Il post discute la natura particolare del PNRR che, diversamente dai Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali, si caratterizza per un sistema di governance fortemente accentrato.
Un sistema così fortemente incentrato a livello di Governo centrale – segnatamente nella PCM e nella Ragioneria Generale dello Stato del MEF – è da ricondurre al fatto che il RRF è uno strumento “a gestione diretta” marcatamente “top down” e, invece, i Fondi Strutturali sono caratterizzati da un sistema di governo multi-livello per cui: (i) per il primo la titolarità delle operazioni e anche dei finanziamenti è riservato solo alle Amministrazioni Centrali; (ii) l’attuazione dei Fondi Strutturali è fondata su un sistema di gestione “concorrente”, in quanto più livelli di governo concorrono al finanziamento e alla programmazione e gestione dei Programmi Regionali, che sono i documenti programmatici peculiari della politica di coesione. Per i Fondi Strutturali, inoltre, la titolarità delle operazioni è attribuita al Governo centrale – includendovi anche l’Agenzia per la Coesione Territoriale – alle Regioni e finanche a “contracting authority” sub-regionali, quali sono gli Organismi Intermedi.
Tag: Vito Vacca
I Fondi Strutturali ai tempi del PNRR
Giovedì 18 Novembre si è tenuta una importante seduta del Consiglio Affari Generali/Coesione in cui, di fatto, si è preso atto che l’approvazione degli Accordi di Partenariato (autentico perno della politica di coesione) slitterà al primo semestre del nuovo anno. Un po’ in tutti i Paesi europei, in sostanza, la programmazione dei Fondi Strutturali è stata relegata in secondo ordine rispetto a quelle degli interventi dei Recovery Plan nazionali finanziati nell’ambito dell’Iniziativa Next Generation EU. Questa scelta, se da un lato si può considerare pragmatica e ragionevole, come si argomenta nel post, dall’altra ha due implicazioni molto rilevanti anche sul piano politico: (i) è destinata a creare in modo definitivo una sorta di stigma per i Fondi Strutturali (i quali sono sempre più visti come uno strumento “vecchio”, che richiede procedure di programmazione e di attuazione un po’ farraginose); (ii) vengono penalizzati sin dall’avvio gli strumenti di finanziamento volti a sostenere il catching-up delle aree territoriali europee più deboli.
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vs Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali
Il post propone una analisi delle principali differenze fra Recovery and Resilience Facility – lo strumento di finanziamento principale di Next Generation EU che finanzierà i Recovery Plan nazionali – e Fondi Strutturali. L’analisi è condensata in una sola tavola sinottica.
La principale differenza concerne il fatto che richieste di pagamento ed erogazione dei contributi a valere dei Recovery Plan nazionali seguono meccanismi ben diversi da quelli dei Fondi Strutturali. Nel caso degli interventi dei Recovery Plan, infatti, non si segue il meccanismo per “anticipi” e “rimborsi” che caratterizza i Fondi Strutturali. In vero, non solo viene richiesto che essi siano regolarmente completati e poi collaudati, ma si richiede parimenti che essi raggiungano gli obiettivi quantificati concordati.
Fondi Strutturali, Next Generation EU e Recovery Plan. Intervista all’esperto senior Vito Vacca
Questo post riporta una intervista all’esperto indipendente Vito Vacca, che vanta una lunga esperienza, anche in campo internazionale, in materia di politiche pubbliche e di fondi europei. In questa intervista egli sviluppa delle autorevoli riflessioni su Next Generation EU e sui Fondi Strutturali 21-27, partendo da alcune domande volte a capire meglio, con il suo gradito contributo, alcuni aspetti critici del Reg. (UE) 2021/241 che disciplinerà il principale dispositivo di spesa di Next Generation EU – il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza – e, di riflesso i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza.
Next Generation EU: alcune critiche al “quadro logico” dei Recovery Plan
Il post illustra alcune criticità del possibile “quadro logico” dei Recovery Plan come emerge dal Reg. (UE) 2021/241 sul Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (che molti, in Italia, si ostinano a chiamare “Recovery Fund”). Il Regolamento, infatti, elenca un numero troppo elevato di obiettivi generali, non indica un obiettivo specifico e, soprattutto, non delinea una serie di nessi causali che da un lato leghino obiettivi “operativi”, obiettivo specifico e impatti attesi di lungo termine e, al tempo stesso, illustrino la ratio dell’assegnazione degli strumenti di policy agli obiettivi. A fronte di queste carenze della base normativa, vi è il fondato rischio che possa essere alquanto debole anche il “quadro logico” dei Recovery Plan.