Tag: Opzioni di costo semplificate

Potenziare la capacità amministrativa nella gestione dei Fondi Strutturali: l’importanza di spiegare meglio le differenze fra Opzioni di Costo Semplificate e Finanziamenti non collegati ai costi

Il post rimarca che: (i) fra le competenze degli operatori pubblici impegnati nella gestione di interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali da rafforzare ulteriormente vi è certamente il bagaglio di conoscenze inerenti ai circuiti finanziari e, più nello specifico, alle “forme di rimborso delle spese”, ossia costi reali, Opzioni di Costo Semplificate e, dopo l’entrata in vigore del Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 (il Regolamento finanziario vigente), i “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni” (Financing Not Linked To Costs – FNLTC); (ii) le strategie di capacity building per migliorare la gestione dei Fondi Strutturali dovrebbero contribuire a spiegare meglio le differenze fra Opzioni di Costo Semplificate (OCS) e “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni”. Non è corretto, infatti, affermare che ambedue queste forme di rimborso sono intese a rafforzare l’orientamento ai risultati degli interventi. Le OCS, infatti, sono intese a rafforzare la “velocità di spesa” (“capacità di spesa”) dei Programmi, attraverso una forte spinta alla semplificazione delle procedure di rendicontazione delle spese e, quindi, dei controlli. I “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni”, invece, potrebbero in effetti corrispondere all’esigenza, ancora più stringente, di rafforzare la qualità della spesa nel periodo 2021-2027e la capacità degli interventi di produrre cambiamenti significativi (impatti). Essi, infatti, sono informati a logiche “pay-by-results” per cui il rimborso delle spese sostenute è condizionato all’effettivo raggiungimento dei risultati prestabiliti.

Il meccanismo di rimborso “performance oriented” dei progetti finanziati dal PNRR

Europa

Il post discute il particolare meccanismo di rimborso dei progetti finanziati dal PNRR che prevede che il saldo finale non venga rimborsato se i progetti non concorrono al raggiungimento di milestone e target, come da DM dell’11 Ottobre 2021 rilasciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per favorire l’applicazione ai progetti finanziati dal PNRR del meccanismo generale di rimborso agli Stati Membri informato a logiche “pay-by-result” (gli Stati vengono rimborsati dall’UE solo se completano le riforme – milestone – e raggiungono i target quantitativi associati agli investimenti stabiliti negli Atti comunitari di approvazione dei Recovery Plan nazionali).
Per i finanziamenti erogati a valere dei Fondi Strutturali, la regolare generale è che il riconoscimento del saldo finale è condizionato alla conclusione degli interventi ed all’esito positivo dei controlli di primo livello (logica “compliance based”). Il meccanismo delineato dal comma 2 dell’art. 2 del DM dell’11 Ottobre 2021, invece, prevede che il saldo finale del 10% ai progetti finanziati dal PNRR non venga riconosciuto se questi non concorrono al raggiungimento di milestone e target. Peri progetti finanziati dal PNRR, quindi, conclusione degli interventi ed esito positivo dei controlli sono condizioni necessarie, ma non sufficienti per l’erogazione del saldo finale.

Fondi Strutturali 2021-2027 e “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni”

Negli ulti mesi, in diversi articoli pubblicati sul magazine online Vita e su degli importanti inserti settimanali dei quotidiani La Repubblica e Corriere, l’economista ed ex parlamentare Giovanna Melandri, con riferimento al Recovery Plan italiano, ha rimarcato l’importanza di interrogarsi su «come coniugare l’esigenza della velocità [di spesa] con quella della qualità, orientata all’obiettivo dell’impatto sociale ed ambientale» e, a tal fine, ha suggerito quale risposta il ricorso ad appalti pubblici informati agli schemi “impact finance”.
Una siffatta domanda mi pare sia ancora più significativa con riferimento ai Programmi Operativi (PO) cofinanziati dai Fondi Strutturali 2021-2027. Il Regolamento generale che li disciplina nel periodo di programmazione che si apre quest’anno prevede il ricorso a una “forma di sostegno” innovativa dell’UE, introdotta nel 2018 dal Regolamento Finanziario vigente: i “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni” (in altri termini, finanziamenti dell’UE “legati ai risultati” e, quindi, assimilabili a forme di “impact finance”). Se le ormai note “opzioni di costo semplificate”, che verranno ulteriormente rafforzate nel periodo 2021-2027, vanno nella direzione di catalizzare la “capacità di spesa” dei PO, i “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni”, invece, corrispondono all’esigenza, a mio avviso ancora più stringente, di rafforzare la qualità della spesa e l’impatto degli interventi. Il Regolamento generale prevede, in termini semplificati, che Stati Membri (e Regioni) indichino se ricorreranno o meno ai “finanziamenti non collegati ai costi” nei PO. Dal momento che nel giro di pochi mesi si prevede il loro invio alla Commissione sarebbe assolutamente questo il tempo per esercitare un’azione di lobbying al fine di promuoverne l’utilizzo nei PO 2021-2027.

Next Generation EU: quali procedure di rendicontazione delle spese e di controllo per gli interventi dei Recovery Plan?

Questo articolo, correggendo alcuni aspetti poco chiari e ampliando il post del 20.10.2019, tenta di spiegare meglio le potenzialità di una “forma di sostegno” innovativa dell’UE, introdotta nel 2018 dal Regolamento Finanziario vigente: i “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni” (in altri termini, i finanziamenti dell’UE “legati ai risultati”). Queste potenzialità potrebbero essere valorizzate anche nell’ambito dei Recovery Plan. Se le “opzioni di costo semplificate”, che verranno ulteriormente potenziate nel periodo 2021-2027, vanno nella direzione di rafforzare la “velocità di spesa” (“capacità di spesa”) dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali e dei Recovery Plan, i “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni”, invece, corrispondono all’esigenza di rafforzare la qualità della spesa e l’impatto degli interventi. La portata innovativa dei “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni”, tuttavia, andrà valutata meglio via via che la Commissione elaborerà degli Atti delegati per chiarire meglio alcuni aspetti che concernono la sorveglianza e le procedure di controllo dei Fondi Strutturali 2021-2027 e le procedure di rendicontazione delle spese ed i controlli dei Recovery Plan.

I Fondi Strutturali 2021-2027, la sperimentazione di “forme di finanziamento non collegate ai costi” e la finanza di impatto

L’articolo discute dell’importante novità, nel panorama dei fondi dell’UE, costituita dai finanziamenti legati ai risultati. E’ una innovazione prevista sia dal nuovo regolamento finanziario dell’UE – Reg. (UE, Euratom) n. 1046/2018 – sia dalla proposta di regolamento sui Fondi Strutturali per il periodo 2021-2027, che apre interessanti prospettive per finanziare, con tali fondi, interventi informati ai principi della finanza di impatto. Tale innovazione apre anche delle sfide per gli enti gestori, a qualsiasi livello di governo. Perché in Italia non si discute maggiormente di tale innovazione? E, soprattutto, la nostra Pubblica Amministrazione è pronta a tale sfida?