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Finanziamenti dell’UE “non collegati ai costi delle operazioni” e PNRR

In Italia, da vari anni, molteplici think-and-do tank conducono una importante e interessante campagna informativa e di advocacy sull’uso dei c.d. strumenti di “finanza a impatto” (impact investing) per sostenere un rafforzamento dell’erogazione pubblica di servizi di interesse collettivo anche con il contributo di investitori privati. Gli strumenti di “finanza a impatto” sono particolarmente interessanti in quanto si basano, in primo luogo, su un particolare meccanismo di rimborso – “pay-by-result” – per cui i finanziatori privati vengono rimborsati se e solo se i progetti di pubblica utilità raggiungono dei risultati (outcome) e degli impatti fissati nelle clausole contrattuali. Essi, pertanto, potrebbero contribuire a ridurre la spesa pubblica ed anche a migliorarne la qualità e la capacità di impattare in modo significativo sul benessere dei cittadini.
La campagna sugli strumenti di impact investing, ovviamente, ha ripreso linfa con il varo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dal momento che il principale strumento che lo finanzia – il Recovery and Resilience Facility (RRF) – di per sé è stato ideato come strumento “performance based”, per cui l’erogazione dei contributi da parte dell’UE agli Stati è condizionato al raggiungimento di target e milestone fissati nelle decisioni di approvazione dei Piani nazionali. Si tratta, tuttavia, di una forma di rimborso condizionato a livello di rapporti fra UE e Stati (in altri termini si applica al nostro PNRR e non necessariamente ai progetti finanziati). Come adattare la natura “performance based” del RRF e, di riflesso, del nostro PNRR, ai singoli progetti? Si possono definire a livello di progetti dei meccanismi di rimborso “performance based” che si ispirino agli strumenti di “finanza a impatto? Questi sono i quesiti su cui ho sviluppato delle riflessioni. Nel prossimo post svilupperò delle riflessioni su questi quesiti con riferimento ai Fondi Strutturali 2021-2027.

Fondi Strutturali 2021-2027 e “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni”

Negli ulti mesi, in diversi articoli pubblicati sul magazine online Vita e su degli importanti inserti settimanali dei quotidiani La Repubblica e Corriere, l’economista ed ex parlamentare Giovanna Melandri, con riferimento al Recovery Plan italiano, ha rimarcato l’importanza di interrogarsi su «come coniugare l’esigenza della velocità [di spesa] con quella della qualità, orientata all’obiettivo dell’impatto sociale ed ambientale» e, a tal fine, ha suggerito quale risposta il ricorso ad appalti pubblici informati agli schemi “impact finance”.
Una siffatta domanda mi pare sia ancora più significativa con riferimento ai Programmi Operativi (PO) cofinanziati dai Fondi Strutturali 2021-2027. Il Regolamento generale che li disciplina nel periodo di programmazione che si apre quest’anno prevede il ricorso a una “forma di sostegno” innovativa dell’UE, introdotta nel 2018 dal Regolamento Finanziario vigente: i “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni” (in altri termini, finanziamenti dell’UE “legati ai risultati” e, quindi, assimilabili a forme di “impact finance”). Se le ormai note “opzioni di costo semplificate”, che verranno ulteriormente rafforzate nel periodo 2021-2027, vanno nella direzione di catalizzare la “capacità di spesa” dei PO, i “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni”, invece, corrispondono all’esigenza, a mio avviso ancora più stringente, di rafforzare la qualità della spesa e l’impatto degli interventi. Il Regolamento generale prevede, in termini semplificati, che Stati Membri (e Regioni) indichino se ricorreranno o meno ai “finanziamenti non collegati ai costi” nei PO. Dal momento che nel giro di pochi mesi si prevede il loro invio alla Commissione sarebbe assolutamente questo il tempo per esercitare un’azione di lobbying al fine di promuoverne l’utilizzo nei PO 2021-2027.

Next Generation EU: alcune considerazioni su monitoraggio e valutazione in itinere dei Recovery Plan

Il post illustra alcune criticità del “quadro di valutazione della ripresa e della resilienza” previsto dall’art. 30 del Reg. (UE) 2021/241 sul Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (il principale dispositivo di spesa di Next Generation EU che finanzierà i Piani Nazionali di Ripresa e di Resilienza degli Stati).
Il Regolamento, infatti, attribuisce delle responsabilità in merito alla valutazione degli interventi solo alla Commissione, indica quali landmark dei processi di attuazione “traguardi” e “obiettivi” definiti in modo assolutamente generico e rimanda a degli Atti delegati la definizione del set di indicatori comuni e di maggiori specifiche sul “quadro di valutazione”.
Stante il fatto che a 20 giorni dalla deadline per la presentazione dei Recovery Plan si sa ben poco di quali saranno le direttrici strategiche di quello del Governo Draghi, sarebbe auspicabile che l’Esecutivo, eventualmente anche con il contributo dello Strumento di sostegno tecnico (gestito dalla DG Riforme della Commissione) appronti un efficace sistema di valutazione in itinere sia dei progetti sia del Piano nel suo complesso.