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Il PNRR e il Fondo Nuove Competenze

Entro fine novembre dovrebbe essere rilasciato l’Avviso 2024 del Fondo Nuove Competenze.
Il Fondo Nuove Competenze era stato varato in via sperimentale dall’art. 88 del DL 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio” del 19 maggio 2020) allo scopo di sostenere le imprese nella difficilissima fase più drammatica della pandemia e, soprattutto, rilanciare le attività di rafforzamento delle competenze degli addetti quale leva strategica per la competitività.
Tale strumento, dopo l’avvio sperimentale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (PON SPAO) del periodo 2014-2020 (cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo), è stato poi inserito nel Piano nazionale Nuove Competenze (PNC), che è uno dei pilastri della Componente M5C1 Politiche per il lavoro del PNRR. In particolare, il PNC è una delle due pietre angolari della Riforma 1.1. Politiche attive del lavoro e formazione, inserita nella Sub-componente M5C1.1 Politiche Attive del Lavoro e sostegno all’occupazione del PNRR. Tale Sub-componente, nella fase attuale, è il vero motore del percorso di progressivo rafforzamento delle Politiche Attive del Lavoro (PAL) e, quindi, il nuovo Avviso a valere sul FNC dovrebbe essere informato non solo a logiche di supporto indiretto alla competitività delle imprese, ma anche a logiche di tutela dell’occupabilità degli addetti, in particolare di quelli più avanti nell’età, a maggior rischio di dispersione delle competenze formali e informali.

Appunti 30.10.2024 – FSE+ 21-27, Politiche Attive del Lavoro e politiche strutturali dell’occupazione

Gli Appunti di oggi illustrano molto brevemente la differenza sostanziale fra Politiche Attive del Lavoro e politiche strutturali dell’occupazione.
I Programmi cofinanziati da FSE+ – segnatamente la Priorità Occupazione – includono le azioni di Politica Attiva del Lavoro (PAL), ma non le politiche strutturali dell’occupazione.
Il nodo della questione è che non è possibile sostenere la creazione di nuovi posti di lavoro solo con interventi che rendano più flessibili i mercati del lavoro e facilitino il matching fra domanda e offerta di lavoro (è anche per questo motivo che sarebbe preferibile, come accaduto in altri periodi di programmazione, fare riferimento a obiettivi di occupabilità o di “migliore accesso all’occupazione”).
L’analisi del disegno strategico di questi Programmi e la valutazione dei loro effetti, pertanto, vanno sempre sviluppate partendo dalla premessa che gli interventi della Priorità Occupazione possono effettivamente concorrere a migliorare la situazione occupazionale se vi sono politiche strutturali dell’occupazione che sostengono – sul piano quantitativo (più posti di lavoro) e anche su quello qualitativo (migliori profili professionali e migliori condizioni di trattamento degli occupati) – la domanda di lavoro.

Missione e tratti caratterizzanti dell’offerta formativa degli ITS Academy

Il post illustra missione e tratti caratterizzanti dell’offerta formativa degli ITS Academy dopo la loro riforma ex L. 99/2022.
L’art. 2(1) della L. 99/2022 definisce la missione degli ITS Academy nei seguenti termini: (i) potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico professionali; (ii) sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l’orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l’informazione delle loro famiglie.
Gli ITS Academy possono strutturare i percorsi formativi su due livelli: (i) percorsi di V livello del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European Qualification Framework – EQF), che devono avere una durata di 4 semestri per almeno 1.800 ore di formazione (i discenti, al termine, conseguiranno il Diploma di specializzazione per le tecnologie applicate); (ii) percorsi di VI livello EQF che devono avere una durata di almeno 6 semestri per 3.000 ore di formazione (i discenti, al termine, conseguiranno il Diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate).
L’aspetto più rilevante dei percorsi formativi articolati in semestri è che almeno il 35% del monte orario complessivo di ciascun semestre deve essere svolto obbligatoriamente tramite stage aziendale o tirocini formativi.

PNRR: un efficace catalizzatore del consolidamento degli ITS Academy

Le incessanti innovazioni tecnologiche di questi anni comportano anche un continuo cambiamento dei sistemi produttivi e organizzativi delle imprese e della loro domanda di lavoro. Si profila l’esigenza, pertanto, di migliorare costantemente la capacità del sistema formativo, inteso in senso lato, di corrispondere ai mutamenti nella domanda di lavoro con lo sviluppo di nuovi profili professionali.
In questa prospettiva sono sicuramente da valutare positivamente il costante aumento sia dei corsi attivati dagli Istituti Tecnologici Superiori (ex Istituti Tecnici Superiori), che degli iscritti a questi corsi (si veda ISTAT, Annuario Statistico Italiano 2023, Capitolo 7).
Queste tendenze sono destinate a rafforzarsi ulteriormente negli anni a venire grazie al contributo davvero rilevante del PNRR, segnatamente della Sub-componente M4.C1.1 Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei sistemi di Istruzione e formazione. Nell’ambito di questa Sub-componente, infatti, sono state inserite due Misure, ambedue a titolarità del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), volte a rafforzare il sistema di istruzione terziaria professionalizzante: (i) l’Investimento 1.5 Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria – ITS, articolato in due linee di investimento; (ii) la Riforma 1.2 (Riforma del sistema ITS), che è alla base dell’iter di approvazione della L. 99/2022, che è la legge di riforma del comparto del sistema di istruzione tecnica terziaria.

Appunti 30.09.2024 – L’evoluzione del corpus normativo che disciplina gli ITS Academy

Gli Appunti di oggi sintetizzano l’evoluzione della normativa sul sistema degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) fino alla legge organica di riforma (L. 99/2022), che ha mutato la loro denominazione in Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) e disposto le direttrici del loro ulteriore sviluppo. Gli aspetti da attenzionare sulla L. 99/2022 sono i seguenti: (i) è stata già emendata dal DL 19/2024 (DL PNRR-quater) al fine di facilitare il raggiungimento dei target previsti per gli interventi del PNRR volti a sostenere riforma ed efficacia del sistema degli ITS; (ii) è stata successivamente rafforzata ulteriormente dalla L. 121/2024 “Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale”, che introduce dei nuovi percorsi professionalizzanti – percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado – a fianco di quelli già previsti dal sistema di istruzione e formazione. Anche la L. 121/2024, indirettamente, concorre a rafforzare il sistema degli ITS Academy.

La “filiera lunga della formazione tecnico-professionale”: la crescente rilevanza degli ITS Academy

Il post illustra la costante crescita degli ITS Academy (canale formativo professionalizzate post-secondario), crescita che, fortunatamente, coinvolge anche le regioni del Mezzogiorno storico (regioni che registrano, invece, dei gap preoccupanti sia per quanto concerne l’Istruzione e Formazione Professionale, sia per quanto concerne l’IFTS). Le ragioni principali del costante aumento delle Fondazioni ITS Academy, dei corsi attivati e dei partecipanti e della buona performance in termini di occupazione dei “diplomati” sono le seguenti: (i) la capacità degli ITS Academy di corrispondere ad esigenze espresse sia dal lato della domanda di lavoro, sia dal lato dell’offerta (esigenze di corsisti che intendono acquisire specializzazioni tecnico-professionali più elevate, ma con cicli post-secondari brevi); (ii) la loro utilità per superare il mismatch fra domanda e offerta di lavoro che, in genere, penalizza soprattutto i giovani e (iii) il loro particolare sistema di governance (sotto il profilo giuridico sono Fondazioni “di partecipazione” aperte a più stakeholder ai sensi dell’art. 4(2) della L. 99/2022, fra cui una o più imprese che esprimono il presidente) che garantisce un costante e tempestivo monitoraggio dei nuovi fabbisogni professionali espressi dalle imprese su scala locale.

Il PNRR, la “filiera lunga della formazione tecnico-professionale” e il “riesame intermedio” dei Programmi FSE+

Per i Programmi FSE+, come argomentato nel precedente post, il “riesame intermedio”, pragmaticamente, dovrebbe essere guidato soprattutto dalle riforme dei sistemi di istruzione e formazione, della c.d. “filiera lunga della formazione tecnico-professionale” e delle Politiche Attive del Lavoro (PAL) in corso di implementazione sull’abbrivio degli accordi presi con l’UE per l’attuazione del PNRR. Tali riforme sono attuate nell’ambito delle seguenti Componenti del PNRR: (i) M4C1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università; (ii) M5C1 Politiche per il lavoro.
Il post rimarca che si tratta di interventi promossi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) che, congiuntamente a quelli promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, sono davvero rilevanti sia per rafforzare l’occupabilità dei giovani ed anche di soggetti deboli sul mercato del lavoro a rischio di disoccupazione di lunga durata, sia per ampliare le opportunità di istruzione e di formazione professionale, anche quella più avanzata garantita dagli ITS Academy, anche nelle aree meno sviluppate del Paese (il Mezzogiorno storico, infatti, sconta tutt’oggi ritardi preoccupanti per quanto concerne la c.d. “filiera lunga della formazione tecnico-professionale”).

Il “riesame intermedio” dei Programmi FSE+ fra «Regolamento STEP» e PNRR

Nei prossimi mesi le Autorità di Gestione (AdG) dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali saranno fortemente impegnate dal c.d. “riesame intermedio” di cui all’art. 18 del Reg. (UE) 2021/1060.
Mentre nel caso dei Programmi FESR il “riesame intermedio” sarà ampiamente condizionato da spinte esogene (la nuova politica industriale verde e sempre più orientata all’autonomia strategica dell’UE e dal «Regolamento STEP»), per i Programmi FSE+ la “mid term review” dovrebbe essere guidata, pragmaticamente, soprattutto dalle riforme dei sistemi di istruzione e formazione, della c.d. “filiera lunga della formazione tecnico-professionale” e delle Politiche Attive del Lavoro (PAL) in corso di implementazione sull’abbrivio degli accordi presi con l’UE per l’attuazione del PNRR.
Il post, quindi, propone delle riflessioni sulla forte influenza di alcune riforme dei sistemi di istruzione e formazione e delle PAL implementate nell’ambito del PNRR sul “riesame intermedio” dei Programmi FSE+.

Appunti 30.08.2024 – Le nuove aree tecnologiche degli ITS Academy

Gli Appunti di oggi ricordano che le aree tecnologiche degli ITS Academy, come riviste dalla L. 99/2022 e dal DM 203/2023 (rilasciato dal MIM il 20 Ottobre 2023), entrano in vigore dall’Anno Formativo 2024-2025. In merito si ricorda anche che: (i) l’art. 3(1) della L. 99/2022 dispone che gli ITS Academy si debbono caratterizzare per il riferimento ad una specifica area tecnologica (a condizione che nella Provincia dove essi operano non ve ne siano già altri operanti nella stessa area); (ii) l’art. 3(5) dispone che essi possono anche fare riferimento anche a più di un’area, a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS Academy localizzati nella stessa regione.

La coerenza della strategia a sostegno di ricerca e innovazione del PNRR, dopo la revisione, con i nuovi Obiettivi Specifici ex Regolamento STEP dei Programmi FESR

Il breve articolo propone una riflessione sulla coerenza logica dei Programmi FESR nell’ipotesi in cui, a breve, siano oggetto di un “riesame intermedio” ampiamente in linea con obiettivi e indirizzi del «Regolamento STEP», con conseguente ampliamento e rafforzamento degli interventi della strategia a sostegno di R&S ed innovazione, con l’omologa strategia nell’ambito del PNRR (dopo che si è concluso il suo specifico “riesame intermedio” l’8 Dicembre 2023).
L’aspetto su cui si focalizza il post è che i progetti che si potranno finanziare con i nuovi Obiettivi Specifici (OS) 1.6 “Sviluppo e/o fabbricazione di tecnologie strategiche critiche STEP” e 2.9 “Sviluppo e/o fabbricazione di tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse” dovranno essere progetti fortemente orientati alla prototipizzazione e allo sviluppo commerciale di nuovi dispositivi tecnologici e nuovi prodotti finali, con contenuti scientifico-tecnologici molto avanzati. In generale, questo non è richiesto per i progetti finanziati dagli Investimenti del PNRR volti a promuovere R&S, innovazione e competitività. Questi vincoli sui progetti ammissibili a beneficio nell’ambito degli OS 1.6 e 2.9, da un lato riducono sensibilmente, di per sé, il rischio di possibili duplicazioni di interventi di Programmi FESR e di PNRR e/o di possibili effetti di cannibalizzazione, ma dall’altro dovrebbero parimenti sollecitare una riflessione sulle responsabilità davvero rilevanti che, implicitamente, vengono attribuite alle AdG dei Programmi FESR. Sono esse, infatti, che con le loro scelte programmatiche e con la puntuale definizione degli schemi di incentivazione negli avvisi di finanziamento a valere sugli OS 1.6 e 2.9, potrebbero, ben più dei Soggetti Attuatori degli Investimenti del PNRR intesi a sostenere R&S, innovazione e competitività, contribuire a dare un forte impulso a un cambio di passo del sistema produttivo italiano, proprio alla luce dei vincoli su natura e grado di innovatività dei progetti ammissibili a beneficio.