In Italia, da vari anni, molteplici think-and-do tank conducono una importante e interessante campagna informativa e di advocacy sull’uso dei c.d. strumenti di “finanza a impatto” (impact investing) per sostenere un rafforzamento dell’erogazione pubblica di servizi di interesse collettivo anche con il contributo di investitori privati. Gli strumenti di “finanza a impatto” sono particolarmente interessanti in quanto si basano, in primo luogo, su un particolare meccanismo di rimborso – “pay-by-result” – per cui i finanziatori privati vengono rimborsati se e solo se i progetti di pubblica utilità raggiungono dei risultati (outcome) e degli impatti fissati nelle clausole contrattuali. Essi, pertanto, potrebbero contribuire a ridurre la spesa pubblica ed anche a migliorarne la qualità e la capacità di impattare in modo significativo sul benessere dei cittadini.
La campagna sugli strumenti di impact investing, ovviamente, ha ripreso linfa con il varo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dal momento che il principale strumento che lo finanzia – il Recovery and Resilience Facility (RRF) – di per sé è stato ideato come strumento “performance based”, per cui l’erogazione dei contributi da parte dell’UE agli Stati è condizionato al raggiungimento di target e milestone fissati nelle decisioni di approvazione dei Piani nazionali. Si tratta, tuttavia, di una forma di rimborso condizionato a livello di rapporti fra UE e Stati (in altri termini si applica al nostro PNRR e non necessariamente ai progetti finanziati). Come adattare la natura “performance based” del RRF e, di riflesso, del nostro PNRR, ai singoli progetti? Si possono definire a livello di progetti dei meccanismi di rimborso “performance based” che si ispirino agli strumenti di “finanza a impatto? Questi sono i quesiti su cui ho sviluppato delle riflessioni. Nel prossimo post svilupperò delle riflessioni su questi quesiti con riferimento ai Fondi Strutturali 2021-2027.
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Forte accelerazione del Governo Draghi sull’attuazione del PNRR
Il post fornisce una visione d’insieme della base normativa in senso lato del PNRR. Nel corso dell’ultimo mese (o poco più) vi sono stati due provvedimenti che, di fatto, hanno avviato concretamente l’attuazione del PNRR e hanno anche fornito indicazioni molto rilevanti sulle procedure attuative da seguire: (i) la pubblicazione sulla GURI N. 229 del 24 Settembre 2021 del DM del 6 agosto 2021 (Decreto Ministeriale del MEF che, di fatto, segna l’avvio concreto del PNRR); (ii) la trasmissione da parte del MEF – RGS alle Amministrazioni centrali titolari degli interventi della Circolare 21 del 14.10.2021 recante le “istruzioni tecniche per la selezione dei progetti che verranno finanziati dal PNRR”.
Recovery Plan e Accordo di Partenariato 2021-2027
Martedì 7 Settembre un Comunicato stampa pubblicato sul sito del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ha annunciato l’imminente chiusura del negoziato sui Fondi Strutturali 2021-2027 e, quindi, l’approvazione dell’Accordo di Partenariato.
Il post, sull’abbrivo di precedenti analisi brevi di similitudini ed elementi di differenziazione fra PNRR e Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi Strutturali, rimarca come vi siano due sezioni dell’Accordo di Partenariato che consentono di capire meglio sin d’ora le specificità della programmazione degli interventi del PNRR e di quelli dei Fondi Strutturali: quella sull’attuazione della nuova agenda territoriale 2021-2027 e quella sui Programmi Operativi Nazionali (PON).
Il post sottolinea che l’esame dell’articolazione e dei contenuti dei PON costituisce il principale termine di riferimento del rispetto di condizioni di mutua coerenza della programmazione e attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di quelli inseriti nel PNRR, a causa della “somiglianza” di PNRR e PON e dell’assunzione diretta di responsabilità a livello di Governo centrale che caratterizza questi strumenti di policy.
Recovery Plan: i rimborsi dell’UE agli Stati sono condizionati ai risultati ottenuti. Sarà così anche per i singoli progetti?
Il post ricorda che il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (strumento che finanzia i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza – PNRR) condiziona il rimborso delle spese dei PNRR agli Stati Membri ai risultati ottenuti. Questo è naturale, trattandosi di uno strumento di finanziamento particolare (è una “facility”).
Possiamo parlare, pertanto, di PNRR “orientati ai risultati”? Questo dipenderà molto dai meccanismi di rendicontazione della spesa che verranno definiti a livello di singolo progetto. Al momento è certo, in base all’art. 24 del Regolamento sul Dispositivo che la Commissione, prima di procedere al pagamento del contributo finanziario, valuterà «se i pertinenti traguardi e obiettivi [indicati nel PNRR] siano stati conseguenti in maniera soddisfacente».
Il Regolamento, la Decisione di esecuzione del Consiglio che ha approvato il PNRR italiano e anche il DL 77/2021 (c.d. “DL Recovery Plan”), convertito in legge con la L. 108/2021, fin qui non hanno chiarito se questo meccanismo di rimborso performance based si applicherà anche ai singoli progetti. Solo in quel caso sarebbe pienamente lecito parlare di PNRR “orientati ai risultati”.
I negoziati gemelli su Next Generation EU e sui Fondi Strutturali post 2020
Il post valorizza alcune osservazioni critiche su Next Generation EU e sul Dispositivo per la ripresa e la resilienza, avanzate in due recenti contributi di analisi della Corte dei Conti Europea, per invitare a una riflessione sulla pressante urgenza che Governo nazionale e Regioni accelerino non solo la formulazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ma anche quella dei programmi pluriennali cofinanziati dai Fondi Strutturali. Questo per valorizzare complementarità e potenziali sinergie fra le linee di finanziamento di Next Generation EU e i Fondi Strutturali post 2020, ma anche per trattare con congruo anticipo certe criticità inerenti all’attuazione delle linee di intervento dei PNRR che, per anni, si sono ampiamente registrate anche nel corso dell’attuazione dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi “per la coesione” e da quelli per lo sviluppo rurale. Fra queste, in Italia, meriterebbero maggiore attenzione le difficoltà di assorbimento delle risorse stanziate ed anche la qualità e l’impatto di medio-lungo termine deludenti dei progetti ammessi a beneficio.
Next Generation EU al termine del Consiglio Europeo del 17-21 luglio 2020. Uno strumento più debole sul piano strategico e meno innovativo
Il post, andando a completare quello del 20 luglio scorso, esamina alcune delle decisioni più rilevanti assunte dal Consiglio Europeo straordinario del 17-21 luglio 2020 su Next Generation EU e Strumento dell’UE per la ripresa (indicato ormai costantemente da media e decisori politici come “Recovery Fund”). L’accordo finale, inevitabilmente, ha luci e ombre, essendo la sintesi di posizioni negoziali sovente molto distanti fra i 27 Stati Membri. Ciò detto, nel corso del lungo Consiglio straordinario sono emersi due aspetti particolarmente critici: (i) una volta di più l’approccio “intergovernativo” alle questioni più rilevanti oggetto del negoziato ha prevalso ampiamente su quello comunitario/federalista; (ii) il Consiglio Europeo ha del tutto trascurato la valenza di possibile piano strategico di medio termine di Next Generation EU, puntando decisamente a rafforzarne la valenza di strumento di “risposta rapida” (le risorse dovranno essere impegnate entro il 31.12.2023) ed indebolendo (o eliminando del tutto), rispetto alla proposta iniziale della Commissione, programmi/linee di finanziamento più orientati alla produzione di beni pubblici europei e/o al rafforzamento della resilienza dell’UE.
La struttura dello Strumento dell’UE per la ripresa proposto dalla Commissione il 27 maggio 2020
Il post presenta la struttura dello Strumento dell’UE per la ripresa (in genere indicato come Recovery Fund), come delineata dalle proposte iniziali della Commissione del 27 maggio scorso. Il Recovery Fund (EU Recovery Instrument) è lo strumento che consente all’UE di andare oltre la sua capacità di spesa potenziale delimitata dalle “risorse proprie” ed affrontare in maniera più congrua gli effetti recessivi eccezionali della pandemia di COVID-19 (risorse impegnabili e spese del Quadro Finanziario Pluriennale post 2020 non sarebbero state sufficienti). Lo Strumento dell’UE per la ripresa, infatti, è uno strumento-quadro che, dal lato delle spese, si limita a fornire indicazioni sulla distribuzione delle risorse finanziarie raccolte fra i tre Pilastri operativi di Next Generation EU e fra programmi/linee di finanziamento dell’UE (programmi/linee di finanziamento inseriti nel Quadro Finanziario Pluriennale post 2020 ancora in corso di negoziazione).