Il Fondo Nuove Competenze (FNC), nella fase attuale, si configura come il principale strumento pubblico di sostegno alla formazione permanente degli addetti.
Esso, tuttavia, non finanzia direttamente i costi della formazione (aule, strumenti per la didattica e remunerazione dei formatori). Il FNC, infatti, copre tutti gli oneri retributivi, contributivi e previdenziali delle ore di lavoro degli addetti dedicate alle attività formative (fino a un massimo di 250 ore). I costi diretti della formazione possono essere coperti dalle aziende con risorse proprie, altri contributi pubblici (in primo luogo quelli del Fondo Sociale Europeo Plus) e quelli dei Fondi Paritetici Interprofessionali e del Fondo per la formazione e il sostegno del reddito dei lavoratori.
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Finanza pubblica europea e Fondo Nuove Competenze
Il Fondo Nuove Competenze era stato varato in via sperimentale dall’art. 88 del DL 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio” del 19 maggio 2020) e, dopo l’approvazione del PNRR, è stato rafforzato e consolidato nell’ambito della Componente M5C1 Politiche per il lavoro del PNRR, segnatamente del Piano nazionale Nuove Competenze (PNC).
Il Fondo Nuove Competenze (FNC) è una volta di più una plastica dimostrazione di come i Fondi dell’UE (in particolare i Fondi Strutturali) abbiano ampiamente concorso a varare e finanziare strumenti di investimento e/o di riforma che, altrimenti, si sarebbe faticato non poco a finanziare solo con finanza pubblica nazionale.
Tale strumento, dopo l’avvio sperimentale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (PON SPAO) del periodo 2014-2020 (cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo) è stato poi finanziato ulteriormente con le risorse dell’Iniziativa REACT-EU che sono state allocate sul PON SPAO 2014-2020 dopo una sua riprogrammazione.
Nella fase attuale, il Fondo Nuove Competenze/Piano Nuove Competenze è finanziato a valere della Componente M5C1 Politiche per il lavoro del PNRR e Amministrazioni centrali e Regioni possono anche mobilizzare risorse di FSE+ a valere dei Programmi 2021-2027. In merito si rammenta che il FNC è stato qualificato come Operazione di Importanza Strategica nell’ambito del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro).
Il PNRR e il Fondo Nuove Competenze
Entro fine novembre dovrebbe essere rilasciato l’Avviso 2024 del Fondo Nuove Competenze.
Il Fondo Nuove Competenze era stato varato in via sperimentale dall’art. 88 del DL 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio” del 19 maggio 2020) allo scopo di sostenere le imprese nella difficilissima fase più drammatica della pandemia e, soprattutto, rilanciare le attività di rafforzamento delle competenze degli addetti quale leva strategica per la competitività.
Tale strumento, dopo l’avvio sperimentale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (PON SPAO) del periodo 2014-2020 (cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo), è stato poi inserito nel Piano nazionale Nuove Competenze (PNC), che è uno dei pilastri della Componente M5C1 Politiche per il lavoro del PNRR. In particolare, il PNC è una delle due pietre angolari della Riforma 1.1. Politiche attive del lavoro e formazione, inserita nella Sub-componente M5C1.1 Politiche Attive del Lavoro e sostegno all’occupazione del PNRR. Tale Sub-componente, nella fase attuale, è il vero motore del percorso di progressivo rafforzamento delle Politiche Attive del Lavoro (PAL) e, quindi, il nuovo Avviso a valere sul FNC dovrebbe essere informato non solo a logiche di supporto indiretto alla competitività delle imprese, ma anche a logiche di tutela dell’occupabilità degli addetti, in particolare di quelli più avanti nell’età, a maggior rischio di dispersione delle competenze formali e informali.
Appunti 30.10.2024 – FSE+ 21-27, Politiche Attive del Lavoro e politiche strutturali dell’occupazione
Gli Appunti di oggi illustrano molto brevemente la differenza sostanziale fra Politiche Attive del Lavoro e politiche strutturali dell’occupazione.
I Programmi cofinanziati da FSE+ – segnatamente la Priorità Occupazione – includono le azioni di Politica Attiva del Lavoro (PAL), ma non le politiche strutturali dell’occupazione.
Il nodo della questione è che non è possibile sostenere la creazione di nuovi posti di lavoro solo con interventi che rendano più flessibili i mercati del lavoro e facilitino il matching fra domanda e offerta di lavoro (è anche per questo motivo che sarebbe preferibile, come accaduto in altri periodi di programmazione, fare riferimento a obiettivi di occupabilità o di “migliore accesso all’occupazione”).
L’analisi del disegno strategico di questi Programmi e la valutazione dei loro effetti, pertanto, vanno sempre sviluppate partendo dalla premessa che gli interventi della Priorità Occupazione possono effettivamente concorrere a migliorare la situazione occupazionale se vi sono politiche strutturali dell’occupazione che sostengono – sul piano quantitativo (più posti di lavoro) e anche su quello qualitativo (migliori profili professionali e migliori condizioni di trattamento degli occupati) – la domanda di lavoro.
Appunti 30.07.2024 – Il disegno strategico dei Programmi FSE+
Gli Appunti di oggi illustrano molto brevemente la ratio del disegno strategico dei Programmi cofinanziati da FSE+.
In merito, preme evidenziare che, sebbene FSE+ riunisca più strumenti del periodo 14-20 intesi a sostenere politiche attive del lavoro, qualità dei sistemi di istruzione e formazione e interventi di inclusione sociale, il disegno strategico dei Programmi FSE+ 21-27 (specialmente nel caso dei Programmi Regionali) continua di fatto a ricalcare quello dei Programmi 14-20.
I tre settori di intervento (Priorità) di FSE+ per il periodo 21-27 (1. Occupazione e mobilità professionale, 2. Istruzione e formazione e 3. Inclusione sociale), infatti, corrispondono agli Obiettivi Tematici 8, 9 e 10 della precedente programmazione, come identificati dall’art. 9 del Reg. (UE) 1303/2013 (Regolamento generale sui Fondi SIE 2014-2020) e dagli articoli 2 e 3 del Reg. (UE) 1304/2013 sul Fondo Sociale Europeo.
La coerenza verticale dell’Obiettivo di Policy 1 (Competitività) dei Programmi FESR 2021-2027 con la cornice di politica economica europea
Il post, in continuità con il precedente del 25 Maggio, conferma la necessità che i Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali siano ampiamente coerenti con il quadro di policy europeo, sempre più incardinato sui tre pilastri dell’Iniziativa Next Generation EU (“transizione verde”, “transizione digitale” e “resilienza e inclusione sociale”). Sia per i singoli Obiettivi di Policy del periodo 2021-2027, sia per i Programmi nel loro insieme bisogna sempre verificare la pertinenza (coerenza) “verticale” con le politiche pubbliche dell’UE e la pertinenza “orizzontale” con le condizioni abilitanti e con Componenti e Investimenti del PNRR (il post si focalizza sull’Obiettivo di Policy 1 “Un’Europa più competitiva e intelligente”).
Il negoziato sui Programmi della politica di coesione 2021-2027 e il principio di concentrazione tematica dei Fondi Strutturali
Il post presenta i principali vincoli alla formulazione dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2021-2027, ossia: (i) il quadro di policy europeo, sempre più incardinato sui tre pilastri dell’Iniziativa Next Generation EU (specialmente dopo che i tre pilastri “transizione verde”, “transizione digitale” e “resilienza e inclusione sociale” sono stati rafforzati ulteriormente quali pilastri del “modello di crescita europeo” nella Comunicazione della Commissione COM(2022) 83 del 2 Marzo u.s.); (ii) i vincoli riconducibili al rispetto del principio di “concentrazione tematica” dei Fondi Strutturali (fra cui le “condizionalità macroeconomiche” e le c.d. “condizioni abilitanti”).
La componente EaSI del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027
Il post presenta la struttura della componente a “gestione diretta” e “gestione indiretta” di FSE Plus 2021-2027. Questa componente riprende direttamente il Programma Employment and Social Innovation (EaSI) del periodo 2014-2020, che era già uno “strumento quadro”. La scelta di inserire uno “strumento quadro” all’interno dello “strumento quadro” EaSI è abbastanza discutibile. In particolare si evidenzia che la componente EaSI di FSE Plus è di fatto destrutturata rispetto al periodo 2014-2020. La ben definita architettura strategica di EaSI 2014-2020 delineata nel Reg. (UE) 2013/1296, infatti, si perde completamente e, di fatto, resta solo un elenco di attività ammissibili a beneficio, che “rimescola le carte” rispetto alle attività associate ai tre Assi costitutivi di EaSI 2014-2020.
Le principali innovazioni della programmazione 2021-2027 dei Fondi Strutturali, con focus su FSE Plus
Il post presenta quelli che si possono considerare i sei principali elementi di novità della programmazione 2021-2027 dei Fondi Strutturali. Fra questi spicca l’innovazione esogena dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2021-2026. Il PNRR, quantunque non sia parte della “politica di coesione”, annovera degli obiettivi di politica economica che si sovrappongono ampiamente a quelli della “politica di coesione”, anche per il semplice fatto che sia il PNRR sia i Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali muovono da un quadro di policy europeo sempre più ancorato ai tre pilastri dell’Iniziativa Next Generation EU (transizione verde, transizione digitale e inclusione sociale). Il PNRR, inoltre, prevede tre Componenti – incluse nella Missione 5 “Inclusione e coesione” – interamente orientate a rafforzare l’inclusione sociale (in particolare di inoccupati e delle donne) e la coesione in senso lato.
La programmazione degli interventi del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027
Il post presenta la struttura del “nuovo” FSE Plus 2021-2027. Essa si caratterizza per diverse innovazioni che rendono in primo luogo lo strumento dedicato alle politiche strutturali per l’occupazione dell’UE un autentico “strumento quadro”, che ingloba più strumenti/linee di finanziamento della programmazione 2014-2020 (e, quindi, anche più “forme di gestione”). Queste innovazioni e la natura di “strumento quadro” di FSE Plus 2021-2027 hanno rilevanti conseguenze sulla formulazione dei Programmi Regionali – PR – e dei singoli interventi, che è alquanto diversa da quella seguita per i PR FESR.