Il «Regolamento STEP» sulla “Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa” (Strategic Technologies for Europe Platform – “STEP”) inciderà ampiamente sul “riesame intermedio” dei Programmi FESR, in particolare i Programmi Regionali FESR (PR FESR), soprattutto grazie alla possibilità di inserire dei nuovi Obiettivi Specifici (OS) nell’ambito di separate Priorità dedicate (OS 1.6 inerente all’intero novero delle “tecnologie strategiche critiche STEP” e OS 2.9 inerente alle “tecnologie pulite ed efficienti nell’uso delle risorse”).
Dall’inserimento di nuovi OS 1.6 e 2.9 scaturiscono rilevanti vantaggi, legati in primo luogo alla possibilità di semplificare moltissimo il processo di “riesame intermedio”, ma scaturiscono anche delle minacce, legate soprattutto al rischio che l’inserimento dei nuovi OS sia solo funzionale, appunto, a semplificare il “riesame intermedio” e non anche a un miglioramento del disegno strategico dei Programmi.
L’inserimento dei nuovi OS 1.6 e 2.9, peraltro, prevede dei consistenti vantaggi anche in termini di migliori condizioni di finanziamento (in primo luogo il fatto che le due distinte Priorità dedicate in cui verranno inseriti i nuovi OS saranno cofinanziate al 100% dall’UE). Anche in relazione alle migliori condizioni di finanziamento di operazioni intese a sostenere la produzione e lo sviluppo di “tecnologie strategiche critiche STEP”, tuttavia, vi sono degli elementi di criticità di cui tenere conto. Fra questi spicca il fatto che l’art. 10 del «Regolamento STEP» circoscrive le risorse finanziarie ascrivibili ai due nuovi OS 1.6 e 2.9 a un massimo del 20% della dotazione iniziale nazionale del FESR.
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La revisione degli Aiuti di Stato a finalità regionale e il “riesame intermedio” dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali
Alla luce della forte rilevanza del DL Coesione (DL 60/2024 del 7 Maggio 2024) per la riforma delle politiche di coesione in Italia e, soprattutto, delle condizioni estremamente favorevoli previste dal «Regolamento STEP» sulla “Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa” (Reg. (UE) 2024/795) per l’inserimento nei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di nuovi Obiettivi Specifici e nuovi interventi intesi a promuovere la produzione e lo sviluppo di “tecnologie strategiche critiche STEP” (articolate in tre cluster), sia il DL Coesione, sia il «Regolamento STEP» incideranno ampiamente sul “riesame intermedio” dei Programmi previsto dall’art. 18 del Reg. (UE) 2021/1060 funzionale, inter alia, all’allocazione definitiva del c.d. “impegno di flessibilità” della dotazione finanziaria delle ultime due annualità 2026 e 2027 dei Programmi
Il post illustra come le condizioni favorevoli a una revisione dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali informata al «Regolamento STEP» siano rafforzate dalla recente revisione degli Orientamenti sugli Aiuti di Stato a finalità regionale. L’emendamento, infatti, prevede la possibilità di elevare il massimale di intensità degli aiuti a finalità regionale per quegli incentivi intesi a sostenere la produzione e lo sviluppo di tecnologie strategiche critiche coperte dal «Regolamento STEP».
Il consolidamento del Green Deal industrial plan e la revisione degli Aiuti di Stato a finalità regionale
La Commissione, il 31 Maggio scorso, ha approvato un rilevante emendamento agli Orientamenti sugli Aiuti di Stato a finalità regionale per la programmazione 21-27 (si veda la Comunicazione COM(2024) 3570). In estrema sintesi, l’emendamento prevede la possibilità di elevare il massimale di intensità degli aiuti a finalità regionale per quei regimi di aiuto intesi a sostenere la produzione e lo sviluppo di tecnologie strategiche critiche coperte dal “Regolamento STEP”, tecnologie raggruppate in tre cluster e più puntualmente definite dalla “Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del Reg. (UE) 2024/795” pubblicata sulla GUUE il 13 Maggio scorso. Più specificamente, i massimali di aiuto potranno essere elevati di: (i) 10 punti percentuali per gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione ex art. 107(3) (a) del Trattato sul Funzionamento dell’UE (in Italia Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), a condizione, ovviamente, che sostengano le tecnologie strategiche della “STEP”; (ii) 5 punti percentuali per gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di talune regioni (zone) ex art. 107(3) (c) del Trattato sul Funzionamento dell’UE. A tal fine gli Stati Membri potranno presentare una proposta di revisione della loro Carta degli Aiuti a finalità regionale fino al 16 Settembre 2024.
Il post rimarca come la modifica degli Orientamenti sugli Aiuti di Stato a finalità regionale costituisca un ulteriore tassello di un articolato mosaico di interventi intesi a rivedere il sistema degli incentivi, con lo scopo di accelerare la transizione verde in Europa, coerentemente con obiettivi e quadro regolatorio dell’Iniziativa Green Deal industrial plan, varata il 1° Febbraio 2023.
Le principali innovazioni della programmazione 2021-2027 dei Fondi Strutturali, con focus su FSE Plus
Il post presenta quelli che si possono considerare i sei principali elementi di novità della programmazione 2021-2027 dei Fondi Strutturali. Fra questi spicca l’innovazione esogena dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2021-2026. Il PNRR, quantunque non sia parte della “politica di coesione”, annovera degli obiettivi di politica economica che si sovrappongono ampiamente a quelli della “politica di coesione”, anche per il semplice fatto che sia il PNRR sia i Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali muovono da un quadro di policy europeo sempre più ancorato ai tre pilastri dell’Iniziativa Next Generation EU (transizione verde, transizione digitale e inclusione sociale). Il PNRR, inoltre, prevede tre Componenti – incluse nella Missione 5 “Inclusione e coesione” – interamente orientate a rafforzare l’inclusione sociale (in particolare di inoccupati e delle donne) e la coesione in senso lato.
Il PNRR ed il percorso di semplificazione degli appalti pubblici
Il post rimarca che il processo di riforma insito nel PNRR è troppo ancorato, almeno finora, alla mera semplificazione delle procedure di appalto. Le “semplificazioni amministrative” degli appalti sono importanti, ma sarebbe parimenti importante intervenire rapidamente per rafforzare anche la capacità dei soggetti attuatori del PNRR – fra i quali l’art. 9 del DL 77/2021 annovera anche gli Enti Locali – di formulare progetti qualitativamente validi e, auspicabilmente, rapidamente cantierabili.
A tal fine andrebbero inseriti nel percorso delle riforme che faciliterà e accompagnerà la messa a terra del PNRR anche degli interventi finalizzati a un deciso miglioramento del Titolo III “Pianificazione, programmazione e progettazione” del Codice degli Appalti.
I Fondi Strutturali ai tempi del PNRR
Giovedì 18 Novembre si è tenuta una importante seduta del Consiglio Affari Generali/Coesione in cui, di fatto, si è preso atto che l’approvazione degli Accordi di Partenariato (autentico perno della politica di coesione) slitterà al primo semestre del nuovo anno. Un po’ in tutti i Paesi europei, in sostanza, la programmazione dei Fondi Strutturali è stata relegata in secondo ordine rispetto a quelle degli interventi dei Recovery Plan nazionali finanziati nell’ambito dell’Iniziativa Next Generation EU. Questa scelta, se da un lato si può considerare pragmatica e ragionevole, come si argomenta nel post, dall’altra ha due implicazioni molto rilevanti anche sul piano politico: (i) è destinata a creare in modo definitivo una sorta di stigma per i Fondi Strutturali (i quali sono sempre più visti come uno strumento “vecchio”, che richiede procedure di programmazione e di attuazione un po’ farraginose); (ii) vengono penalizzati sin dall’avvio gli strumenti di finanziamento volti a sostenere il catching-up delle aree territoriali europee più deboli.
I Comuni alla prova del PNRR
Il post discute del dibattito in corso sulle azioni di capacity building per i Comuni (e per l’intera PA) al fine di migliorare la loro capacità di gestione degli interventi che verranno finanziati dal PNRR. Gli aspetti critici del dibattito (e quindi della formulazione delle stesse strategie di capacity building) sono almeno tre: (i) esistono già varie iniziative di sostegno ai Comuni e, quindi, non si parte da zero, bensì da un novero ampio di azioni che, probabilmente, in alcuni casi non hanno funzionato. Prima di formulare le nuove azioni di sostegno sarebbe utile valutare bene e con obiettività quelle pregresse; (ii) appare eccessivo il focus sulla “semplificazione” delle procedure (questione importante, ma non esaustiva delle criticità nella gestione di servizi e interventi di sviluppo). Sarebbe altrettanto importante rafforzare l’orientamento ai risultati delle organizzazioni pubbliche e la loro capacità di programmazione (sia per le opere pubbliche, sia per i piani di area vasta); (iii) la Commissione Europea, negli anni, ha sviluppato (anche con il supporto di EIPA ed OCSE) degli utili strumenti per rafforzare l’orientamento ai risultati dell’azione pubblica e la capacità di gestione dei Fondi europei. Sarebbe particolarmente importante utilizzare maggiormente in Italia i “Toolbox” della Commissione, proprio per il fatto che la nostra PA continua soprattutto a patire gli effetti negativi della scarsa propensione a “lavorare per risultati”.