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Il “riesame intermedio” dei Programmi FSE+ fra «Regolamento STEP» e PNRR

Nei prossimi mesi le Autorità di Gestione (AdG) dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali saranno fortemente impegnate dal c.d. “riesame intermedio” di cui all’art. 18 del Reg. (UE) 2021/1060.
Mentre nel caso dei Programmi FESR il “riesame intermedio” sarà ampiamente condizionato da spinte esogene (la nuova politica industriale verde e sempre più orientata all’autonomia strategica dell’UE e dal «Regolamento STEP»), per i Programmi FSE+ la “mid term review” dovrebbe essere guidata, pragmaticamente, soprattutto dalle riforme dei sistemi di istruzione e formazione, della c.d. “filiera lunga della formazione tecnico-professionale” e delle Politiche Attive del Lavoro (PAL) in corso di implementazione sull’abbrivio degli accordi presi con l’UE per l’attuazione del PNRR.
Il post, quindi, propone delle riflessioni sulla forte influenza di alcune riforme dei sistemi di istruzione e formazione e delle PAL implementate nell’ambito del PNRR sul “riesame intermedio” dei Programmi FSE+.

La coerenza della strategia a sostegno di ricerca e innovazione del PNRR, dopo la revisione, con i nuovi Obiettivi Specifici ex Regolamento STEP dei Programmi FESR

Il breve articolo propone una riflessione sulla coerenza logica dei Programmi FESR nell’ipotesi in cui, a breve, siano oggetto di un “riesame intermedio” ampiamente in linea con obiettivi e indirizzi del «Regolamento STEP», con conseguente ampliamento e rafforzamento degli interventi della strategia a sostegno di R&S ed innovazione, con l’omologa strategia nell’ambito del PNRR (dopo che si è concluso il suo specifico “riesame intermedio” l’8 Dicembre 2023).
L’aspetto su cui si focalizza il post è che i progetti che si potranno finanziare con i nuovi Obiettivi Specifici (OS) 1.6 “Sviluppo e/o fabbricazione di tecnologie strategiche critiche STEP” e 2.9 “Sviluppo e/o fabbricazione di tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse” dovranno essere progetti fortemente orientati alla prototipizzazione e allo sviluppo commerciale di nuovi dispositivi tecnologici e nuovi prodotti finali, con contenuti scientifico-tecnologici molto avanzati. In generale, questo non è richiesto per i progetti finanziati dagli Investimenti del PNRR volti a promuovere R&S, innovazione e competitività. Questi vincoli sui progetti ammissibili a beneficio nell’ambito degli OS 1.6 e 2.9, da un lato riducono sensibilmente, di per sé, il rischio di possibili duplicazioni di interventi di Programmi FESR e di PNRR e/o di possibili effetti di cannibalizzazione, ma dall’altro dovrebbero parimenti sollecitare una riflessione sulle responsabilità davvero rilevanti che, implicitamente, vengono attribuite alle AdG dei Programmi FESR. Sono esse, infatti, che con le loro scelte programmatiche e con la puntuale definizione degli schemi di incentivazione negli avvisi di finanziamento a valere sugli OS 1.6 e 2.9, potrebbero, ben più dei Soggetti Attuatori degli Investimenti del PNRR intesi a sostenere R&S, innovazione e competitività, contribuire a dare un forte impulso a un cambio di passo del sistema produttivo italiano, proprio alla luce dei vincoli su natura e grado di innovatività dei progetti ammissibili a beneficio.

La revisione della strategia a sostegno di ricerca e innovazione del PNRR fra Regolamento REPowerEU e Regolamento STEP

Il breve articolo presenta il nuovo “quadro logico” delle Misure del PNRR a sostegno di R&S, innovazione e competitività del sistema produttivo dopo la sua revisione approvata l’8 Dicembre 2023. Il principale cambiamento rispetto al novero di tali Misure del PNRR iniziale (approvato il 13 Luglio 2021) è costituito dall’introduzione della Missione 7 Componente REPowerEU, segnatamente dell’Investimento 15 “Transizione 5.0 Green”. Come avevo già segnalato nel post del 25 Giugno scorso, nella fase attuale, va sempre tenuto in debita considerazione il possibile effetto di cannibalizzazione su interventi dei Programmi FESR di incentivi analoghi finanziati a valere sul PNRR. Il nuovo Investimento 15 della Missione 7 – a cui si darà corso con il piano Transizione 5.0 – potrebbe sovrapporsi, almeno a livello di obiettivi di politica economica e di tipologie di investimenti ammissibili a beneficio, con il nuovo Obiettivo Specifico 2.9 “Sviluppo e/o fabbricazione di tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse” dei Programmi FESR che le Autorità di Gestione (AdG) potrebbero introdurre sull’abbrivio del c.d. “Regolamento STEP”, nell’ambito del “riesame intermedio” dei Programmi. Sarebbe opportuno, quindi, che le AdG tenessero debitamente conto di questo nuovo “quadro strategico” delle Misure del PNRR a sostegno di R&S, innovazione e competitività per evitare duplicazione degli interventi e/o effetti di cannibalizzazione fra gli strumenti agevolativi.

Regolamento STEP sulle “tecnologie strategiche critiche” e “riesame intermedio” dei Programmi cofinanziati dal FESR. Ieri, oggi, domani

Il breve articolo esamina nuovamente i molteplici vantaggi comportati da un “riesame intermedio” dei Programmi cofinanziati dal FESR orientato agli obiettivi strategici del «Regolamento STEP» sulle “tecnologie strategiche critiche” per l’Europa e informato alle nuove modalità di “riesame intermedio” di cui all’art. 13 del Regolamento in parola (Reg. (UE) 2024/795).
Fra questi vantaggi, quelli che fanno certamente più gola a decisori politici e dirigenti apicali delle Autorità di Programma sono quelli “finanziari” (cofinanziamento al 100% delle Priorità inserite nei Programmi per sostenere la fabbricazione e lo sviluppo delle “tecnologie strategiche critiche” indicate nel «Regolamento STEP» e pre-finanziamento del 30% della dotazione di tali Priorità, versato a titolo di pre-finanziamento eccezionale una tantum in aggiunta a quello annuale ordinario).
Il post rimarca anche che le condizioni di finanziamento molto favorevoli implicate da una revisione dei Programmi informata al «Regolamento STEP» non sono ancorate a una richiesta di riprogrammazione avanzata entro il 31 Agosto 2024. Le migliori condizioni di finanziamento saranno accessibili anche se la richiesta di riprogrammazione sarà avanzata entro il 31 Marzo 2025, come da “riesame intermedio” ordinario disciplinato dall’art. 18 del Reg. (UE) 2021/1060. In altri termini, le migliori condizioni di finanziamento sono legate solo all’inserimento di due Priorità che finanzino interventi coerenti con gli obiettivi strategici del «Regolamento STEP» (e non alla data entro la quale viene richiesto alla Commissione una revisione dei Programmi per inserire tali Priorità).

Il DL Coesione e la revisione intermedia del Programma Nazionale Ricerca Innovazione e Competitività

Il “riesame intermedio” dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali, come ampiamente argomentato nei post degli ultimi mesi, sarà fortemente influenzato da (i) il «Regolamento STEP» sulla “Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa”; (ii) il DL Coesione (DL 60/2024, convertito con L. 95/2024 (pubblicata sulla il GURI – Serie Generale n. 157/2024 – il 6 Luglio scorso).
Ne forniscono chiara evidenzia l’art. 8 del DL Coesione (articolo che disciplina l’attuazione in Italia del «Regolamento STEP») e l’art. 31. Le disposizioni di questi articoli vincolano fortemente il “riesame intermedio” del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 (PN RIC 21-27). Riflettendo sulle modifiche del DL Coesione al PN RIC, emerge come esso trascuri due rilevanti novità nel panorama della politica industriale europea: (i) la modifica delle soglie dei parametri per la classificazione dimensionale delle imprese – in Micro Imprese, Piccole Imprese, Medio Imprese e Grandi Imprese – di cui alla Direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione (tale Direttiva dovrà essere recepita in tutti gli ordinamenti nazionali entro il 24.12.2024); (ii) la recente modifica degli Orientamenti sugli Aiuti di Stato a finalità regionale – ex Comunicazione della Commissione COM(2024) 3570 del 31 Maggio scorso – che, in estrema sintesi, offre la possibilità di elevare di 10 punti percentuali l’intensità massima di sostegno di questi aiuti nelle Regioni Meno Sviluppate per quegli investimenti intesi a sostenere produzione e sviluppo di “tecnologie strategiche critiche”. A tal fine, tutti gli Stati Membri dovranno richiedere la revisione della Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale entro il 16 Settembre p.v.

L’inserimento di nuove Priorità per produrre “tecnologie strategiche critiche STEP” nei Programmi cofinanziati dal FESR. Opportunità e rischi

Il «Regolamento STEP» sulla “Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa” (Strategic Technologies for Europe Platform – “STEP”) inciderà ampiamente sul “riesame intermedio” dei Programmi FESR, in particolare i Programmi Regionali FESR (PR FESR), soprattutto grazie alla possibilità di inserire dei nuovi Obiettivi Specifici (OS) nell’ambito di separate Priorità dedicate (OS 1.6 inerente all’intero novero delle “tecnologie strategiche critiche STEP” e OS 2.9 inerente alle “tecnologie pulite ed efficienti nell’uso delle risorse”).
Dall’inserimento di nuovi OS 1.6 e 2.9 scaturiscono rilevanti vantaggi, legati in primo luogo alla possibilità di semplificare moltissimo il processo di “riesame intermedio”, ma scaturiscono anche delle minacce, legate soprattutto al rischio che l’inserimento dei nuovi OS sia solo funzionale, appunto, a semplificare il “riesame intermedio” e non anche a un miglioramento del disegno strategico dei Programmi.
L’inserimento dei nuovi OS 1.6 e 2.9, peraltro, prevede dei consistenti vantaggi anche in termini di migliori condizioni di finanziamento (in primo luogo il fatto che le due distinte Priorità dedicate in cui verranno inseriti i nuovi OS saranno cofinanziate al 100% dall’UE). Anche in relazione alle migliori condizioni di finanziamento di operazioni intese a sostenere la produzione e lo sviluppo di “tecnologie strategiche critiche STEP”, tuttavia, vi sono degli elementi di criticità di cui tenere conto. Fra questi spicca il fatto che l’art. 10 del «Regolamento STEP» circoscrive le risorse finanziarie ascrivibili ai due nuovi OS 1.6 e 2.9 a un massimo del 20% della dotazione iniziale nazionale del FESR.

La revisione degli Aiuti di Stato a finalità regionale e il “riesame intermedio” dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali

Alla luce della forte rilevanza del DL Coesione (DL 60/2024 del 7 Maggio 2024) per la riforma delle politiche di coesione in Italia e, soprattutto, delle condizioni estremamente favorevoli previste dal «Regolamento STEP» sulla “Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa” (Reg. (UE) 2024/795) per l’inserimento nei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di nuovi Obiettivi Specifici e nuovi interventi intesi a promuovere la produzione e lo sviluppo di “tecnologie strategiche critiche STEP” (articolate in tre cluster), sia il DL Coesione, sia il «Regolamento STEP» incideranno ampiamente sul “riesame intermedio” dei Programmi previsto dall’art. 18 del Reg. (UE) 2021/1060 funzionale, inter alia, all’allocazione definitiva del c.d. “impegno di flessibilità” della dotazione finanziaria delle ultime due annualità 2026 e 2027 dei Programmi
Il post illustra come le condizioni favorevoli a una revisione dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali informata al «Regolamento STEP» siano rafforzate dalla recente revisione degli Orientamenti sugli Aiuti di Stato a finalità regionale. L’emendamento, infatti, prevede la possibilità di elevare il massimale di intensità degli aiuti a finalità regionale per quegli incentivi intesi a sostenere la produzione e lo sviluppo di tecnologie strategiche critiche coperte dal «Regolamento STEP».

Riesame intermedio dei Programmi Regionali FESR 21-27: cosa cambia dopo l’approvazione del Regolamento STEP sulle tecnologie strategiche per l’UE

Il post rimarca che il «Regolamento STEP» – inteso a sostenere lo sviluppo delle tecnologie strategiche critiche per l’autonomia strategica dell’UE – propone delle modifiche alla base normativa dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali che sono destinate a incidere ampiamente sul loro disegno strategico, prevedendo delle condizioni molto favorevoli alla riallocazione di risorse finanziarie verso i nuovi Obiettivi Specifici e i nuovi campi di intervento del FESR introdotti dal tale Regolamento: Inoltre, rivede ampiamente il processo di riesame intermedio dei Programmi.
Le modifiche del novero di Obiettivi Specifici – riguarda solo il FESR – e quelle dei campi di intervento – riguarda FESR e FSE Plus – si possono considerare come scelte tecniche.
Le scelte sulla revisione del processo di riesame intermedio, invece, sono mosse anche da scelte politiche sull’allocazione delle scarse risorse del bilancio dell’UE fra le varie priorità di policy abbastanza discutibili.
Stante l’importanza di rafforzare l’autonomia strategica dell’UE, una volta di più si persegue un obiettivo strategico a livello comunitario senza stanziare “fresh money” e annichilendo i Fondi Strutturali – strumenti con un mandato di policy ben preciso e con una solida base legislativa nei Trattati UE – al mero strumento di bancomat dell’UE.
Inoltre, il riesame intermedio viene ampiamente svuotato del suo ruolo di “mid term review” strategica intesa a riorientare l’attuazione dei Programmi nello scorcio finale della programmazione sulla base di nuove sfide e nuove priorità di sviluppo delle regioni (in particolare di quelle meno sviluppate) e dei primi risultati e delle “lezioni dell’esperienza” dell’attuazione delle linee di finanziamento dei Programmi approvati inizialmente.

Il PNRR: una grande “macchina di spesa pubblica” di cui pochi conoscono davvero motore, carrozzeria e optional di serie

In questi mesi si sta già avviando il dibattito sui Fondi Strutturali post 2027. Un elemento del dibattito da non trascurare concerne la possibile applicazione alla politica di coesione dell’UE di un modello di intervento simile a quello del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (il principale strumento di finanziamento del PNRR). Mi è sembrato opportuno, quindi, richiamare di nuovo in questo post le principali differenze fra il sistema di governance del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e quello dei Fondi Strutturali. Vi sono tre elementi di riflessione principali che vengono rimarcati: (i) i Fondi Strutturali alimentano una congerie di Programmi di spesa, mentre invece il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza alimenta un unico grande Programma pluriennale (il PNRR appunto); (ii) i Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali hanno un obiettivo di fondo ben definito che è quello di ridurre i divari territoriali nei livelli di sviluppo, mentre invece il PNRR è un Programma con molteplici obiettivi (è, di fatto, una grande Legge di Bilancio); (iii) il PNRR è un Programma pluriennale molto articolato, conosciuto adeguatamente solo dagli addetti ai lavori e, quel che è peggio, conosciuto ben poco sia da gran parte dei decisori politici, sia da gran parte dei giornalisti.

Disegno strategico e modalità attuative performance based delle Strategie Territoriali del PR FESR Lazio 2021-2027

Borgo italiano

Il post propone una lettura critica delle Linee Guida sulle Strategie Territoriali (ST) attuate nelle aree urbane oggetto d’intervento dell’OS 5.1. del PR FESR Lazio 2021-2027 (Roma Capitale e le quattro “aree urbane medie” di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo), che sono state approvate dalla Regione Lazio con DGR n. 1159/2022. Le Linee Guida hanno il grande pregio di rimarcare da subito che «la ST si configura come strumento di sintesi e di pianificazione degli interventi di sviluppo urbano a livello locale che interessano diversi settori di policy» e prevedono che in sede di ratifica delle ST fra Autorità di Gestione (ADG) del PR FESR Lazio e Amministrazioni beneficiarie, verrà di fatto approvato da subito anche l’intero “parco progetti”.
Le Linee Guida prevedono anche un interessante meccanismo performance based di implementazione delle ST che, essenzialmente, si fonda sulla richiesta alle Amministrazioni beneficiarie di suddividere tutti i progetti in “operazioni di prima fase” (interventi infrastrutturali per i quali sono prevedibili tempi alquanto lunghi di attuazione) e “operazioni di seconda fase”, da attuare, appunto, in una “seconda fase”, che scatterà integralmente se e solo se quelli di “prima fase” saranno stati oggetto di affidamento esecutivo entro 18 mesi dalla ratifica della Convenzione fra ADG e Amministrazioni beneficiarie.
Questo significa che, di fatto, la suddivisione delle “operazioni” oggetto delle Convenzioni nei due blocchi dei progetti di “prima fase” e di “seconda fase” implica anche una suddivisione del montante di risorse in due blocchi distinti: (i) la dotazione finanziaria dei progetti infrastrutturali di “prima fase” – probabilmente più rilevante considerando la tipologia di interventi – che non dovrebbe essere oggetto di decurtazioni, anche nel caso di ritardi nell’affidamento della realizzazione delle opere; (ii) quella dei progetti di “seconda fase” che, nel caso di Amministrazioni del tutto inefficienti, potrebbe essere completamente azzerata. Un siffatto meccanismo performance based di rimborso del secondo blocco delle “operazioni di seconda fase” delle ST comporta, quindi, un elemento di aleatorietà dell’effettiva disponibilità di risorse finanziarie che sosterranno le ST di cui le Amministrazioni beneficiarie dovrebbero, fin d’ora, tenere adeguatamente conto.