Il post illustra missione e tratti caratterizzanti dell’offerta formativa degli ITS Academy dopo la loro riforma ex L. 99/2022.
L’art. 2(1) della L. 99/2022 definisce la missione degli ITS Academy nei seguenti termini: (i) potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico professionali; (ii) sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l’orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l’informazione delle loro famiglie.
Gli ITS Academy possono strutturare i percorsi formativi su due livelli: (i) percorsi di V livello del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European Qualification Framework – EQF), che devono avere una durata di 4 semestri per almeno 1.800 ore di formazione (i discenti, al termine, conseguiranno il Diploma di specializzazione per le tecnologie applicate); (ii) percorsi di VI livello EQF che devono avere una durata di almeno 6 semestri per 3.000 ore di formazione (i discenti, al termine, conseguiranno il Diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate).
L’aspetto più rilevante dei percorsi formativi articolati in semestri è che almeno il 35% del monte orario complessivo di ciascun semestre deve essere svolto obbligatoriamente tramite stage aziendale o tirocini formativi.
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PNRR: un efficace catalizzatore del consolidamento degli ITS Academy
Le incessanti innovazioni tecnologiche di questi anni comportano anche un continuo cambiamento dei sistemi produttivi e organizzativi delle imprese e della loro domanda di lavoro. Si profila l’esigenza, pertanto, di migliorare costantemente la capacità del sistema formativo, inteso in senso lato, di corrispondere ai mutamenti nella domanda di lavoro con lo sviluppo di nuovi profili professionali.
In questa prospettiva sono sicuramente da valutare positivamente il costante aumento sia dei corsi attivati dagli Istituti Tecnologici Superiori (ex Istituti Tecnici Superiori), che degli iscritti a questi corsi (si veda ISTAT, Annuario Statistico Italiano 2023, Capitolo 7).
Queste tendenze sono destinate a rafforzarsi ulteriormente negli anni a venire grazie al contributo davvero rilevante del PNRR, segnatamente della Sub-componente M4.C1.1 Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei sistemi di Istruzione e formazione. Nell’ambito di questa Sub-componente, infatti, sono state inserite due Misure, ambedue a titolarità del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), volte a rafforzare il sistema di istruzione terziaria professionalizzante: (i) l’Investimento 1.5 Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria – ITS, articolato in due linee di investimento; (ii) la Riforma 1.2 (Riforma del sistema ITS), che è alla base dell’iter di approvazione della L. 99/2022, che è la legge di riforma del comparto del sistema di istruzione tecnica terziaria.
La “filiera lunga della formazione tecnico-professionale”: la crescente rilevanza degli ITS Academy
Il post illustra la costante crescita degli ITS Academy (canale formativo professionalizzate post-secondario), crescita che, fortunatamente, coinvolge anche le regioni del Mezzogiorno storico (regioni che registrano, invece, dei gap preoccupanti sia per quanto concerne l’Istruzione e Formazione Professionale, sia per quanto concerne l’IFTS). Le ragioni principali del costante aumento delle Fondazioni ITS Academy, dei corsi attivati e dei partecipanti e della buona performance in termini di occupazione dei “diplomati” sono le seguenti: (i) la capacità degli ITS Academy di corrispondere ad esigenze espresse sia dal lato della domanda di lavoro, sia dal lato dell’offerta (esigenze di corsisti che intendono acquisire specializzazioni tecnico-professionali più elevate, ma con cicli post-secondari brevi); (ii) la loro utilità per superare il mismatch fra domanda e offerta di lavoro che, in genere, penalizza soprattutto i giovani e (iii) il loro particolare sistema di governance (sotto il profilo giuridico sono Fondazioni “di partecipazione” aperte a più stakeholder ai sensi dell’art. 4(2) della L. 99/2022, fra cui una o più imprese che esprimono il presidente) che garantisce un costante e tempestivo monitoraggio dei nuovi fabbisogni professionali espressi dalle imprese su scala locale.
Il PNRR, la “filiera lunga della formazione tecnico-professionale” e il “riesame intermedio” dei Programmi FSE+
Per i Programmi FSE+, come argomentato nel precedente post, il “riesame intermedio”, pragmaticamente, dovrebbe essere guidato soprattutto dalle riforme dei sistemi di istruzione e formazione, della c.d. “filiera lunga della formazione tecnico-professionale” e delle Politiche Attive del Lavoro (PAL) in corso di implementazione sull’abbrivio degli accordi presi con l’UE per l’attuazione del PNRR. Tali riforme sono attuate nell’ambito delle seguenti Componenti del PNRR: (i) M4C1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università; (ii) M5C1 Politiche per il lavoro.
Il post rimarca che si tratta di interventi promossi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) che, congiuntamente a quelli promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, sono davvero rilevanti sia per rafforzare l’occupabilità dei giovani ed anche di soggetti deboli sul mercato del lavoro a rischio di disoccupazione di lunga durata, sia per ampliare le opportunità di istruzione e di formazione professionale, anche quella più avanzata garantita dagli ITS Academy, anche nelle aree meno sviluppate del Paese (il Mezzogiorno storico, infatti, sconta tutt’oggi ritardi preoccupanti per quanto concerne la c.d. “filiera lunga della formazione tecnico-professionale”).
Il “riesame intermedio” dei Programmi FSE+ fra «Regolamento STEP» e PNRR
Nei prossimi mesi le Autorità di Gestione (AdG) dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali saranno fortemente impegnate dal c.d. “riesame intermedio” di cui all’art. 18 del Reg. (UE) 2021/1060.
Mentre nel caso dei Programmi FESR il “riesame intermedio” sarà ampiamente condizionato da spinte esogene (la nuova politica industriale verde e sempre più orientata all’autonomia strategica dell’UE e dal «Regolamento STEP»), per i Programmi FSE+ la “mid term review” dovrebbe essere guidata, pragmaticamente, soprattutto dalle riforme dei sistemi di istruzione e formazione, della c.d. “filiera lunga della formazione tecnico-professionale” e delle Politiche Attive del Lavoro (PAL) in corso di implementazione sull’abbrivio degli accordi presi con l’UE per l’attuazione del PNRR.
Il post, quindi, propone delle riflessioni sulla forte influenza di alcune riforme dei sistemi di istruzione e formazione e delle PAL implementate nell’ambito del PNRR sul “riesame intermedio” dei Programmi FSE+.
La revisione della strategia a sostegno di ricerca e innovazione del PNRR fra Regolamento REPowerEU e Regolamento STEP
Il breve articolo presenta il nuovo “quadro logico” delle Misure del PNRR a sostegno di R&S, innovazione e competitività del sistema produttivo dopo la sua revisione approvata l’8 Dicembre 2023. Il principale cambiamento rispetto al novero di tali Misure del PNRR iniziale (approvato il 13 Luglio 2021) è costituito dall’introduzione della Missione 7 Componente REPowerEU, segnatamente dell’Investimento 15 “Transizione 5.0 Green”. Come avevo già segnalato nel post del 25 Giugno scorso, nella fase attuale, va sempre tenuto in debita considerazione il possibile effetto di cannibalizzazione su interventi dei Programmi FESR di incentivi analoghi finanziati a valere sul PNRR. Il nuovo Investimento 15 della Missione 7 – a cui si darà corso con il piano Transizione 5.0 – potrebbe sovrapporsi, almeno a livello di obiettivi di politica economica e di tipologie di investimenti ammissibili a beneficio, con il nuovo Obiettivo Specifico 2.9 “Sviluppo e/o fabbricazione di tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse” dei Programmi FESR che le Autorità di Gestione (AdG) potrebbero introdurre sull’abbrivio del c.d. “Regolamento STEP”, nell’ambito del “riesame intermedio” dei Programmi. Sarebbe opportuno, quindi, che le AdG tenessero debitamente conto di questo nuovo “quadro strategico” delle Misure del PNRR a sostegno di R&S, innovazione e competitività per evitare duplicazione degli interventi e/o effetti di cannibalizzazione fra gli strumenti agevolativi.
Il DL Coesione e la revisione intermedia del Programma Nazionale Ricerca Innovazione e Competitività
Il “riesame intermedio” dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali, come ampiamente argomentato nei post degli ultimi mesi, sarà fortemente influenzato da (i) il «Regolamento STEP» sulla “Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa”; (ii) il DL Coesione (DL 60/2024, convertito con L. 95/2024 (pubblicata sulla il GURI – Serie Generale n. 157/2024 – il 6 Luglio scorso).
Ne forniscono chiara evidenzia l’art. 8 del DL Coesione (articolo che disciplina l’attuazione in Italia del «Regolamento STEP») e l’art. 31. Le disposizioni di questi articoli vincolano fortemente il “riesame intermedio” del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 (PN RIC 21-27). Riflettendo sulle modifiche del DL Coesione al PN RIC, emerge come esso trascuri due rilevanti novità nel panorama della politica industriale europea: (i) la modifica delle soglie dei parametri per la classificazione dimensionale delle imprese – in Micro Imprese, Piccole Imprese, Medio Imprese e Grandi Imprese – di cui alla Direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione (tale Direttiva dovrà essere recepita in tutti gli ordinamenti nazionali entro il 24.12.2024); (ii) la recente modifica degli Orientamenti sugli Aiuti di Stato a finalità regionale – ex Comunicazione della Commissione COM(2024) 3570 del 31 Maggio scorso – che, in estrema sintesi, offre la possibilità di elevare di 10 punti percentuali l’intensità massima di sostegno di questi aiuti nelle Regioni Meno Sviluppate per quegli investimenti intesi a sostenere produzione e sviluppo di “tecnologie strategiche critiche”. A tal fine, tutti gli Stati Membri dovranno richiedere la revisione della Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale entro il 16 Settembre p.v.
La revisione degli Aiuti di Stato a finalità regionale e il “riesame intermedio” dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali
Alla luce della forte rilevanza del DL Coesione (DL 60/2024 del 7 Maggio 2024) per la riforma delle politiche di coesione in Italia e, soprattutto, delle condizioni estremamente favorevoli previste dal «Regolamento STEP» sulla “Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa” (Reg. (UE) 2024/795) per l’inserimento nei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di nuovi Obiettivi Specifici e nuovi interventi intesi a promuovere la produzione e lo sviluppo di “tecnologie strategiche critiche STEP” (articolate in tre cluster), sia il DL Coesione, sia il «Regolamento STEP» incideranno ampiamente sul “riesame intermedio” dei Programmi previsto dall’art. 18 del Reg. (UE) 2021/1060 funzionale, inter alia, all’allocazione definitiva del c.d. “impegno di flessibilità” della dotazione finanziaria delle ultime due annualità 2026 e 2027 dei Programmi
Il post illustra come le condizioni favorevoli a una revisione dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali informata al «Regolamento STEP» siano rafforzate dalla recente revisione degli Orientamenti sugli Aiuti di Stato a finalità regionale. L’emendamento, infatti, prevede la possibilità di elevare il massimale di intensità degli aiuti a finalità regionale per quegli incentivi intesi a sostenere la produzione e lo sviluppo di tecnologie strategiche critiche coperte dal «Regolamento STEP».
Il consolidamento del Green Deal industrial plan e la revisione degli Aiuti di Stato a finalità regionale
La Commissione, il 31 Maggio scorso, ha approvato un rilevante emendamento agli Orientamenti sugli Aiuti di Stato a finalità regionale per la programmazione 21-27 (si veda la Comunicazione COM(2024) 3570). In estrema sintesi, l’emendamento prevede la possibilità di elevare il massimale di intensità degli aiuti a finalità regionale per quei regimi di aiuto intesi a sostenere la produzione e lo sviluppo di tecnologie strategiche critiche coperte dal “Regolamento STEP”, tecnologie raggruppate in tre cluster e più puntualmente definite dalla “Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del Reg. (UE) 2024/795” pubblicata sulla GUUE il 13 Maggio scorso. Più specificamente, i massimali di aiuto potranno essere elevati di: (i) 10 punti percentuali per gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione ex art. 107(3) (a) del Trattato sul Funzionamento dell’UE (in Italia Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), a condizione, ovviamente, che sostengano le tecnologie strategiche della “STEP”; (ii) 5 punti percentuali per gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di talune regioni (zone) ex art. 107(3) (c) del Trattato sul Funzionamento dell’UE. A tal fine gli Stati Membri potranno presentare una proposta di revisione della loro Carta degli Aiuti a finalità regionale fino al 16 Settembre 2024.
Il post rimarca come la modifica degli Orientamenti sugli Aiuti di Stato a finalità regionale costituisca un ulteriore tassello di un articolato mosaico di interventi intesi a rivedere il sistema degli incentivi, con lo scopo di accelerare la transizione verde in Europa, coerentemente con obiettivi e quadro regolatorio dell’Iniziativa Green Deal industrial plan, varata il 1° Febbraio 2023.
Analisi contro-fattuale dell’impatto delle politiche pubbliche e confronti fra gruppo target e gruppo di controllo
Il post, in continuità con il precedente, illustra in termini molto didascalici le basi metodologiche del c.d. paradigma contro-fattuale per la valutazione d’impatto.
Se si considerano gli elementi cardine delle politiche pubbliche – un gruppo target, una data azione di policy e una variabile-risultato – secondo tale paradigma per una corretta quantificazione degli effetti è necessario: (i) attenersi alla seguente domanda valutativa generale: «quale sarebbe stato l’effetto dell’intervento (“trattamento”) sullo stato di benessere psico-fisico della popolazione target, qualora non fosse stato implementato?»; (ii) individuare dei pertinenti modelli di stima del valore contro-fattuale della variabile-risultato (valore che, appunto, approssima l’effetto dell’intervento qualora non fosse stato effettuato e che è, per definizione, non osservabile).
Semplificando molto, i modelli di analisi contro-fattuale ruotano intorno al principio di selezionare un gruppo di destinatari che non sono stati ammessi a beneficio di una data azione di policy (in gergo si dice che “non sono stati trattati” e, quindi, vengono indicati, appunto, come “non trattati”, o anche “controlli”) e sono assolutamente “simili” per variabili osservabili e non osservabili ai destinatari effettivamente trattati. La stima del valore della variabile-risultato a posteriori sui “non trattati”, se effettivamente questi sono “simili” ai “trattati” e trovano conferma alcune assunzioni alla base del modello di stima, fornisce il valore “contro-fattuale” della variabile-risultato.
La differenza fra valore fattuale – osservato per i destinatari “trattati” – e valore contro-fattuale – stimato per i “non trattati” – fornisce una stima metodologicamente fondata dell’impatto di una azione di policy.
Il post si chiude con la presentazione di: (i) vincoli generali all’applicazione dei metodi contro-fattuali; (ii) ipotesi che condizionano la robustezza della quantificazione degli effetti tramite confronto fra valore fattuale di una azione di policy e valore contro-fattuale, definito come valore della variabile-risultato stimato per un “gruppo di confronto” (gruppo di “non trattati” che abbiano caratteristiche osservabili e non osservabili “simili” a quelle dei “trattati”).