNRR, quindi, conclusione degli interventi ed esito positivo dei controlli sono condizioni necessarie, ma non sufficienti per l’erogazione del saldo finale.
Il sistema di governance del PNRR e le limitate responsabilità di indirizzo strategico delle Regioni
Il post discute la natura particolare del PNRR che, diversamente dai Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali, si caratterizza per un sistema di governance fortemente accentrato.
Un sistema così fortemente incentrato a livello di Governo centrale – segnatamente nella PCM e nella Ragioneria Generale dello Stato del MEF – è da ricondurre al fatto che il RRF è uno strumento “a gestione diretta” marcatamente “top down” e, invece, i Fondi Strutturali sono caratterizzati da un sistema di governo multi-livello per cui: (i) per il primo la titolarità delle operazioni e anche dei finanziamenti è riservato solo alle Amministrazioni Centrali; (ii) l’attuazione dei Fondi Strutturali è fondata su un sistema di gestione “concorrente”, in quanto più livelli di governo concorrono al finanziamento e alla programmazione e gestione dei Programmi Regionali, che sono i documenti programmatici peculiari della politica di coesione. Per i Fondi Strutturali, inoltre, la titolarità delle operazioni è attribuita al Governo centrale – includendovi anche l’Agenzia per la Coesione Territoriale – alle Regioni e finanche a “contracting authority” sub-regionali, quali sono gli Organismi Intermedi.
Alcune considerazioni su efficacia degli incentivi alle imprese dei PR FESR 2021-2027 e sulla scelta fra sovvenzioni e strumenti finanziari
Il post propone una bussola orientativa di ordine generale per individuare le imprese (gruppi di imprese) su cui concentrare gli incentivi pubblici per rilanciare solidità e competitività di un dato sistema produttivo. Se si considerano i due parametri dimensione di impresa (distinguendo le Micro Imprese dalle altre PMI) e innovatività – bassa e alta – dei progetti di investimento che sono in grado di proporre (innovatività che si presume dovrebbe essere, in genere, più elevata per quelle attive in settori high-tech) si possono individuare quattro quadranti di una tabella a doppia entrata (“zone”) utili per mappare cluster di imprese rispetto ai quali stimare a priori la potenziale efficacia degli aiuti alle imprese. Nel quadrante che include Micro Imprese che operano in settori tradizionali e/o non sono in grado di proporre progetti innovativi (“kill zone”) eventuali interventi di sostegno, di fatto, non sono motivati dalla volontà di rilanciare la competitività del sistema produttivo, dato che è inevitabile che qualsiasi forma di sostegno a quel tipo di imprese difficilmente produrrà impatti rilevanti. L’intervento pubblico di sostegno sarebbe giustificabile o con la volontà di evitare l’uscita dal mercato di quelle Micro Imprese e la conseguente perdita di posti di lavoro o con la volontà del decisore pubblico di alimentare la propria costituency e il consenso politico-elettorale.
Coerenza dei Programmi FESR 2021-2027 con l’agenda digitale europea e con quella nazionale, attuata tramite il PNRR
Il post propone una possibile traccia per una analisi di coerenza esterna dei due Obiettivi Specifici (OS) dei PR FESR 2021-2027 che sosterranno la digitalizzazione delle regioni, ossia l’OS 1.2 e l’OS 1.5. A livello europeo i riferimenti strategici principali sono l’Iniziativa “decennio digitale” (“bussola digitale per il 2030”), varata nel 2021 e l’Iniziativa “legge europea per i semiconduttori”, varata l’8 Febbraio scorso.
A livello nazionale, di fatto, ormai l’agenda digitale è portata avanti tramite il PNRR. Va valutata, in particolare, la coerenza degli OS 1.2 e 1.5 con le tre Componenti della Missione 1 Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura. Particolarmente rilevanti sono, nell’ambito della Componente M1C2 Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, l’Investimento 1 Transizione 4.0; l’Investimento 2 Innovazioni e tecnologia della microelettronica e l’Investimento 3 Reti Ultra Veloci (attuato tramite i cinque Piani dell’Iniziativa Italia digitale 2026).
Una proposta per delineare la strategia di politica industriale all’interno dei Programmi FESR 2021-2027
Il post propone le possibili direttrici della strategia di politica industriale che le Regioni possono attuare con i Programmi FESR 2021-2027 (segnatamente nell’ambito dell’Obiettivo di Policy 1 “Un’Europa più competitiva e intelligente). La strategia di politica industriale si può delineare semplicemente cercando di rispondere a due quesiti: (i) come ampliare e rendere più dinamica la base produttiva (sostenendo la creazione di nuove imprese)? (ii) come rafforzare resilienza e competitività della base produttiva esistente? Per rispondere a questo secondo quesito, in sostanza, vanno individuati interventi che consentano di incrementare dimensione, resilienza e competitività delle unità produttive attive. Per ciascuna delle tipologie di intervento attuate sarà anche necessario assumere delle decisioni in merito alle “forme di finanziamento”, considerando che la Commissione Europea, più che mai, sta cercando di indirizzare la scelta dei programmatori regionali verso un massiccio ricorso agli “strumenti finanziari”.
La “pertinenza verticale” del Programmi Regionali FESR: focus sugli interventi a sostegno del sistema produttivo
Il post argomenta che, quantunque la valutazione ex ante dei programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali per il periodo 2021-2027 non sia obbligatoria, sarebbe ampiamente opportuno effettuarla. In particolare, dovrebbe essere verificata con attenzione la “pertinenza istituzionale” (coerenza “istituzionale”) rispetto alle grandi direttrici strategiche delle politiche dell’UE. I programmi FESR 2021-2027 sono articolati in Obiettivi di Policy e Obiettivi Specifici. La valutazione della “pertinenza istituzionale” può essere fatta a livello di intero Programma, di Obiettivi di Policy, di ambiti di intervento inseriti negli Obiettivi di Policy e anche di Obiettivi Specifici. Il post si sofferma sull’Obiettivo di Policy 1 (OP 1 “Un’Europa più intelligente e competitiva”) e, più specificamente, sulla strategia di politica industriale che le Regioni possono perseguire nell’ambito dell’OP 1. Ragionando su questo ambito di policy la verifica della “pertinenza istituzionale” dovrebbe considerare come termini di riferimento la strategia dell’UE per la realizzazione di uno Spazio Europeo della Ricerca, gli interventi per il sostegno alle imprese e il buon funzionamento del mercato interno e i molteplici interventi per la digitalizzazione dell’economia e della società.