In Italia, da vari anni, molteplici think-and-do tank conducono una importante e interessante campagna informativa e di advocacy sull’uso dei c.d. strumenti di “finanza a impatto” (impact investing) per sostenere un rafforzamento dell’erogazione pubblica di servizi di interesse collettivo anche con il contributo di investitori privati. Gli strumenti di “finanza a impatto” sono particolarmente interessanti in quanto si basano, in primo luogo, su un particolare meccanismo di rimborso – “pay-by-result” – per cui i finanziatori privati vengono rimborsati se e solo se i progetti di pubblica utilità raggiungono dei risultati (outcome) e degli impatti fissati nelle clausole contrattuali. Essi, pertanto, potrebbero contribuire a ridurre la spesa pubblica ed anche a migliorarne la qualità e la capacità di impattare in modo significativo sul benessere dei cittadini.
La campagna sugli strumenti di impact investing, ovviamente, ha ripreso linfa con il varo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dal momento che il principale strumento che lo finanzia – il Recovery and Resilience Facility (RRF) – di per sé è stato ideato come strumento “performance based”, per cui l’erogazione dei contributi da parte dell’UE agli Stati è condizionato al raggiungimento di target e milestone fissati nelle decisioni di approvazione dei Piani nazionali. Si tratta, tuttavia, di una forma di rimborso condizionato a livello di rapporti fra UE e Stati (in altri termini si applica al nostro PNRR e non necessariamente ai progetti finanziati). Come adattare la natura “performance based” del RRF e, di riflesso, del nostro PNRR, ai singoli progetti? Si possono definire a livello di progetti dei meccanismi di rimborso “performance based” che si ispirino agli strumenti di “finanza a impatto? Questi sono i quesiti su cui ho sviluppato delle riflessioni. Nel prossimo post svilupperò delle riflessioni su questi quesiti con riferimento ai Fondi Strutturali 2021-2027.
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Fondi Strutturali 2021-2027 e “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni”
Negli ulti mesi, in diversi articoli pubblicati sul magazine online Vita e su degli importanti inserti settimanali dei quotidiani La Repubblica e Corriere, l’economista ed ex parlamentare Giovanna Melandri, con riferimento al Recovery Plan italiano, ha rimarcato l’importanza di interrogarsi su «come coniugare l’esigenza della velocità [di spesa] con quella della qualità, orientata all’obiettivo dell’impatto sociale ed ambientale» e, a tal fine, ha suggerito quale risposta il ricorso ad appalti pubblici informati agli schemi “impact finance”.
Una siffatta domanda mi pare sia ancora più significativa con riferimento ai Programmi Operativi (PO) cofinanziati dai Fondi Strutturali 2021-2027. Il Regolamento generale che li disciplina nel periodo di programmazione che si apre quest’anno prevede il ricorso a una “forma di sostegno” innovativa dell’UE, introdotta nel 2018 dal Regolamento Finanziario vigente: i “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni” (in altri termini, finanziamenti dell’UE “legati ai risultati” e, quindi, assimilabili a forme di “impact finance”). Se le ormai note “opzioni di costo semplificate”, che verranno ulteriormente rafforzate nel periodo 2021-2027, vanno nella direzione di catalizzare la “capacità di spesa” dei PO, i “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni”, invece, corrispondono all’esigenza, a mio avviso ancora più stringente, di rafforzare la qualità della spesa e l’impatto degli interventi. Il Regolamento generale prevede, in termini semplificati, che Stati Membri (e Regioni) indichino se ricorreranno o meno ai “finanziamenti non collegati ai costi” nei PO. Dal momento che nel giro di pochi mesi si prevede il loro invio alla Commissione sarebbe assolutamente questo il tempo per esercitare un’azione di lobbying al fine di promuoverne l’utilizzo nei PO 2021-2027.
Next Generation EU: quali procedure di rendicontazione delle spese e di controllo per gli interventi dei Recovery Plan?
Questo articolo, correggendo alcuni aspetti poco chiari e ampliando il post del 20.10.2019, tenta di spiegare meglio le potenzialità di una “forma di sostegno” innovativa dell’UE, introdotta nel 2018 dal Regolamento Finanziario vigente: i “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni” (in altri termini, i finanziamenti dell’UE “legati ai risultati”). Queste potenzialità potrebbero essere valorizzate anche nell’ambito dei Recovery Plan. Se le “opzioni di costo semplificate”, che verranno ulteriormente potenziate nel periodo 2021-2027, vanno nella direzione di rafforzare la “velocità di spesa” (“capacità di spesa”) dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali e dei Recovery Plan, i “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni”, invece, corrispondono all’esigenza di rafforzare la qualità della spesa e l’impatto degli interventi. La portata innovativa dei “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni”, tuttavia, andrà valutata meglio via via che la Commissione elaborerà degli Atti delegati per chiarire meglio alcuni aspetti che concernono la sorveglianza e le procedure di controllo dei Fondi Strutturali 2021-2027 e le procedure di rendicontazione delle spese ed i controlli dei Recovery Plan.