Le attività di formazione a favore degli occupati e il Fondo Nuove Competenze

 

1. Il Fondo Nuove Competenze (FNC) eroga dei contributi alle aziende per la riqualificazione delle capacità professionali degli addetti. Esso, tuttavia, non finanzia direttamente i costi della formazione (aule, strumenti per la didattica e remunerazione dei formatori).
2. Il FNC, infatti, copre tutti gli oneri retributivi, contributivi e previdenziali delle ore di lavoro degli addetti dedicate alle attività formative (fino a un massimo di 250 ore).
3. Le attività formative, il loro obiettivi di miglioramento delle competenze e il coinvolgimento degli addetti sono disciplinati da accordi preliminari stipulati da organizzazioni datoriali e organizzazioni sindacali. Tali accordi stabiliscono chiaramente i termini della rimodulazione degli orari di lavoro da destinare ai corsi di aggiornamento; il numero di lavoratori coinvolti nell’intervento formativo e il numero di ore rimodulate a tal fine; il quadro/livello delle competenze degli addetti coinvolti e gli obiettivi di up-skilling ed anche i soggetti erogatori della formazione.
Per i primi due avvisi, che sono stati gestiti dall’agenzia ANPAL, ora soppressa, i principali attori sono stati:
• l’ANPAL che rilasciava gli avvisi, svolgeva la selezione delle proposte di progetto finanziabili ed anche i controlli;
• l’INPS che svolgeva la funzione di ente pagatore (l’INPS, su mandato di ANPAL, era deputato ad erogare i contributi ai datori di lavoro; l’erogazione finora era modulata su due tranche: (i) 70% dell’importo massimo concedibile al momento dell’approvazione della domanda di contributo; (ii) il resto del contributo a saldo);
• le Regioni e le PA. Esse, sulla base delle loro prerogative costituzionalmente riconosciute in materia di istruzione, formazione professionale e politiche per il lavoro, hanno potuto esprimere un parere vincolante, su richiesta dell’ANPAL, sui progetti formativi allegati alle richieste di contributo. [1]
4. Come sintetizza la figura che chiude il post, i costi diretti della formazione, come già evidenziato, sono in capo delle aziende, che potranno finanziarli con:
• risorse proprie;
• altri contributi pubblici (in particolare ex FSE+);
• contributi di organismi associativi a cui aderiscono le aziende per finanziare le attività di formazione continua (Fondi Paritetici Interprofessionali e Fondo per la formazione e il sostegno del reddito dei lavoratori).

Fig.1 – Il Fondo Nazionale Competenze e il finanziamento dei costi diretti
delle attività di formazione continua degli addetti

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[1] Prima della sua soppressione, i due precedenti Avvisi del FNC sono stati gestiti dall’ANPAL:
• Avviso 2020 del 4.11.2020;
• Avviso 2022 del 10.112022.
A seguire il FNC sarà non solo coordinato dal Ministero del Lavoro, ma anche gestito a livello operativo.
[2] Preme evidenziare che nel periodo 2021-2027 anche il FESR può finanziare attività di formazione degli addetti nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 1.4 “Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità”.
A titolo di completezza, va anche ricordato che il Reg. (UE) 2024/795 sulla piattaforma per le “tecnologie strategiche critiche” per l’Europa (Strategic Technologies for Europe Platform – STEP), prevedendo che i Programmi del periodo 2021-2027 possano essere rivisti per finanziare la produzione di “tecnologie strategiche critiche” e l’aggiornamento delle competenze per favorire lo sviluppo di tali tecnologie, ha disposto che il FESR possa finanziare direttamente questo tipo di aggiornamento delle competenze (si veda l’art. 10).




Il PNRR e il Fondo Nuove Competenze

 

1. Il 30 ottobre scorso, sul portale dei Consulenti del lavoro è stata riportata la notizia che Vincenzo Caridi, direttore del Dipartimento delle Politiche Attive del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), ha affermato, nel corso della loro convention a Bologna (24 – 26 ottobre) che entro fine novembre sarà pubblicato il Decreto Attuativo della terza edizione (terzo Avviso) del Fondo Nuove Competenze (FNC). [1]
2. Il Fondo Nuove Competenze era stato varato in via sperimentale dall’art. 88 del DL 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio” del 19 maggio 2020) allo scopo di sostenere le imprese nella difficilissima fase della pandemia e, soprattutto, rilanciare le attività di rafforzamento delle competenze degli addetti quale leva strategica per la competitività. [2]
Stante l’importanza del FNC quale strumento di sostegno alla competitività delle imprese, per coloro che, come me, si occupano più di finanza pubblica e politica economica che non di servizi reali alle imprese, si impone una rilettura della cornice di policy n cui si colloca, attualmente, il FNC.
3. Tale strumento – che sarà oggetto di approfondimenti successivi su questo blog – dopo l’avvio sperimentale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (PON SPAO) del periodo 2014-2020 (cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo), è stato poi inserito nel Piano nazionale Nuove Competenze (PNC), che è uno dei pilastri della Componente M5C1 Politiche per il lavoro del PNRR (si veda la figura che segue). [3]

Fig. 1 – PNRR. La Componente M5C1 Politiche per il Lavoro

4. In particolare, il PNC è una delle due pietre angolari della Riforma 1.1. Politiche Attive del Lavoro e formazione, inserita nella Sub-componente M5C1.1 Politiche Attive del Lavoro e sostegno all’occupazione del PNRR.
Tale Sub-componente, nella fase attuale, è il vero motore di un percorso di rafforzamento delle Politiche Attive del Lavoro (PAL), avviato a metà del decennio scorso dalla “riforma Delrio” (L. 56/2014 del 7 Aprile 2014), dal c.d. “Jobs Act” (L. 183/2014 del 10.12.2014) e dai relativi Decreti attuativi (fra cui merita certamente una menzione particolare il D.Lgs. 150/2015 sulla riforma di Servizi per l’Impiego e PAL). [4]
Come si evince dalla figura che segue, questo percorso verte su quattro pilastri:
• il Piano nazionale Nuove Competenze (PNC) nell’ambito della Riforma 1.1;
• l’Investimento 1.4 inteso a rafforzare il c.d. “sistema duale”, che prevede che i percorsi professionalizzanti siano imperniati su: (i) momenti formativi in aula; (ii) momenti di formazione pratica nei contesti lavorativi;
• il Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL) nell’ambito della Riforma 1.1;
• l’Investimento 1.1. volto a potenziare ulteriormente i Centri per l’Impiego (CPI).

Fig. 2 – PNRR. La Riforma 1.1. Politiche Attive del Lavoro e formazione della Componente M5C1

5. Il prossimo Decreto del MLPS inerente al terzo Avviso di attuazione del FNC, pertanto, dovrebbe tenere conto ampiamente delle altre iniziative promosse dal PNRR per rafforzare il “sistema duale” e, più in generale, la “filiera lunga tecnico professionale”, già discusse nei post di settembre. [5]
Si tratta di interventi del PNRR promossi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) che, congiuntamente a quelli promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) nell’ambito del Piano “Futura – La scuola per l’Italia del domani”, sono davvero rilevanti per ampliare le opportunità di istruzione e di formazione professionale anche nelle aree meno sviluppate del Paese; per rafforzare l’occupabilità dei giovani ed anche di soggetti deboli sul mercato del lavoro a rischio di disoccupazione di lunga durata e, non ultimo, per tutelare anche le prospettive occupazionali delle persone mature che, oggettivamente, sono quelle più esposte al rischio di una rapida obsolescenza delle competenze formali e informali. [6]

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[1] Prima della sua soppressione, i due precedenti Avvisi del FNC sono stati gestiti dall’ANPAL:
• Avviso 2020 del 4.11.2020;
• Avviso 2022 del 10.112022.
[2] Per una introduzione al FNC, si veda: Corte dei Conti (2022), Il Fondo Nuove Competenze, Deliberazione 7/2022; Roma. Per una prima valutazione dei possibili effetti del FNC e dell’interesse suscitato presso le imprese si veda: Ferri V.; Ricci A.; Tesauro G. (2024); Fondo Nuove Competenze e imprese; in “SINAPPSI”, Anno XIV; N 1/2024, INAPP; Roma.
[3] Gli interventi a cui si fa riferimento sono attuati nell’ambito delle seguenti Componenti del PNRR:
M4C1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università (tale Componente ha registrato una decurtazione di risorse per effetto del “riesame intermedio”);
M5C1 – Politiche per il lavoro (la dotazione finanziaria di tale Componente è stata rafforzata dal “riesame intermedio”).
Per la Componente M5C1 Politiche per il lavoro era previsto inizialmente uno stanziamento di 6,7 miliardi di Euro a valere sul Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza che è stato aumentato di circa 1 miliardo di Euro a seguito della revisione del PNRR approvata dal Consiglio ECOFIN l’8 Dicembre 2023.
[4] A titolo di completezza si ricorda che nello scorso decennio sistema di governance e strumenti delle PAL in Italia sono stati ampiamente riorganizzati soprattutto sulla scorta del D.Lgs. 150/2015 (del 14 settembre 2015) “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e politiche attive” e dal DM 4/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, nell’Allegato B, ha definito puntualmente i Livelli Essenziali delle Prestazioni per i Servizi per l’Impiego, in attuazione dell’art. 28 del D.Lgs. 50/2015.
Il quadro delle PAL, come si argomenta in questo breve contributo, è stato nuovamente “rimesso in lavorazione” da Investimenti e Riforme della Componente M5C1 Politiche per il lavoro del PNRR.
[5] Preme evidenziare che l’inclusione nel PNRR di una nuova Missione 7 REPowerEU, inserita a seguito del suo “riesame intermedio”, ha comportato anche l’inserimento di una nuova Riforma M7R5 Pianificare le Nuove Competenze Transizioni. La IV Relazione del Governo sullo stato di attuazione del PNRR, che illustra dettagliatamente le modifiche al PNRR approvate dal Consiglio ECOFIN l’8 dicembre 2023, rimarca che «la riforma aggiorna il Piano delle Nuove Competenze adottato con decreto del 14 dicembre 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 307 del 28 dicembre 2021».
Per dare corso alla nuova Riforma M7R5, il MLPS, di concerto con il MEF, ha rilasciato il Decreto 30 marzo 2024, che ha varato il Piano nazionale Nuove Competenze – Transizioni.
Come si legge a pag. 23, «il Piano Nuove Competenze – Transizioni vuole rappresentare un’opportunità per il sistema formativo e per il sistema economico-produttivo di dialogare in modo strutturato tra loro, trovando un linguaggio comune, e di sperimentare modelli organizzativi e operativi che consentano di superare i mismatch esistenti tra offerta formativa e fabbisogni professionali delle imprese. L’intento è, infatti, quello di integrare e completare l’offerta formativa “più tradizionale” autorizzata e finanziata dalla Regione, coinvolgendo direttamente le imprese nel sistema formativo regionale e stabilendo così un raccordo organico e continuativo tra lavoro e formazione, finalizzando quest’ultima all’assunzione. Ciò con particolare riferimento ai settori in crescita e di rilevanza a livello europeo, quali la green economy, la blue economy e l’innovazione tecnologica».
[6] Come evidenziato nel Rapporto INAPP 2023, l’ISTAT ha rilevato che nel 2022, in Italia, la quota degli occupati di età compresa fra 50 e 74 anni era pari al 38,8% (nel 2004 era pari al 21,6%).