Il post ricorda che il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (strumento che finanzia i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza – PNRR) condiziona il rimborso delle spese dei PNRR agli Stati Membri ai risultati ottenuti. Questo è naturale, trattandosi di uno strumento di finanziamento particolare (è una “facility”).
Possiamo parlare, pertanto, di PNRR “orientati ai risultati”? Questo dipenderà molto dai meccanismi di rendicontazione della spesa che verranno definiti a livello di singolo progetto. Al momento è certo, in base all’art. 24 del Regolamento sul Dispositivo che la Commissione, prima di procedere al pagamento del contributo finanziario, valuterà «se i pertinenti traguardi e obiettivi [indicati nel PNRR] siano stati conseguenti in maniera soddisfacente».
Il Regolamento, la Decisione di esecuzione del Consiglio che ha approvato il PNRR italiano e anche il DL 77/2021 (c.d. “DL Recovery Plan”), convertito in legge con la L. 108/2021, fin qui non hanno chiarito se questo meccanismo di rimborso performance based si applicherà anche ai singoli progetti. Solo in quel caso sarebbe pienamente lecito parlare di PNRR “orientati ai risultati”.
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Recovery and Resilience Facility vs Fondi Strutturali. Bisogna tenere maggiormente conto dei diversi “metodi di gestione”
Il post evidenzia che i rischi inerenti alla possibile estensione ai Fondi Strutturali del sistema di governance del Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (strumento che finanzia i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza) e al conseguente depotenziamento del ruolo delle Regioni nella gestione dei Fondi dell’UE per lo sviluppo strutturale appaiono alquanto remoti. Il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza e i Fondi Strutturali hanno fondamenta giuridiche e “metodi di gestione” così nettamente diversi per cui appare alquanto problematico (sul piano istituzionale e su quello giuridico) l’estensione, nella programmazione post 2027, del sistema di gestione dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza ai Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi Strutturali.
La base normativa dei Fondi Strutturali 2021-2027: pubblicati i primi Atti delegati della Commissione
La concentrazione tematica dei Fondi Strutturali 2021-2027
Il post presenta in termini divulgativi il significato del principio della “concentrazione tematica” dei Fondi Strutturali. Tale principio – qui illustrato segnatamente per il FESR – si sovrappone a quello di concentrazione “finanziaria”, dal momento che di fatto si concretizza in una serie di riserve di allocazione delle risorse pubbliche stanziate per obiettivi di politica economica e/o ambiti tematici di intervento. L’aspetto maggiormente rimarcato è che a latere della concentrazione tematica stricto sensu (a cui si dà corso con dei vincoli di allocazione delle risorse finanziarie), vanno considerati anche i vincoli sulle tipologie di intervento ammissibili e non ammissibili a beneficio, indicati nei Regolamenti verticali sui Fondi e quelli sulle categorie di intervento, come desumibili dall’Allegato I al Regolamento sulle Diposizioni Comuni (RDC). La tabella 1 dell’Allegato I al RDC, infatti, riporta una autentica nomenclatura delle categorie di intervento per i Fondi Strutturali, ciascuna delle quali è identificata da un codice (da 001 a 182).
Il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva i Regolamenti sui Fondi Strutturali 2021-2027
Il breve post ricorda la conclusione del negoziato sui Fondi Strutturali 2021-2027. Mercoledì 23 Giugno, nel pomeriggio, il Parlamento Europeo riunito in seduta plenaria ha approvato in via definitiva i Regolamenti sulla “politica di coesione” 2021-2027 (segnatamente il Regolamento sulle Disposizioni Comuni, il Regolamento su FESR e Fondo di Coesione e quello sull’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea). Questi Regolamenti saranno pubblicati il 30 Giugno sulla GUUE.
Risoluzione del Parlamento Europeo sui Recovery Plan. Quali insegnamenti trarne per l’attuazione di Recovery Plan e Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali?
Il post propone delle critiche all’odierna Risoluzione del Parlamento Europeo su formulazione, attuazione e valutazione dei Recovery Plan.
L’aspetto più controverso è la malcelata volontà della Risoluzione di porre il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e i Recovery Plan a latere degli strumenti tradizionali a sostegno della coesione economica, sociale e territoriale dell’UE (in primis i Fondi Strutturali).
Il Dispositivo e i Fondi Strutturali hanno fondamenti politici, giuridici e di politica economica ampiamente diversi ed è opportuno che sia così. Invece di spingere l’attuazione dei Recovery Plan nella direzione degli obiettivi dei Fondi Strutturali, come tenta di fare la Risoluzione, sarebbe molto più opportuno rivendicare una forte coerenza dei Recovery Plan nazionali e dei Programmi Operativi cofinanziati dei Fondi Strutturali e, soprattutto, la conclusione dei negoziati sugli Accordi di Partenariato nazionali e sui Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi Strutturali.
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vs Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali
Il post propone una analisi delle principali differenze fra Recovery and Resilience Facility – lo strumento di finanziamento principale di Next Generation EU che finanzierà i Recovery Plan nazionali – e Fondi Strutturali. L’analisi è condensata in una sola tavola sinottica.
La principale differenza concerne il fatto che richieste di pagamento ed erogazione dei contributi a valere dei Recovery Plan nazionali seguono meccanismi ben diversi da quelli dei Fondi Strutturali. Nel caso degli interventi dei Recovery Plan, infatti, non si segue il meccanismo per “anticipi” e “rimborsi” che caratterizza i Fondi Strutturali. In vero, non solo viene richiesto che essi siano regolarmente completati e poi collaudati, ma si richiede parimenti che essi raggiungano gli obiettivi quantificati concordati.
I momenti di svolta del negoziato sui Fondi Strutturali 2021-2027
Il post ripropone un’analisi della rilevanza del “Green Deal europeo” quale faro del negoziato e della programmazione dei Fondi Strutturali 2021-2027. Il varo del “Green Deal europeo” e la successiva iniziativa per un “Piano di investimenti per un’Europa sostenibile” segnano un autentico turn around delle politiche europee. Seguendo il dibattito sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e lo scorcio finale del negoziato sull’Accordo di Partenariato (fulcro della programmazione dei Fondi Strutturali) si ha l’impressione che i decisori pubblici italiani considerino il “Green Deal” (e i molteplici elementi di novità nel quadro di policy europeo ad esso collegati) solo come degli ulteriori vincoli alla programmazione e non come delle opportunità per rifondare strutturalmente il fragile sistema economico del nostro Paese.
Le riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le condizioni abilitanti dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali
Il post propone una analisi delle sinergie fra le c.d. “condizioni abilitanti” dei Fondi Strutturali e le riforme inserite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Governo Draghi.
Il fattore catalizzatore di ambedue le programmazioni possono essere le “strategie” e i piani di medio termine richiesti dalla normativa sui Fondi Strutturali per assolvere alle “condizioni abilitanti” (le “condizionalità” della programmazione 2014-2020). Le “strategie” e i piani di medio termine per assolvere alle “condizioni abilitanti”, infatti, sono strategie/documenti di policy di estrema rilevanza anche per rendere più performante l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Next Generation EU: quali procedure di rendicontazione delle spese e di controllo per gli interventi dei Recovery Plan?
Questo articolo, correggendo alcuni aspetti poco chiari e ampliando il post del 20.10.2019, tenta di spiegare meglio le potenzialità di una “forma di sostegno” innovativa dell’UE, introdotta nel 2018 dal Regolamento Finanziario vigente: i “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni” (in altri termini, i finanziamenti dell’UE “legati ai risultati”). Queste potenzialità potrebbero essere valorizzate anche nell’ambito dei Recovery Plan. Se le “opzioni di costo semplificate”, che verranno ulteriormente potenziate nel periodo 2021-2027, vanno nella direzione di rafforzare la “velocità di spesa” (“capacità di spesa”) dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali e dei Recovery Plan, i “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni”, invece, corrispondono all’esigenza di rafforzare la qualità della spesa e l’impatto degli interventi. La portata innovativa dei “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni”, tuttavia, andrà valutata meglio via via che la Commissione elaborerà degli Atti delegati per chiarire meglio alcuni aspetti che concernono la sorveglianza e le procedure di controllo dei Fondi Strutturali 2021-2027 e le procedure di rendicontazione delle spese ed i controlli dei Recovery Plan.