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Le attività di formazione a favore degli occupati e il Fondo Nuove Competenze

Il Fondo Nuove Competenze (FNC), nella fase attuale, si configura come il principale strumento pubblico di sostegno alla formazione permanente degli addetti.
Esso, tuttavia, non finanzia direttamente i costi della formazione (aule, strumenti per la didattica e remunerazione dei formatori). Il FNC, infatti, copre tutti gli oneri retributivi, contributivi e previdenziali delle ore di lavoro degli addetti dedicate alle attività formative (fino a un massimo di 250 ore). I costi diretti della formazione possono essere coperti dalle aziende con risorse proprie, altri contributi pubblici (in primo luogo quelli del Fondo Sociale Europeo Plus) e quelli dei Fondi Paritetici Interprofessionali e del Fondo per la formazione e il sostegno del reddito dei lavoratori.

Regolamento STEP, RIS3 regionali e “riesame intermedio” dei Programmi FESR 21-27

Il breve post, dopo aver ricordato di nuovo che il «Regolamento STEP» sulla “Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa” (Strategic Technologies for Europe Platform – “STEP” prevede, inter alia, l’introduzione di nuovi “campi di intervento” (6 per il FESR e 2 per il FSE+) e la possibilità per le Autorità di Programma di inserire nuovi Obiettivi Specifici (OS), ricorda parimenti che i progetti che potranno essere ammessi a beneficio nell’ambito dei due nuovi OS non dovranno avere per oggetto la ricerca di base, dovranno possedere caratteristiche di innovatività molto elevate e anche un “time-to-market” alquanto ristretto.
Prima di procedere ad un “riesame intermedio” dei Programmi orientato a obiettivi e tecnologie strategiche critiche del «Regolamento STEP», pertanto, sarebbe opportuno: (i) mettere in cantiere anche un “riesame intermedio” delle RIS3 regionali; (ii) fare uno scouting molto prudente – presso imprese high tech regionali e Organismi di Ricerca – di possibili progetti che abbiano le caratteristiche di cui sopra; (iii) considerare con attenziona la circostanza che il futuro “parco progetti” per gli OS 1.6 e 2.9 potrebbe anche essere alimentato da: progetti dotati di un “marchio di eccellenza” convenzionale (“Seal of Excellence”); progetti dotati di un “marchio di sovranità” ai sensi dell’art. 4 del «Regolamento STEP»; progetti di sviluppo e fabbricazione di tecnologie strategiche critiche già finanziati da altre fonti di finanziamento e rendicontabili anche a valere delle due nuove Priorità dedicate dei PR FESR (denominati, in gergo, “progetti coerenti”, o anche “progetti inseriti”).

Regolamento STEP sulle “tecnologie strategiche critiche” e “riesame intermedio” dei Programmi cofinanziati dal FESR. Ieri, oggi, domani

Il breve articolo esamina nuovamente i molteplici vantaggi comportati da un “riesame intermedio” dei Programmi cofinanziati dal FESR orientato agli obiettivi strategici del «Regolamento STEP» sulle “tecnologie strategiche critiche” per l’Europa e informato alle nuove modalità di “riesame intermedio” di cui all’art. 13 del Regolamento in parola (Reg. (UE) 2024/795).
Fra questi vantaggi, quelli che fanno certamente più gola a decisori politici e dirigenti apicali delle Autorità di Programma sono quelli “finanziari” (cofinanziamento al 100% delle Priorità inserite nei Programmi per sostenere la fabbricazione e lo sviluppo delle “tecnologie strategiche critiche” indicate nel «Regolamento STEP» e pre-finanziamento del 30% della dotazione di tali Priorità, versato a titolo di pre-finanziamento eccezionale una tantum in aggiunta a quello annuale ordinario).
Il post rimarca anche che le condizioni di finanziamento molto favorevoli implicate da una revisione dei Programmi informata al «Regolamento STEP» non sono ancorate a una richiesta di riprogrammazione avanzata entro il 31 Agosto 2024. Le migliori condizioni di finanziamento saranno accessibili anche se la richiesta di riprogrammazione sarà avanzata entro il 31 Marzo 2025, come da “riesame intermedio” ordinario disciplinato dall’art. 18 del Reg. (UE) 2021/1060. In altri termini, le migliori condizioni di finanziamento sono legate solo all’inserimento di due Priorità che finanzino interventi coerenti con gli obiettivi strategici del «Regolamento STEP» (e non alla data entro la quale viene richiesto alla Commissione una revisione dei Programmi per inserire tali Priorità).

Il DL Coesione e la revisione intermedia del Programma Nazionale Ricerca Innovazione e Competitività

Il “riesame intermedio” dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali, come ampiamente argomentato nei post degli ultimi mesi, sarà fortemente influenzato da (i) il «Regolamento STEP» sulla “Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa”; (ii) il DL Coesione (DL 60/2024, convertito con L. 95/2024 (pubblicata sulla il GURI – Serie Generale n. 157/2024 – il 6 Luglio scorso).
Ne forniscono chiara evidenzia l’art. 8 del DL Coesione (articolo che disciplina l’attuazione in Italia del «Regolamento STEP») e l’art. 31. Le disposizioni di questi articoli vincolano fortemente il “riesame intermedio” del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 (PN RIC 21-27). Riflettendo sulle modifiche del DL Coesione al PN RIC, emerge come esso trascuri due rilevanti novità nel panorama della politica industriale europea: (i) la modifica delle soglie dei parametri per la classificazione dimensionale delle imprese – in Micro Imprese, Piccole Imprese, Medio Imprese e Grandi Imprese – di cui alla Direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione (tale Direttiva dovrà essere recepita in tutti gli ordinamenti nazionali entro il 24.12.2024); (ii) la recente modifica degli Orientamenti sugli Aiuti di Stato a finalità regionale – ex Comunicazione della Commissione COM(2024) 3570 del 31 Maggio scorso – che, in estrema sintesi, offre la possibilità di elevare di 10 punti percentuali l’intensità massima di sostegno di questi aiuti nelle Regioni Meno Sviluppate per quegli investimenti intesi a sostenere produzione e sviluppo di “tecnologie strategiche critiche”. A tal fine, tutti gli Stati Membri dovranno richiedere la revisione della Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale entro il 16 Settembre p.v.

L’inserimento di nuove Priorità per produrre “tecnologie strategiche critiche STEP” nei Programmi cofinanziati dal FESR. Opportunità e rischi

Il «Regolamento STEP» sulla “Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa” (Strategic Technologies for Europe Platform – “STEP”) inciderà ampiamente sul “riesame intermedio” dei Programmi FESR, in particolare i Programmi Regionali FESR (PR FESR), soprattutto grazie alla possibilità di inserire dei nuovi Obiettivi Specifici (OS) nell’ambito di separate Priorità dedicate (OS 1.6 inerente all’intero novero delle “tecnologie strategiche critiche STEP” e OS 2.9 inerente alle “tecnologie pulite ed efficienti nell’uso delle risorse”).
Dall’inserimento di nuovi OS 1.6 e 2.9 scaturiscono rilevanti vantaggi, legati in primo luogo alla possibilità di semplificare moltissimo il processo di “riesame intermedio”, ma scaturiscono anche delle minacce, legate soprattutto al rischio che l’inserimento dei nuovi OS sia solo funzionale, appunto, a semplificare il “riesame intermedio” e non anche a un miglioramento del disegno strategico dei Programmi.
L’inserimento dei nuovi OS 1.6 e 2.9, peraltro, prevede dei consistenti vantaggi anche in termini di migliori condizioni di finanziamento (in primo luogo il fatto che le due distinte Priorità dedicate in cui verranno inseriti i nuovi OS saranno cofinanziate al 100% dall’UE). Anche in relazione alle migliori condizioni di finanziamento di operazioni intese a sostenere la produzione e lo sviluppo di “tecnologie strategiche critiche STEP”, tuttavia, vi sono degli elementi di criticità di cui tenere conto. Fra questi spicca il fatto che l’art. 10 del «Regolamento STEP» circoscrive le risorse finanziarie ascrivibili ai due nuovi OS 1.6 e 2.9 a un massimo del 20% della dotazione iniziale nazionale del FESR.

La revisione degli Aiuti di Stato a finalità regionale e il “riesame intermedio” dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali

Alla luce della forte rilevanza del DL Coesione (DL 60/2024 del 7 Maggio 2024) per la riforma delle politiche di coesione in Italia e, soprattutto, delle condizioni estremamente favorevoli previste dal «Regolamento STEP» sulla “Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa” (Reg. (UE) 2024/795) per l’inserimento nei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di nuovi Obiettivi Specifici e nuovi interventi intesi a promuovere la produzione e lo sviluppo di “tecnologie strategiche critiche STEP” (articolate in tre cluster), sia il DL Coesione, sia il «Regolamento STEP» incideranno ampiamente sul “riesame intermedio” dei Programmi previsto dall’art. 18 del Reg. (UE) 2021/1060 funzionale, inter alia, all’allocazione definitiva del c.d. “impegno di flessibilità” della dotazione finanziaria delle ultime due annualità 2026 e 2027 dei Programmi
Il post illustra come le condizioni favorevoli a una revisione dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali informata al «Regolamento STEP» siano rafforzate dalla recente revisione degli Orientamenti sugli Aiuti di Stato a finalità regionale. L’emendamento, infatti, prevede la possibilità di elevare il massimale di intensità degli aiuti a finalità regionale per quegli incentivi intesi a sostenere la produzione e lo sviluppo di tecnologie strategiche critiche coperte dal «Regolamento STEP».

Il consolidamento del Green Deal industrial plan e la revisione degli Aiuti di Stato a finalità regionale

La Commissione, il 31 Maggio scorso, ha approvato un rilevante emendamento agli Orientamenti sugli Aiuti di Stato a finalità regionale per la programmazione 21-27 (si veda la Comunicazione COM(2024) 3570). In estrema sintesi, l’emendamento prevede la possibilità di elevare il massimale di intensità degli aiuti a finalità regionale per quei regimi di aiuto intesi a sostenere la produzione e lo sviluppo di tecnologie strategiche critiche coperte dal “Regolamento STEP”, tecnologie raggruppate in tre cluster e più puntualmente definite dalla “Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del Reg. (UE) 2024/795” pubblicata sulla GUUE il 13 Maggio scorso. Più specificamente, i massimali di aiuto potranno essere elevati di: (i) 10 punti percentuali per gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione ex art. 107(3) (a) del Trattato sul Funzionamento dell’UE (in Italia Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), a condizione, ovviamente, che sostengano le tecnologie strategiche della “STEP”; (ii) 5 punti percentuali per gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di talune regioni (zone) ex art. 107(3) (c) del Trattato sul Funzionamento dell’UE. A tal fine gli Stati Membri potranno presentare una proposta di revisione della loro Carta degli Aiuti a finalità regionale fino al 16 Settembre 2024.
Il post rimarca come la modifica degli Orientamenti sugli Aiuti di Stato a finalità regionale costituisca un ulteriore tassello di un articolato mosaico di interventi intesi a rivedere il sistema degli incentivi, con lo scopo di accelerare la transizione verde in Europa, coerentemente con obiettivi e quadro regolatorio dell’Iniziativa Green Deal industrial plan, varata il 1° Febbraio 2023.

Riesame intermedio dei Programmi Regionali FESR 21-27: cosa cambia dopo l’approvazione del Regolamento STEP sulle tecnologie strategiche per l’UE

Il post rimarca che il «Regolamento STEP» – inteso a sostenere lo sviluppo delle tecnologie strategiche critiche per l’autonomia strategica dell’UE – propone delle modifiche alla base normativa dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali che sono destinate a incidere ampiamente sul loro disegno strategico, prevedendo delle condizioni molto favorevoli alla riallocazione di risorse finanziarie verso i nuovi Obiettivi Specifici e i nuovi campi di intervento del FESR introdotti dal tale Regolamento: Inoltre, rivede ampiamente il processo di riesame intermedio dei Programmi.
Le modifiche del novero di Obiettivi Specifici – riguarda solo il FESR – e quelle dei campi di intervento – riguarda FESR e FSE Plus – si possono considerare come scelte tecniche.
Le scelte sulla revisione del processo di riesame intermedio, invece, sono mosse anche da scelte politiche sull’allocazione delle scarse risorse del bilancio dell’UE fra le varie priorità di policy abbastanza discutibili.
Stante l’importanza di rafforzare l’autonomia strategica dell’UE, una volta di più si persegue un obiettivo strategico a livello comunitario senza stanziare “fresh money” e annichilendo i Fondi Strutturali – strumenti con un mandato di policy ben preciso e con una solida base legislativa nei Trattati UE – al mero strumento di bancomat dell’UE.
Inoltre, il riesame intermedio viene ampiamente svuotato del suo ruolo di “mid term review” strategica intesa a riorientare l’attuazione dei Programmi nello scorcio finale della programmazione sulla base di nuove sfide e nuove priorità di sviluppo delle regioni (in particolare di quelle meno sviluppate) e dei primi risultati e delle “lezioni dell’esperienza” dell’attuazione delle linee di finanziamento dei Programmi approvati inizialmente.

L’effetto tsunami sui Programmi Regionali FESR 21-27 del Regolamento STEP sulle tecnologie strategiche critiche

Il post presenta gli obiettivi del «Regolamento STEP» sulla Piattaforma delle Tecnologie Strategiche per l’Europa (Strategic Technologies for Europe Platform – «STEP») e propone un’analisi dei possibili effetti sulla struttura dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali delle proposte di revisione dei Regolamenti sui “fondi per la coesione” varate dal Regolamento sulle tecnologie strategiche critiche.
Tali effetti potrebbero essere particolarmente rilevanti per i Programmi Regionali FESR.
Questo per le seguenti ragioni: (i) è prevista la possibilità di inserire due nuovi Obiettivi Specifici (un OS 1.6 “Investimenti in tutte le tecnologie strategiche critiche che contribuiscono agli obiettivi della “piattaforma STEP” e un OS 2.9 “Investimenti che contribuiscono allo sviluppo o alla fabbricazione di tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse); (ii) è prevista la possibilità di dare corso a ben sei nuovi campi di intervento (con codici di identificazione che vanno da 188 a 193) per il FESR al fine di coprire le tre diverse categorie di tecnologie strategiche critiche; (iii) ai nuovi Obiettivi Specifici 1.6 e 2.9, ovviamente, sono associati sia nuovi Indicatori di Output pertinenti, sia nuovi Indicatori di Risultato; (iv) potranno essere finanziate anche le Grandi Imprese che, in generale, sono escluse dai contributi del FESR; (v) per le azioni intese a sostenere i due nuovi Obiettivi Specifici 1.6 e 2.9 si applicherà un tasso di cofinanziamento del 100%.
Inoltre, l’art. 13 del «Regolamento STEP» prevede una radicale rivisitazione del c.d. “riesame intermedio” di cui all’art. 18 del Reg. (UE) 2021/1060 e, di riflesso, delle condizioni di assegnazione del c.d. “importo di flessibilità” per le ultime due annualità di programmazione di cui all’art. 86 del Reg. (UE) 2021/1060.
Nei prossimi mesi vi sarà molto lavoro da fare per le Autorità di Gestione dei Programmi Regionali FESR.

Le strategie per migliorare la capacità amministrativa nella gestione dei Fondi Strutturali e gli incessanti cambiamenti recenti nel quadro di politica economica europeo

Il post rimarca che è certamente condivisibile che le strategie di capacity building per migliorare la gestione dei Fondi Strutturali siano tarate sulla capacità di gestione delle procedure amministrative, ma che, almeno a livello di Amministrazioni Centrali e di Regioni, va anche potenziata la capacità di dirigenti e funzionari pubblici di “leggere” i mutamenti nel quadro di policy europeo e, di conseguenza, la loro capacità di pianificazione strategica.
A titolo di esempio, viene illustrato l’autentico turn around che si è registrato nel primo semestre dell’anno nella politica industriale europea. Tale turn around è alla base della nuova proposta di modifica della base regolamentare dei Fondi “per la coesione” del periodo 2021-2027 avanzata dalla Commissione il 20 Giugno scorso con la Comunicazione COM(2023) 335 sulla Piattaforma delle Tecnologie Strategiche per l’Europa. La Comunicazione COM(2023) 335 propone degli emendamenti significativi alla base normativa della politica di coesione – fra cui l’inserimento di nuovi “campi di intervento” – e, quindi, richiederebbe di attivare ulteriori specifici servizi di capacity building a favore di Dirigenti e funzionari pubblici intesi a potenziare la loro capacità di migliorare il disegno strategico dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali già in corso di attuazione.