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Il PNRR e il Fondo Nuove Competenze

Entro fine novembre dovrebbe essere rilasciato l’Avviso 2024 del Fondo Nuove Competenze.
Il Fondo Nuove Competenze era stato varato in via sperimentale dall’art. 88 del DL 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio” del 19 maggio 2020) allo scopo di sostenere le imprese nella difficilissima fase più drammatica della pandemia e, soprattutto, rilanciare le attività di rafforzamento delle competenze degli addetti quale leva strategica per la competitività.
Tale strumento, dopo l’avvio sperimentale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (PON SPAO) del periodo 2014-2020 (cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo), è stato poi inserito nel Piano nazionale Nuove Competenze (PNC), che è uno dei pilastri della Componente M5C1 Politiche per il lavoro del PNRR. In particolare, il PNC è una delle due pietre angolari della Riforma 1.1. Politiche attive del lavoro e formazione, inserita nella Sub-componente M5C1.1 Politiche Attive del Lavoro e sostegno all’occupazione del PNRR. Tale Sub-componente, nella fase attuale, è il vero motore del percorso di progressivo rafforzamento delle Politiche Attive del Lavoro (PAL) e, quindi, il nuovo Avviso a valere sul FNC dovrebbe essere informato non solo a logiche di supporto indiretto alla competitività delle imprese, ma anche a logiche di tutela dell’occupabilità degli addetti, in particolare di quelli più avanti nell’età, a maggior rischio di dispersione delle competenze formali e informali.

Appunti 30.10.2024 – FSE+ 21-27, Politiche Attive del Lavoro e politiche strutturali dell’occupazione

Gli Appunti di oggi illustrano molto brevemente la differenza sostanziale fra Politiche Attive del Lavoro e politiche strutturali dell’occupazione.
I Programmi cofinanziati da FSE+ – segnatamente la Priorità Occupazione – includono le azioni di Politica Attiva del Lavoro (PAL), ma non le politiche strutturali dell’occupazione.
Il nodo della questione è che non è possibile sostenere la creazione di nuovi posti di lavoro solo con interventi che rendano più flessibili i mercati del lavoro e facilitino il matching fra domanda e offerta di lavoro (è anche per questo motivo che sarebbe preferibile, come accaduto in altri periodi di programmazione, fare riferimento a obiettivi di occupabilità o di “migliore accesso all’occupazione”).
L’analisi del disegno strategico di questi Programmi e la valutazione dei loro effetti, pertanto, vanno sempre sviluppate partendo dalla premessa che gli interventi della Priorità Occupazione possono effettivamente concorrere a migliorare la situazione occupazionale se vi sono politiche strutturali dell’occupazione che sostengono – sul piano quantitativo (più posti di lavoro) e anche su quello qualitativo (migliori profili professionali e migliori condizioni di trattamento degli occupati) – la domanda di lavoro.

Il PNRR, la “filiera lunga della formazione tecnico-professionale” e il “riesame intermedio” dei Programmi FSE+

Per i Programmi FSE+, come argomentato nel precedente post, il “riesame intermedio”, pragmaticamente, dovrebbe essere guidato soprattutto dalle riforme dei sistemi di istruzione e formazione, della c.d. “filiera lunga della formazione tecnico-professionale” e delle Politiche Attive del Lavoro (PAL) in corso di implementazione sull’abbrivio degli accordi presi con l’UE per l’attuazione del PNRR. Tali riforme sono attuate nell’ambito delle seguenti Componenti del PNRR: (i) M4C1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università; (ii) M5C1 Politiche per il lavoro.
Il post rimarca che si tratta di interventi promossi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) che, congiuntamente a quelli promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, sono davvero rilevanti sia per rafforzare l’occupabilità dei giovani ed anche di soggetti deboli sul mercato del lavoro a rischio di disoccupazione di lunga durata, sia per ampliare le opportunità di istruzione e di formazione professionale, anche quella più avanzata garantita dagli ITS Academy, anche nelle aree meno sviluppate del Paese (il Mezzogiorno storico, infatti, sconta tutt’oggi ritardi preoccupanti per quanto concerne la c.d. “filiera lunga della formazione tecnico-professionale”).

Il “riesame intermedio” dei Programmi FSE+ fra «Regolamento STEP» e PNRR

Nei prossimi mesi le Autorità di Gestione (AdG) dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali saranno fortemente impegnate dal c.d. “riesame intermedio” di cui all’art. 18 del Reg. (UE) 2021/1060.
Mentre nel caso dei Programmi FESR il “riesame intermedio” sarà ampiamente condizionato da spinte esogene (la nuova politica industriale verde e sempre più orientata all’autonomia strategica dell’UE e dal «Regolamento STEP»), per i Programmi FSE+ la “mid term review” dovrebbe essere guidata, pragmaticamente, soprattutto dalle riforme dei sistemi di istruzione e formazione, della c.d. “filiera lunga della formazione tecnico-professionale” e delle Politiche Attive del Lavoro (PAL) in corso di implementazione sull’abbrivio degli accordi presi con l’UE per l’attuazione del PNRR.
Il post, quindi, propone delle riflessioni sulla forte influenza di alcune riforme dei sistemi di istruzione e formazione e delle PAL implementate nell’ambito del PNRR sul “riesame intermedio” dei Programmi FSE+.

La coerenza della strategia a sostegno di ricerca e innovazione del PNRR, dopo la revisione, con i nuovi Obiettivi Specifici ex Regolamento STEP dei Programmi FESR

Il breve articolo propone una riflessione sulla coerenza logica dei Programmi FESR nell’ipotesi in cui, a breve, siano oggetto di un “riesame intermedio” ampiamente in linea con obiettivi e indirizzi del «Regolamento STEP», con conseguente ampliamento e rafforzamento degli interventi della strategia a sostegno di R&S ed innovazione, con l’omologa strategia nell’ambito del PNRR (dopo che si è concluso il suo specifico “riesame intermedio” l’8 Dicembre 2023).
L’aspetto su cui si focalizza il post è che i progetti che si potranno finanziare con i nuovi Obiettivi Specifici (OS) 1.6 “Sviluppo e/o fabbricazione di tecnologie strategiche critiche STEP” e 2.9 “Sviluppo e/o fabbricazione di tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse” dovranno essere progetti fortemente orientati alla prototipizzazione e allo sviluppo commerciale di nuovi dispositivi tecnologici e nuovi prodotti finali, con contenuti scientifico-tecnologici molto avanzati. In generale, questo non è richiesto per i progetti finanziati dagli Investimenti del PNRR volti a promuovere R&S, innovazione e competitività. Questi vincoli sui progetti ammissibili a beneficio nell’ambito degli OS 1.6 e 2.9, da un lato riducono sensibilmente, di per sé, il rischio di possibili duplicazioni di interventi di Programmi FESR e di PNRR e/o di possibili effetti di cannibalizzazione, ma dall’altro dovrebbero parimenti sollecitare una riflessione sulle responsabilità davvero rilevanti che, implicitamente, vengono attribuite alle AdG dei Programmi FESR. Sono esse, infatti, che con le loro scelte programmatiche e con la puntuale definizione degli schemi di incentivazione negli avvisi di finanziamento a valere sugli OS 1.6 e 2.9, potrebbero, ben più dei Soggetti Attuatori degli Investimenti del PNRR intesi a sostenere R&S, innovazione e competitività, contribuire a dare un forte impulso a un cambio di passo del sistema produttivo italiano, proprio alla luce dei vincoli su natura e grado di innovatività dei progetti ammissibili a beneficio.

La revisione della strategia a sostegno di ricerca e innovazione del PNRR fra Regolamento REPowerEU e Regolamento STEP

Il breve articolo presenta il nuovo “quadro logico” delle Misure del PNRR a sostegno di R&S, innovazione e competitività del sistema produttivo dopo la sua revisione approvata l’8 Dicembre 2023. Il principale cambiamento rispetto al novero di tali Misure del PNRR iniziale (approvato il 13 Luglio 2021) è costituito dall’introduzione della Missione 7 Componente REPowerEU, segnatamente dell’Investimento 15 “Transizione 5.0 Green”. Come avevo già segnalato nel post del 25 Giugno scorso, nella fase attuale, va sempre tenuto in debita considerazione il possibile effetto di cannibalizzazione su interventi dei Programmi FESR di incentivi analoghi finanziati a valere sul PNRR. Il nuovo Investimento 15 della Missione 7 – a cui si darà corso con il piano Transizione 5.0 – potrebbe sovrapporsi, almeno a livello di obiettivi di politica economica e di tipologie di investimenti ammissibili a beneficio, con il nuovo Obiettivo Specifico 2.9 “Sviluppo e/o fabbricazione di tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse” dei Programmi FESR che le Autorità di Gestione (AdG) potrebbero introdurre sull’abbrivio del c.d. “Regolamento STEP”, nell’ambito del “riesame intermedio” dei Programmi. Sarebbe opportuno, quindi, che le AdG tenessero debitamente conto di questo nuovo “quadro strategico” delle Misure del PNRR a sostegno di R&S, innovazione e competitività per evitare duplicazione degli interventi e/o effetti di cannibalizzazione fra gli strumenti agevolativi.

Regolamento STEP, “riesame intermedio” dei Programmi e “quadro logico” dell’Obiettivo di Policy 1 dei Programmi FESR 2021-2027

Il breve articolo presenta i riferimenti strategici per la definizione di “quadro logico” e azioni dell’Obiettivo di Policy 1 (OP 1) “Un’Europa più competitiva e intelligente” dei Programmi Regionali FESR 2021-2027, dopo l’approvazione del «Regolamento STEP», che dischiude l’opportunità di inserire un nuovo Obiettivo Specifico 1.6 Sviluppo e/o fabbricazione di «tecnologie strategiche critiche STEP». Il post rimarca che l’eventuale scelta delle Autorità di Programma di inserire un nuovo OS 1.6, da un lato modifica il “quadro logico” dell’OP 1, dato che inserisce un quarto obiettivo di politica economica in linea con gli obiettivi del «Regolamento STEP», ma dall’altro rende ancora più evidente l’esigenza di un “riesame intermedio” ex «Regolamento STEP» anche della Strategia di Specializzazione Intelligente (RIS3), concomitante a quello dei Programmi. Questo anche per il fatto che la RIS3, analogamente alle altre, è una condizione abilitante per la quale il rispetto dei criteri di assolvimento va garantito sull’intero periodo di programmazione. E, quindi, per tutte le condizioni abilitanti è richiesto un loro costante monitoraggio e, se del caso, un loro aggiornamento.

Appunti 30.07.2024 – Il disegno strategico dei Programmi FSE+

Gli Appunti di oggi illustrano molto brevemente la ratio del disegno strategico dei Programmi cofinanziati da FSE+.
In merito, preme evidenziare che, sebbene FSE+ riunisca più strumenti del periodo 14-20 intesi a sostenere politiche attive del lavoro, qualità dei sistemi di istruzione e formazione e interventi di inclusione sociale, il disegno strategico dei Programmi FSE+ 21-27 (specialmente nel caso dei Programmi Regionali) continua di fatto a ricalcare quello dei Programmi 14-20.
I tre settori di intervento (Priorità) di FSE+ per il periodo 21-27 (1. Occupazione e mobilità professionale, 2. Istruzione e formazione e 3. Inclusione sociale), infatti, corrispondono agli Obiettivi Tematici 8, 9 e 10 della precedente programmazione, come identificati dall’art. 9 del Reg. (UE) 1303/2013 (Regolamento generale sui Fondi SIE 2014-2020) e dagli articoli 2 e 3 del Reg. (UE) 1304/2013 sul Fondo Sociale Europeo.

Regolamento STEP sulle “tecnologie strategiche critiche” e “riesame intermedio” dei Programmi cofinanziati dal FESR. Ieri, oggi, domani

Il breve articolo esamina nuovamente i molteplici vantaggi comportati da un “riesame intermedio” dei Programmi cofinanziati dal FESR orientato agli obiettivi strategici del «Regolamento STEP» sulle “tecnologie strategiche critiche” per l’Europa e informato alle nuove modalità di “riesame intermedio” di cui all’art. 13 del Regolamento in parola (Reg. (UE) 2024/795).
Fra questi vantaggi, quelli che fanno certamente più gola a decisori politici e dirigenti apicali delle Autorità di Programma sono quelli “finanziari” (cofinanziamento al 100% delle Priorità inserite nei Programmi per sostenere la fabbricazione e lo sviluppo delle “tecnologie strategiche critiche” indicate nel «Regolamento STEP» e pre-finanziamento del 30% della dotazione di tali Priorità, versato a titolo di pre-finanziamento eccezionale una tantum in aggiunta a quello annuale ordinario).
Il post rimarca anche che le condizioni di finanziamento molto favorevoli implicate da una revisione dei Programmi informata al «Regolamento STEP» non sono ancorate a una richiesta di riprogrammazione avanzata entro il 31 Agosto 2024. Le migliori condizioni di finanziamento saranno accessibili anche se la richiesta di riprogrammazione sarà avanzata entro il 31 Marzo 2025, come da “riesame intermedio” ordinario disciplinato dall’art. 18 del Reg. (UE) 2021/1060. In altri termini, le migliori condizioni di finanziamento sono legate solo all’inserimento di due Priorità che finanzino interventi coerenti con gli obiettivi strategici del «Regolamento STEP» (e non alla data entro la quale viene richiesto alla Commissione una revisione dei Programmi per inserire tali Priorità).

Il DL Coesione e la revisione intermedia del Programma Nazionale Ricerca Innovazione e Competitività

Il “riesame intermedio” dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali, come ampiamente argomentato nei post degli ultimi mesi, sarà fortemente influenzato da (i) il «Regolamento STEP» sulla “Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa”; (ii) il DL Coesione (DL 60/2024, convertito con L. 95/2024 (pubblicata sulla il GURI – Serie Generale n. 157/2024 – il 6 Luglio scorso).
Ne forniscono chiara evidenzia l’art. 8 del DL Coesione (articolo che disciplina l’attuazione in Italia del «Regolamento STEP») e l’art. 31. Le disposizioni di questi articoli vincolano fortemente il “riesame intermedio” del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 (PN RIC 21-27). Riflettendo sulle modifiche del DL Coesione al PN RIC, emerge come esso trascuri due rilevanti novità nel panorama della politica industriale europea: (i) la modifica delle soglie dei parametri per la classificazione dimensionale delle imprese – in Micro Imprese, Piccole Imprese, Medio Imprese e Grandi Imprese – di cui alla Direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione (tale Direttiva dovrà essere recepita in tutti gli ordinamenti nazionali entro il 24.12.2024); (ii) la recente modifica degli Orientamenti sugli Aiuti di Stato a finalità regionale – ex Comunicazione della Commissione COM(2024) 3570 del 31 Maggio scorso – che, in estrema sintesi, offre la possibilità di elevare di 10 punti percentuali l’intensità massima di sostegno di questi aiuti nelle Regioni Meno Sviluppate per quegli investimenti intesi a sostenere produzione e sviluppo di “tecnologie strategiche critiche”. A tal fine, tutti gli Stati Membri dovranno richiedere la revisione della Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale entro il 16 Settembre p.v.