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La revisione della strategia a sostegno di ricerca e innovazione del PNRR fra Regolamento REPowerEU e Regolamento STEP

Il breve articolo presenta il nuovo “quadro logico” delle Misure del PNRR a sostegno di R&S, innovazione e competitività del sistema produttivo dopo la sua revisione approvata l’8 Dicembre 2023. Il principale cambiamento rispetto al novero di tali Misure del PNRR iniziale (approvato il 13 Luglio 2021) è costituito dall’introduzione della Missione 7 Componente REPowerEU, segnatamente dell’Investimento 15 “Transizione 5.0 Green”. Come avevo già segnalato nel post del 25 Giugno scorso, nella fase attuale, va sempre tenuto in debita considerazione il possibile effetto di cannibalizzazione su interventi dei Programmi FESR di incentivi analoghi finanziati a valere sul PNRR. Il nuovo Investimento 15 della Missione 7 – a cui si darà corso con il piano Transizione 5.0 – potrebbe sovrapporsi, almeno a livello di obiettivi di politica economica e di tipologie di investimenti ammissibili a beneficio, con il nuovo Obiettivo Specifico 2.9 “Sviluppo e/o fabbricazione di tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse” dei Programmi FESR che le Autorità di Gestione (AdG) potrebbero introdurre sull’abbrivio del c.d. “Regolamento STEP”, nell’ambito del “riesame intermedio” dei Programmi. Sarebbe opportuno, quindi, che le AdG tenessero debitamente conto di questo nuovo “quadro strategico” delle Misure del PNRR a sostegno di R&S, innovazione e competitività per evitare duplicazione degli interventi e/o effetti di cannibalizzazione fra gli strumenti agevolativi.

Regolamento STEP, “riesame intermedio” dei Programmi e “quadro logico” dell’Obiettivo di Policy 1 dei Programmi FESR 2021-2027

Il breve articolo presenta i riferimenti strategici per la definizione di “quadro logico” e azioni dell’Obiettivo di Policy 1 (OP 1) “Un’Europa più competitiva e intelligente” dei Programmi Regionali FESR 2021-2027, dopo l’approvazione del «Regolamento STEP», che dischiude l’opportunità di inserire un nuovo Obiettivo Specifico 1.6 Sviluppo e/o fabbricazione di «tecnologie strategiche critiche STEP». Il post rimarca che l’eventuale scelta delle Autorità di Programma di inserire un nuovo OS 1.6, da un lato modifica il “quadro logico” dell’OP 1, dato che inserisce un quarto obiettivo di politica economica in linea con gli obiettivi del «Regolamento STEP», ma dall’altro rende ancora più evidente l’esigenza di un “riesame intermedio” ex «Regolamento STEP» anche della Strategia di Specializzazione Intelligente (RIS3), concomitante a quello dei Programmi. Questo anche per il fatto che la RIS3, analogamente alle altre, è una condizione abilitante per la quale il rispetto dei criteri di assolvimento va garantito sull’intero periodo di programmazione. E, quindi, per tutte le condizioni abilitanti è richiesto un loro costante monitoraggio e, se del caso, un loro aggiornamento.

Limiti cronici della PA italiana nella gestione dei Fondi Strutturali e processi di audit, monitoraggio e valutazione

La gestione dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali e degli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) in diverse Regioni continua ad essere caratterizzata da limiti che sembrano quasi insormontabili. La descrizione di tali limiti, sovente, è discutibile anche laddove proposta in articoli accademici, dal momento che non muove da una approfondita analisi delle varie fasi del ciclo di policy making.
In questo post propongo, invece, una nota di viaggio da practitioner che, per il tipo di lavoro svolto, deve necessariamente calarsi nella concreta attuazione di certi procedimenti.
E’ una lettura severa di certi limiti cronici nella gestione delle organizzazioni pubbliche e dell’attuazione dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali. Al tempo stesso, vorrei ricordare che certi limiti gestionali si riscontrano anche per molte organizzazioni private. Questo post, quindi, si focalizza sui limiti gestionali delle organizzazioni pubbliche solo per il fatto che è quelle che conosco meglio.
In estrema sintesi, i limiti nella gestione dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali, da un lato scontano il ruolo dominante nei processi di programmazione strategica dei decisori politici (malgrado i numerosi vincoli alla formulazione delle strategie dettati dai Regolamenti dell’UE) e, dall’altro, tendono a perpetuare lo strapotere decisionale dei decisori politici. Per essere più concreti, vorrei evidenziare che è chiara testimonianza di questa posizione il fatto che sono gli stessi dirigenti in posizione apicale della PA a sottovalutare o, peggio, tollerare con fastidio, il ruolo di cruscotto operativo dei Programmi del monitoraggio ed anche di audit e valutazione. Se i dirigenti della PA non riescono a cogliere o valorizzare la vera funzione di audit, monitoraggio e valutazione, è nell’ordine naturale delle cose che men che meno tengano in considerazione i risultati concreti dei Programmi e le “lezioni dell’esperienza” della loro attuazione i decisori politici.

Potenziare la capacità amministrativa nella gestione dei Fondi Strutturali: l’importanza di spiegare meglio le differenze fra Opzioni di Costo Semplificate e Finanziamenti non collegati ai costi

Il post rimarca che: (i) fra le competenze degli operatori pubblici impegnati nella gestione di interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali da rafforzare ulteriormente vi è certamente il bagaglio di conoscenze inerenti ai circuiti finanziari e, più nello specifico, alle “forme di rimborso delle spese”, ossia costi reali, Opzioni di Costo Semplificate e, dopo l’entrata in vigore del Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 (il Regolamento finanziario vigente), i “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni” (Financing Not Linked To Costs – FNLTC); (ii) le strategie di capacity building per migliorare la gestione dei Fondi Strutturali dovrebbero contribuire a spiegare meglio le differenze fra Opzioni di Costo Semplificate (OCS) e “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni”. Non è corretto, infatti, affermare che ambedue queste forme di rimborso sono intese a rafforzare l’orientamento ai risultati degli interventi. Le OCS, infatti, sono intese a rafforzare la “velocità di spesa” (“capacità di spesa”) dei Programmi, attraverso una forte spinta alla semplificazione delle procedure di rendicontazione delle spese e, quindi, dei controlli. I “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni”, invece, potrebbero in effetti corrispondere all’esigenza, ancora più stringente, di rafforzare la qualità della spesa nel periodo 2021-2027e la capacità degli interventi di produrre cambiamenti significativi (impatti). Essi, infatti, sono informati a logiche “pay-by-results” per cui il rimborso delle spese sostenute è condizionato all’effettivo raggiungimento dei risultati prestabiliti.

La capacità amministrativa nella gestione dei Fondi “per la coesione”: definizione e valutazione

Il post propone una breve riflessione sulle rilevanti questioni della capacità amministrativa nella gestione dei Fondi Strutturali e della sua valutazione.
Gli interventi di sostegno alla capacità amministrativa verranno implementati nel periodo 2021-2027 secondo l’approccio “tabella di marcia” – ossia sulla base di step successivi – proposto dalla Commissione. In questo approccio, correttamente, è anche richiesto di impostare per le azioni di capacitazione uno specifico sistema di monitoraggio e valutazione. Il nodo della questione è che la valutazione degli interventi di capacity building è particolarmente complessa per molteplici ragioni.
Gli aspetti più critici della valutazione della capacità amministrativa sono tre: (i) è molto difficile definire la capacità amministrativa (e quindi stabilire l’oggetto stesso della valutazione); (ii) la valutazione andrebbe adeguatamente differenziata a seconda della macro-fase considerata, della tipologia di operazione e della titolarità dell’attuazione (distinguendo fra azioni “a regia regionale” e azioni “a titolarità regionale”); (iii) la valutazione andrebbe considerata essa stessa parte del processo di capacitazione amministrativa (in altri termini, dovrebbe essere introdotta nel sistema di gestione dei Fondi una autentica cultura valutativa).

Selezione delle operazioni dei Programmi FESR nel caso di azioni “a regia regionale” ed efficienza generale dei processi attuativi

Il post, in continuità con i due precedenti di Maggio, illustra meglio come nelle azioni “a regia regionale” dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali vi sia una fase “esterna” alle procedure attuative in capo alle Autorità di Gestione (ADG) e, quindi, efficienza procedurale ed efficacia delle azioni di policy dei Programmi non siano da imputare integralmente alle ADG. Questo vale, in particolare, nel caso della realizzazione dei lavori pubblici – più o meno complessi – nell’ambito dei Programmi Regionali FESR.
Questo interroga analisti e responsabili dell’attuazione dei Programmi su due aspetti: (i) la necessità di elaborare dei Disegni di Valutazione dei Programmi completi che tangano conto anche di inefficienze e criticità non direttamente attribuibili ai Dipartimenti regionali (all’ADG); (ii) l’esigenza per le ADG di formulare delle pertinenti azioni di capacity building a favore dei soggetti attuatori terzi. Queste azioni, a mio parere, dovrebbero anche e soprattutto spiegare bene ratio e linee portanti dei controlli amministrativi e principali casistiche inerenti alle irregolarità, in quanto è nel corso dei controlli che, spesso, emergono in tutta chiarezza sia i deficit di competenze dei soggetti beneficiari, sia le inefficienze delle loro procedure attuative.

Macro-processi per l’attuazione dei Programmi Regionali FESR e selezione delle operazioni nel caso di azioni “a regia regionale”

Il post è inteso a descrivere meglio il quadro delle procedure attuative primarie (programmazione operativa, selezione delle operazioni e attuazione degli interventi e circuiti finanziari) per la gestione dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali, segnatamente dei Programmi Regionali (PR) FESR.
In particolare il post rimarca l’importanza di tenere conto che, nell’ambito del macro-processo selezione delle operazioni finanziate dal FESR, quando si considerano gli interventi “a regia regionale” vi è un processo che, di fatto, sposta l’iter procedurale al di fuori dell’Amministrazione pubblica titolare dei Programmi (in gergo, Autorità di Gestione). E’ il processo della predisposizione delle Domande di Sostegno (ossia delle proposte di progetto) che è in capo dei richiedenti dei finanziamenti. Questo è un elemento che condiziona l’intero ciclo di vita dei progetti ammessi a beneficio e, quindi, incide sulla c.d. efficienza procedurale (efficienza amministrativa). Nel caso delle “azioni a regia regionale”, pertanto, efficienza ed efficacia delle azioni non sono integralmente imputabili solo alla Pubblica Amministrazione (PA). Di riflesso, come si proverà a spiegare meglio nel prossimo post, l’Amministrazione titolare dei Programmi si dovrà anche fare carico della formulazione di una strategia di capacity building volta a migliorare la capacità dei percettori dei finanziamenti di predisporre proposte di progetto di qualità, di gestire efficientemente gli interventi e, non ultimo, di rendicontare correttamente le spese.

Alcune indicazioni per elaborare una strategia strutturata di accesso ai fondi dei Programmi Regionali FESR

Il post fornisce delle indicazioni su alcuni capisaldi di una strategia di accesso strutturata ai finanziamenti dei Programmi Regionali (PR) FESR, strategia che dovrà essere, necessariamente, molto attenta alle procedure attuative delle molteplici tipologie di azioni.
Tale strategia dovrà considerare – indicativamente nell’ordine proposto – i seguenti aspetti: (i) forme di sostegno (operazioni di spesa) attraverso le quali sono erogati i contributi ai beneficiari/destinatari finali (appalti, sovvenzioni, strumenti finanziari o premi); (ii) macro-tipologia e tipologia di azione FESR, (iii) forma di gestione delle varie azioni del FESR (gestione “a titolarità regionale” o gestione “a regia regionale”), forma di gestione che, di fatto, indica ai potenziali beneficiari/destinatari quale organismo opererà come Ufficio Competente per le Operazioni (UCO), agendo da stazione appaltante nel caso di appalti e concessioni e da soggetto gestore delle sovvenzioni nel caso di regimi di aiuto e di concessioni di altri benefici a degli operatori economici; (iv) criteri di selezione; (v) procedure attuative, focalizzando l’attenzione su quelle da considerare “primarie” (programmazione operativa; approvazione e selezione delle operazioni e attuazione, controlli e circuiti finanziari); (vii) risorse allocate, a livello di ciascun Obiettivo Specifico (OS) dei PR FESR, sulle azioni (prestando attenzione al fatto che, tuttavia, a livello di ciascun OS non vi è un cronoprogramma finanziario e che le risorse sono allocate per “campi di intervento” e non per azioni di policy).

Il PNRR: una grande “macchina di spesa pubblica” di cui pochi conoscono davvero motore, carrozzeria e optional di serie

In questi mesi si sta già avviando il dibattito sui Fondi Strutturali post 2027. Un elemento del dibattito da non trascurare concerne la possibile applicazione alla politica di coesione dell’UE di un modello di intervento simile a quello del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (il principale strumento di finanziamento del PNRR). Mi è sembrato opportuno, quindi, richiamare di nuovo in questo post le principali differenze fra il sistema di governance del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e quello dei Fondi Strutturali. Vi sono tre elementi di riflessione principali che vengono rimarcati: (i) i Fondi Strutturali alimentano una congerie di Programmi di spesa, mentre invece il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza alimenta un unico grande Programma pluriennale (il PNRR appunto); (ii) i Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali hanno un obiettivo di fondo ben definito che è quello di ridurre i divari territoriali nei livelli di sviluppo, mentre invece il PNRR è un Programma con molteplici obiettivi (è, di fatto, una grande Legge di Bilancio); (iii) il PNRR è un Programma pluriennale molto articolato, conosciuto adeguatamente solo dagli addetti ai lavori e, quel che è peggio, conosciuto ben poco sia da gran parte dei decisori politici, sia da gran parte dei giornalisti.

Il sistema di governance del PNRR e le limitate responsabilità di indirizzo strategico delle Regioni

Il post discute la natura particolare del PNRR che, diversamente dai Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali, si caratterizza per un sistema di governance fortemente accentrato.
Un sistema così fortemente incentrato a livello di Governo centrale – segnatamente nella PCM e nella Ragioneria Generale dello Stato del MEF – è da ricondurre al fatto che il RRF è uno strumento “a gestione diretta” marcatamente “top down” e, invece, i Fondi Strutturali sono caratterizzati da un sistema di governo multi-livello per cui: (i) per il primo la titolarità delle operazioni e anche dei finanziamenti è riservato solo alle Amministrazioni Centrali; (ii) l’attuazione dei Fondi Strutturali è fondata su un sistema di gestione “concorrente”, in quanto più livelli di governo concorrono al finanziamento e alla programmazione e gestione dei Programmi Regionali, che sono i documenti programmatici peculiari della politica di coesione. Per i Fondi Strutturali, inoltre, la titolarità delle operazioni è attribuita al Governo centrale – includendovi anche l’Agenzia per la Coesione Territoriale – alle Regioni e finanche a “contracting authority” sub-regionali, quali sono gli Organismi Intermedi.